Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Cinquefrondi il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 30/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che han
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME interessata, avente ad oggetto l’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, furgone e altre macchine agricole, immobili (fabbricati e terreni) e autovettura.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore procuratore speciale della COGNOME interessata deducendo con unico motivo violazio di legge per mancanza della motivazione in relazione ai punti nadali delle doglia difensive.
Il Tribunale, sull’esclusivo rilievo della sola sperequazione economica in al nucleo del nucleo familiare di NOME COGNOME, ha omesso qualsiasi analisi ordine al collegamento eziologico tra i beni sottoposti a sequestro e il pr profitto dei reati, necessitando la prova della concreta riferibilità dei beni alla ricorrente, COGNOME interessata, al marito indagato.
A fronte della prova offerta dalla difesa di una disponibilità economica in c alla NOME decisamente maggiore rispetto a quella considerata dalla accusa ai f della sperequazione economica, il Tribunale ha formulato un giudizio del tu ipotetico sulla produzione di proventi illeciti dia parte di NOME COGNOMECOGNOME m della ricorrente, e sul loro automatico impiego nell’azienda della moglie, al acquistare i beni oggetto del provvedimento ablativo.
Il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al necessario e dovuto confron con le allegazioni difensive tese a dimostrare la capacità economica della ricor e la esistenza di una discrasia tra la intestazione formale e la disponibilità del bene oggetto di ablazione.
In particolare, il Tribunale ha omesso di spiegare se le somme elargite azienda agricola sotto forma di finanziamenti possano essere ritenuti dimostra della capacità economica della ricorrente idonea all’acquisto di determinati ter così come della stessa azienda agricola, di esclusiva proprietà ed esistente g 2016.
Infine, è totalmente assente una seppur succinta motivazione in ordine periculum in mora che giustifichi la necessità di una anticipazione dell’effe ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta a sostegno del riget del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
2. Il sequestro preventivo è stato disposto a seguito del monitoraggio d nucleo familiare di NOME COGNOMECOGNOME soggetto di rilievo nell’ambito narcotraffico internazionale, destinatario di misura cautelare in relazi numerose vicende di un imponente traffico internazionale di stupefacenti (capi A5, A6, A7, A8, Al2, A16, A18, B11 comprese tra dicembre 2019 e giugno 2021) essendo la ricorrente moglie del predetto, sulla base di una accertata sproporz reddituale tra il 1997 e il 2021 pari a euro 662.816,65 e una cost sperequazione annuale.
Il Tribunale, attraverso una analitica e diffusa motivazione (v. pg. 5 e ss. ordinanza), ha ritenuto non incidenti sulla ritenuta sproporzione le allega difensive, volte a provare, segnatamente la mancata considerazione degli intro derivanti dall’attività dell’azienda agricola, comprensivi di contributi e finanziarie, concludendo che sin dalla costituzione dell’azienda (aprile 201 nucleo familiare COGNOME non disponeva di risorse lecite per l’av dell’attività economica e l’acquisto delle attrezzature e dei macchinari agr come pure di fondi con fabbricati rurali destinati all’esercizio dell’attività (v. pg. 9 ordinanza) e, ancora, per i successivi acquisti di terreni nel 2021 e autovettura nel 2022, laddove nelle annualità 2019/2021 lo COGNOME e protagonista di un intenso traffico illecito.
Secondo il Tribunale, “l’apparente impiego per gli acquisti effettuati negli 2021/2022 di risorse tratte dal conto corrente intestato alla ricorrente, su confluivano i proventi dell’attività imprenditoriale agricola…, non rende per s gli impieghi, attesa la accertata sperequazione annuale”.
.Cosicché, secondo la ordinanza, essendo “indimostrata la disponibilità risorse lecite da destinare agli incrementi patrimoniali accertati, op presunzione di accumulazione di cui all’art. 240-bis cod. pen., essendo sosteni che le risorse investite provengano dal traffico internazionale di stupefacenti lo COGNOME risulta dedito con professionalità negli anni 2019-2021″, risul intraneo ai contesti criminali che controllano il fenomeno illecito documentato dalla pregressa condanna definitiva per il delitto di cui all’art bis cod. pen.
Quanto al tema della riconducibilità allo COGNOME COGNOME ai suoi traffici illec beni sequestrati, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La ordinanza giustifica la ablazione in danno della ricorrente limitandosi a leva sulla sola sproporzione reddituale per affermare senz’altro – e nonostan somme per gli acquisti del 2021/2022 risultino provenienti dal conto corrente de COGNOME interessata – l’impiego dei proventi del lucroso traffico di stupe nell’acquisto dei beni medesimi (v. pg. 10 della ordinanza).
Quanto alla sproporzione reddittuale in sé considerata, tuttavia, gener è la censura mossa dalla ricorrente alla articolata e puntuale disamina da part Tribunale, anche considerando i limiti di ricorribilità in materia legati alla vi di legge.
Purtuttavia, ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzion da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fa che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discor tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo suffi la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e r dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-b pen. solo nei confronti dell’imputato. (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D’Ange Rv. 285028), principio generale che, in relazione a rapporti familiari intercor tra il soggetto autore dei reati-spia e terzi intestatari, si declina condivis secondo la consolidata regola per la quale la predetta presunzione relativa l’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confi cui all’art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del cond anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qual sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività la svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 38150 COGNOME del COGNOME 16/09/2021, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. COGNOME 282115; COGNOME conf. Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, COGNOME, Rv. 283177). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, rileva questo Collegio che manca la valutazione da parte d Tribunale in ordine alla riconducibilità dei beni sequestrati a NOME COGNOME alla natura simulata della loro intestazione alla ricorrente, alcuni dei quali ( agricola e fondi con fabbricati rurali in Rizziconi, nel 2016), peraltro, acquis prima del periodo temporale interessato dalle vicende criminali di cui si è protagonista lo COGNOME.
Tale necessaria valutazione non può ritenersi esaurita, sulla base d sproporzione reddituale, con la mera ipotesi – in qualche modo avanzata d
Tribunale (v. pg. 10 della ordinanza) – del convogliamento dei contanti provenienti dagli illeciti in operazioni finalizzate a sostenere le esigenze familiari o i co aziendali, riservando a quelle lecite gli acquisiti tracciabili.
In relazione poi alla correlazione temporale degli acquisti con l’attività criminosa, la ordinanza non considera la necessità che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni cii valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Sgadari, Rv. 274468), principio che, a maggior ragione, deve essere fatto valere nei confronti della COGNOME interessata.
In ordine a tali decisivi presupposti della disposta ablazione è, pertanto, necessario un nuovo esame da parte del Tribunale che si atterrà ai principi di diritto richiamati.
7.Quanto al periculum in mora, giustificativo della anticipazione della ablazione attraverso lo strumento del sequestro preventivo nessuna motivazione è rinvenibile nel provvedimento impugnato.
Al riguardo è condiviso principio in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, che il cd. “effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (“fumus comrnissi delicti” e, in quello preventivo, “periculum in mora”) (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023), non essendo consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora”, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747).
Anche per questo elemento giustiFicativo del sequestro preventivo, pertanto, è necessario il nuovo esame da parte del Tribunale.
Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 27/02/2024.