Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2025 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Rimini ha respinto due distinti riesami proposti da NOME COGNOME, in qualità di indagato, e dalla madre NOME COGNOME, in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini avente ad oggetto:
60.000 euro in contanti rinvenuti all’interno di una cassetta di sicurezza intestata a NOME;
57.115,14 euro quale saldo attivo disponibile sul conto corrente intestato a NOME COGNOME;
un motoveicolo Honda appartenente a COGNOME NOME.
La somma di 60.000 euro rinvenuta all’interno della cassetta di sicurezza è stata sequestrata a fini di confisca diretta, in quanto ritenuta provento di plurime cessioni di stupefacente, mentre i restanti beni sono stati sequestrati a fini di confisca per sproporzione.
Avverso tale ordinanza ha presentato distinti ricorsi per cassazione il difensore di NOME COGNOME e NOME.
Nell’interesse di NOME sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 253, 321 cod. proc. pen., 85bis d.P.R. n. 309 del 1990, 240bis cod. pen. per difetto di fumus commissi delicti .
Il ricorrente è accusato di una serie di reati di detenzione a fini di cessione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché di ricettazione e detenzione illecita di un’arma comune da sparo, reati commessi in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Gli elementi indiziari a suo carico sarebbero desumibili unicamente dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, rese soltanto in occasione del secondo interrogatorio, a cui si sarebbe sottoposto al mero scopo di allontanare da sé le investigazioni. Tali dichiarazioni, inoltre, non sarebbero riscontrate, se non dal fatto, certo, della conoscenza tra il ricorrente e NOME COGNOME.
Quanto alle disponibilità finanziarie, il difensore ha rilevato che NOME COGNOME è giunto in Italia nel 2008 e, durante l’estate, ha sempre lavorato nello stabilimento balneare del marito della madre, guadagnando 1.800,00 euro al mese, di cui 600,00 in nero. Negli ultimi due anni, poi, ha anche gestito, assieme alla madre, il bar-ristorante dello stabilimento, mentre le vacanze cui si riferisce il provvedimento impugnato sarebbero state, in realtà, non di lusso e sarebbero state pagate a metà con la fidanzata.
3.2. Mancanza dei presupposti per la confisca di sproporzione, in quanto il ricorrente vive con la madre e il benestante marito di lei. Dal 2020 al 2023 ha percepito guadagni intorno ai 10.000 euro annui, oltre alla indennità di disoccupazione nei mesi invernali.
3.3. Mancanza del periculum in mora, che sarebbe stato ancorato su presunzioni prive di concretezza, ossia la vendita della Porsche a un prezzo erroneamente ritenuto vile e inesistenti vacanze di lusso.
Nel ricorso proposto nell’interesse di NOME è stato dedotto, in primo luogo, il difetto di fumus dei reati ascritti al figlio e, in secondo luogo, il difetto di correlazione tra il denaro contenuto della cassetta di sicurezza e tali reati.
La ricorrente svolge, da circa dieci anni, attività lavorativa in favore del proprio marito, percependo dagli 8.000,00 ai 10.000,00 euro a stagione, parte dei quali in nero. Alla luce del cattivo rapporto di coppia, la donna avrebbe nascosto al compagno ai propri risparmi, prima custoditi in casa e, poi, nella cassetta di sicurezza sottoposta a sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
che « contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge » .
Le Sezioni unite di questa Corte, in riferimento al sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro preventivo, hanno precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompresa anche la motivazione apparente, affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’ iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Non può, pertanto, essere dedotta quale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, sono stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultano assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il primo motivo, con cui si deduce il difetto di fumus commissi delicti , è, pertanto, inammissibile perché attiene alla motivazione del provvedimento impugnato, che non è né mancante né apparente.
In particolare, il Tribunale per il riesame ha dato conto delle dettagliate dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il quale ha riferito di una fiorente attività di spaccio di cocaina gestita da NOME COGNOME con l’ausilio del ricorrente. COGNOME ha precisato di avere anche acquistato direttamente, sia dall’uno che dall’altro, cocaina e di aver assistito personalmente a dialoghi tra i due in merito allo
stupefacente. Secondo il provvedimento impugnato le sue dichiarazioni sono riscontrate: a) dal rinvenimento della cassetta di sicurezza, di cui aveva parlato fornendo dettagli, intestata alla madre del ricorrente con delega a operare al figlio; b) dal rinvenimento all’interno di detta cassetta di 60.000,00 euro divisi in mazzette e confezionati con le stesse modalità con cui veniva confezionato lo stupefacente (sotto vuoto); c) dai messaggi inviati da NOME COGNOME subito dopo la perquisizione al ricorrente per avvertirlo delle indagini in corso; d) dal tentativo del ricorrente di mettersi in contatto con NOME COGNOME per conoscere il contenuto delle sue dichiarazioni.
Secondo il provvedimento impugnato, quindi, ricorrono i presupposti della confisca diretta, in quanto la somma ritrovata nella cassetta di sicurezza è da considerarsi provento di spaccio perpetrato da NOME COGNOME in concorso con il ricorrente.
Anche il secondo e il terzo motivo, con cui si contestano i presupposti per la confisca di sproporzione e il periculum in mora , non superano il vaglio di ammissibilità in quanto attengono alla motivazione del provvedimento impugnato, che non è apparente.
Il Tribunale per il riesame, infatti, ha argomentato ampiamente in ordine alla sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità dell’indagato e i suoi redditi leciti (che sono, appunto, tra il 2020 e il 2023, nell’ordine di 10.000 -12.000 euro l’anno), che non gli avrebbero mai permesso di fare vacanze di lusso, né di acquistare una serie di motoveicoli (da ultimo quello in sequestro) e di macchine di lusso, tra cui una Porsche, che ha venduto a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato ad aprile 2025, cioè dopo le dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME.
La vendita della Porche a prezzo vile dopo la conoscenza del procedimento a suo carico e la sua capacità di spendere velocemente grosse cifre di denaro rende, secondo il Tribunale, più che concreto il rischio, in caso di dissequestro, di dissipazione delle somme.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è censurabile in questa sede.
4. Il ricorso di NOME è inammissibile.
Si può prescindere dal considerare in questa sede la questione della deducibilità, quale terzo che avrebbe diritto alla restituzione del bene, dei presupposti della misura cautelare, per quanto sopra detto sul fumus commissi delicti in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
Inammissibile, perché attacca la motivazione del provvedimento impugnato, è la censura di difetto di correlazione tra il contenuto della cassetta di sicurezza, intestata alla ricorrente, e il reato ascritto al figlio.
Il Tribunale per il riesame ha fondato il periculum in mora sulla più che probabile riacquisizione del denaro, in caso di dissequestro, da parte di NOME COGNOME, che le indagini rivelano essere l’effettivo proprietario della somma depositata nella cassetta di sicurezza. In tale senso depongono le dichiarazioni di NOME COGNOME, secondo cui NOME COGNOME avrebbe nascosto i guadagni delle cessioni di stupefacente illecito in una cassetta di sicurezza, non a suo nome, nonché le modalità di custodia del denaro.
Tale motivazione, non illogica né apparente, sfugge al sindacato di legittimità.
In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME