Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7316 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7316 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 24/07/1972 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle pa mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disp dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo l dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME COGNOME pe diverse condotte di usura. Confermava inoltre la confisca dei beni e del dena sequestro, specificando che la stessa veniva disposta ai sensi dell’articolo 240-bis
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deducev
% GLYPH 2.1. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’allegazio elementi idonei a giustificarne la concessione.
2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto – contrariamente a quan dedotto – il diniego delle attenuanti generiche veniva deciso valutando l’asse elementi positivi e la abitualità della condotta usuraia, elementi entrambi os riconoscimento dell’invocato beneficio sanzionatorio (pag. 4 della sentenza impugnata
2.2. Violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale diretta a verificare la corrisp degli immobili sequestrati con quelli legittimamente detenuti dalla famiglia COGNOME
2.2.1. La doglianza è manifestante infondata in quanto la richiesta di rinnova risulta legittimamente rigettata, tenuto conto del fatto che la Corte di appello, delle prove disponibili riteneva provato che i monili detenuti non fossero lecit detenuti, verificando con puntualità, e disattendendo, tutte le eccezioni difensi 6 della sentenza impugnata).
2.3. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in or definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato quantificato in mod conforme alla finalità di rieducativa della pena e senza indicare la rilevanza dei p codicistici.
2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, contrariame quanto dedotta la sanzione risulta quantificata con motivazione che non si pres alcuna censura e che ha valorizzato, in coerenza con le indicazioni fornite dalla C legittimità, sia la gravità della condotta che le ragioni della applicazione della di delle attenuanti non nella massima estensione (pag. 7 della sentenza impugnata).
2.4. Violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi rigetto del dissequestro del denaro e dei monili: non sarebbe stato accertato che oggetto del vincolo non fossero quelli legittimamente detenuti dalla famiglia COGNOME che il denaro in sequestro (ovvero ventimila euro) sarebbe di entità superiore rispe interessi usurai lucrati, sicché la confisca che avrebbe dovuto riguardare solo il sarebbe illegittima.
2.4.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto la confisca non è s disposta nella forma diretta, ma in quella c.d. “di sproporzione” o “allargata”, dell’art. 240bis cod. pen., in relazione alla quale sussistono tutti i presupposti ( della sentenza impugnata).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
,Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente