Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Bergamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME la pena da lui concordata con il Pubblico ministero a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., in relazione ai delitti di usura ed estorsione, commessi tra febbraio 2018 e luglio 2019, altresì disponendo la confisca, ai sensi dell’art. 240-bis, cod, pen., della somma di 130.635 euro, rinvenuta in contanti nella sua disponibilità.
1.1. La sentenza, da lui impugnata, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 23369 del 20 luglio 2020), poiché ritenuta priva di effettiva motivazione giustificativa della confisca.
1.2. Con sentenza del 15 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, quale giudice del rinvio, ha confermato la relativa statuizione, ritenendo sproporzionata quella disponibilità liquida rispetto ai modesti redditi dichiarati dal condannato ed insufficiente la documentazione da lui allegata a giustificazione della legittima provenienza della stessa.
Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, lamentandone la contrarietà al disposto dell’art. 240-bis, cod. pen., ed il vizio della motivazione.
Ribadisce, infatti, la provenienza lecita di detta somma, documentata dalle contabili bancarie prodotte in giudizio ed attestanti prelievi di contanti in misura anche superiore a quella; nonché la proporzione della stessa rispetto ai redditi familiari, considerando che l’utile dichiarato delle aziende di famiglia, negli anni dal 2015 al 2022, è stato pari a 2.225.088 euro.
Contesta, inoltre, la contraddittorietà tra le predette allegazioni difensive (documentazione bancaria e dichiarazioni dei redditi), che invece parrebbe evidenziare la sentenza impugnata, deducendo che tali produzioni sono coerenti nel dimostrare la riferibilità di dette somme al nucleo familiare e la provenienza di esse dalle attività economiche dello stesso.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e volto essenzialmente ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita al giudice di legittimità.
Il ricorso, infatti, si risolve nella riproposizione degli argomenti già rassegnati al primo giudice, essenzialmente, cioè, nella valorizzazione delle produzioni difensive (contabili bancarie, dichiarazioni dei redditi ed informazioni rese dai genitori del NOME in sede di investigazioni difensive), senza alcun rilievo critico alle argomentazioni con le quali la sentenza impugnata le ha svalutate.
La motivazione della decisione, peraltro, si presenta lineare e persuasiva sul piano logico, avendo evidenziato come la documentazione bancaria si riferisse a prelievi di contanti effettuati dalla madre dell’imputato dodici anni prima del rinvenimento della somma, risultando perciò inconferente; come l’ammontare, le modalità di occultamento e la composizione di detta somma (oltre 130.000 euro,
stipati all’interno di un garage dell’officina RAGIONE_SOCIALE di famiglia, ripartiti tra buste e composti anche da banconote di medio e piccolo taglio) non fossero congruenti con una provenienza lecita ed una destinazione alle ordinarie esigenze di vita; come le dichiarazioni testimoniali dei genitori del NOME non fosser decisive, provenendo da soggetti comunque interessati all’esito del giudizio; come, infine, l’imputato, nel periodo dal 2015 al 2019, epoca di commissione dei reati, avesse dichiarato al Fisco reddito zero.
A tali considerazioni va aggiunto che, ove mai si volesse sostenere la titolarità altrui di quella somma, il ricorso del COGNOME risulterebbe comunqu inammissibile, per un chiaro difetto di legittimazione – e quindi d’interesse all’impugnazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Dett somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.