Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1521 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1463/2024
NOME COGNOME
CCÐ 28/11/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 30155/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Locri il 3 febbraio 1973; NOME nata a Locri il 22 ottobre 1983; COGNOME NOME nata a Locri il 21 gennaio 2003;
avverso il decreto del 26 marzo 2024 della Corte dÕappello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
Con decreto deliberato il 26 marzo 2024, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del 27 gennaio 2023 con il quale il Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la confisca di unÕautovettura (una Fiat 500 targata TARGA_VEICOLO, acquistata il 4 aprile 2019) e di un motociclo
(Honda TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO, acquistato il 22 giugno 2020), entrambi intestati alla moglie del proposto NOME COGNOME, nonchŽ del conto corrente n. 22696.06 (intestato al proposto e acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bovalino Marina, con saldo pari ad euro 4.317,28) e del conto corrente n. 33900945 (intestato alla moglie, acceso presso Poste Italiane S.p.A., aperto il 27 dicembre 2001, con saldo pari ad euro 5.471,97).
Con un unico motivo dÕimpugnazione, il proposto (NOME COGNOME) e i terzi interessati (NOME COGNOME e NOME COGNOME) deducono violazione di legge, lamentando che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione con riferimento alla effettiva disponibilitˆ, da parte del proposto, di uno dei conti correnti sequestrati. Il decreto impugnato, sostiene la difesa, avrebbe ipotizzato la disponibilitˆ in capo al proposto del conto corrente intestato alla moglie alla luce di un ragionamento presuntivo, fondato esclusivamente sul rapporto di parentela. E ci˜ in aperta violazione dellÕart. 26, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, che, invece, circoscrive la presunzione di fittizietˆ dellÕacquisto del terzo entro rigorosi limiti temporali. Tanto più che: a) i terzi, sebbene stretti familiari, erano comunque dotati di autonoma capacitˆ reddituale; b) i risparmi depositati sul conto corrente risalgono all’anno 2001 e, quindi, ad un periodo in cui non vi era manifestazione della pericolositˆ sociale del proposto.
LÕunico profilo apprezzabile, continua la difesa, sarebbe la sufficienza del reddito autonomamente generata dal terzo ai fini dellÕapprezzamento della sua congruitˆ rispetto agli acquisti effettuati, profilo non valutato nel decreto impugnato.
In ultimo, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacitˆ di acquisto, non potrebbero essere ricavate semplicemente dal mero dato statistico (dedotto dai parametri ISTAT), occorrendo, invece, una verifica effettiva dello stile di vita della famiglia COGNOME NOMECOGNOME
I ricorsi sono tutti inammissibili sotto differenti profili.
I ricorrenti deducono la radicale carenza di motivazione con riferimento a due profili: a) la concreta disponibilitˆ da parte del proposto di uno dei conti correnti sequestrati e la correlazione temporale degli acquisti rispetto alla pericolositˆ
soggettiva (cos’ come perimetrata nel provvedimento applicativo); b) la valutazione di congruitˆ della capacitˆ economica del nucleo familiare alla luce della determinazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare.
Ebbene, per come chiaramente evidenziato nel provvedimento impugnato, lÕunico motivo di censura sollevato dinanzi alla Corte dÕappello, sotto il profilo patrimoniale, attiene alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare e alla sufficienza dei parametri Istat per la connessa determinazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Ed è, quindi, solo tali ultimi profili che, in questa sede, sono suscettibili di valutazione, non potendosi dedurre unÕasserita carenza motivazionale in relazione ad una questione sulla quale la stessa Corte non era stata chiamata a pronunciarsi, in quanto non prospettata in appello. E la relativa censura, nei termini indicati in precedenza, è indeducibile.
Entrambi i giudici di merito, invero, nel valutare lÕincoerenza reddituale rispetto agli acquisti effettuati, hanno correttamente fatto riferimento a) ai redditi complessivi prodotti dal nucleo familiare, allÕinterno dei quali sono inseriti anche i terzi interessati (per come chiaramente desumibile dalla relativa tabella contenuta nella motivazione del provvedimento applicativo genetico reso dal Tribunale di Reggio Calabria); b) allÕapplicazione del dato statistico per la determinazione del Òreddito disponibileÓ, quantificato allÕesito dellÕincidenza dei costi di sostentamento, desunti dalle analisi ISTAT.
Sotto il primo profilo, alla luce del chiaro dato indicato dalla Corte territoriale, la difesa non precisa quali redditi siano stati pretermessi e in che termini; sotto il secondo profilo, va considerato come il dato che emerge dallÕapplicazione dei parametri ISTAT (formulati essi stessi alla luce di
) è, allÕevidenza, presuntivo (in termini coerenti con la natura del procedimento di prevenzione, ontologicamente fondato su dati indiziari e su conseguenti presunzioni), per cui la parte ben pu˜ provare il contrario: lÕesistenza di tali parametri determina solo unÕinversione dellÕonere probatorio, essendo trasferito sulla parte interessata, che intenda contestarli, lÕonere di dimostrare la differente quantificazione (Sez. 2 ,n. 36833 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282361; Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, Rv. 271996).
Onere che, per come chiaramente evidenziato dalla Corte dÕappello, in concreto, non è stato adempiuto, non avendo il proposto (peraltro neanche in questa sede) indicato neanche parametri alternativi dai quali desumere che la spesa affrontata dalla famiglia per il suo sostentamento sia stata inferiore a quella stimata, se non nei limiti di non meglio specificati Òtassi di povertˆÓ. Censura che non solo è formulata in termini generici (non essendo stata offerta alcuna specificazione o quantificazione), ma, soprattutto, aggredisce un profilo motivazionale; profilo il
cui sindacato, alla luce del disposto di cui allÕart. 10, comma 3, d. lgs. n 159 del 2011, è precluso in questa sede.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME