Confisca per sproporzione: la Cassazione conferma la linea dura
La confisca per sproporzione rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dello Stato per contrastare l’arricchimento illecito derivante da attività criminali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che ne regolano l’applicazione, in particolare nel contesto dei reati legati agli stupefacenti. La pronuncia chiarisce quando è legittimo sequestrare somme di denaro il cui possesso appare ingiustificato rispetto alle capacità economiche dichiarate dall’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/90). L’imputato, dopo aver definito la sua posizione con un patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza nella parte in cui disponeva la confisca di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. La difesa sosteneva che tale misura fosse illegittima, contestando le basi su cui il giudice di merito aveva fondato la sua decisione.
La Questione Legale: i presupposti della confisca per sproporzione
Il punto centrale del ricorso verteva sulla legittimità della confisca per sproporzione, disciplinata dall’art. 240-bis del codice penale. Secondo la difesa, mancava una prova diretta che collegasse il denaro sequestrato all’attività di spaccio. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, dunque, se la mera sproporzione tra il denaro posseduto e i redditi leciti dell’imputato fosse sufficiente a giustificarne la confisca, specialmente a seguito di una sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la decisione del giudice di merito fosse corretta e adeguatamente motivata. Di conseguenza, hanno confermato la confisca della somma di denaro e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una giustificazione puntuale e coerente per la confisca. Il giudice di merito aveva correttamente applicato i parametri dell’art. 240-bis c.p., evidenziando una chiara sproporzione tra le somme trovate in possesso dell’imputato e i suoi redditi ufficiali. Da questa circostanza, il giudice aveva logicamente dedotto che il denaro derivasse dall’attività illecita del commercio di stupefacenti. La motivazione, secondo la Cassazione, era idonea a sostenere la misura ablativa, poiché l’inferenza sull’origine illecita del denaro era basata su elementi concreti e non su mere congetture. La Corte ha implicitamente confermato che non è necessaria una prova diretta e incontrovertibile del nesso tra ogni singola banconota e uno specifico atto di spaccio; è sufficiente un quadro indiziario solido e una motivazione logica che giustifichi la sproporzione.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce che la confisca per sproporzione è uno strumento efficace anche nell’ambito del patteggiamento e che può fondarsi su un ragionamento logico-deduttivo del giudice. La chiave di volta risiede nella capacità del giudice di merito di argomentare in modo convincente la sproporzione tra patrimonio e reddito e di collegarla razionalmente al reato per cui si procede. Per i cittadini, ciò significa che il possesso di ingenti somme di denaro non giustificabili attraverso fonti lecite espone a un concreto rischio di confisca, specialmente se associato a condanne per reati che generano profitti illeciti.
In quali casi il denaro trovato in possesso di una persona condannata può essere confiscato?
Secondo questa ordinanza, il denaro può essere confiscato quando il suo ammontare è palesemente sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati dalla persona e il giudice può logicamente inferire, sulla base delle circostanze, che tale denaro provenga dall’attività illecita per cui è intervenuta la condanna.
È sufficiente la sola sproporzione tra denaro e reddito per disporre la confisca?
La sproporzione è l’elemento fondamentale, ma deve essere supportata da una motivazione puntuale e coerente del giudice. La decisione deve spiegare logicamente perché quella sproporzione porta a concludere che il denaro sia il provento del reato contestato, come nel caso di specie legato al commercio di stupefacenti.
Si può impugnare la confisca disposta con una sentenza di patteggiamento?
Sì, è possibile impugnare la statuizione sulla confisca anche dopo un patteggiamento. Tuttavia, come dimostra questo caso, il ricorso verrà dichiarato inammissibile se la Corte di Cassazione riterrà che la decisione del giudice precedente sia giuridicamente corretta e fondata su una motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 04SV3YM) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato.
Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all’art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente nel corpo della motivazione circa la sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell’imputato ed i redditi di questi, logicamente inferendo dalle circostanze indicate a pag, 2 della motivazione, che la somma in sequestro deriva dallo svolgimento dell’attività illecita commercio degli stupefacenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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