Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40748 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza di restituzione di beni e somme sequestrati al ricorrente NOME COGNOME, nell’ambito di un procedimento conclusosi con la condanna di costui per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen., rigettava l’istanza di restituzione ed al contempo, in accoglimento della istanza del Sostituto Procuratore generale formulata in udienza, disponeva la confisca di quanto in sequestro. Tale decisione veniva assunta, si legge nel provvedimento, alla luce del fatto che nØ con la sentenza di primo grado, nØ con quella di appello era stata disposta la confisca di quanto in sequestro e che la pronuncia si riferiva ad un reato (art. 512 bis cod. pen.) in relazione al quale la confisca di beni e utilità di cui non vi sia giustificata provenienza Ł obbligatoria, ai sensi dell’articolo 240 bis cod. pen..
Avverso il provvedimento di esecuzione ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione all’errata applicazione della confisca obbligatoria ex art. 240 bis cod. pen. nonchØ la illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) circa la mancata dimostrazione della pertinenzialità dei beni rispetto alla fattispecie per cui l’imputato era stato condannato ed ancor prima, la sussistenza delle condizioni per la applicazione dell’art. 240 bis cod. pen.. In particolare, in relazione alla condizione reddituale ed alla sproporzione del patrimonio rispetto al reddito del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello menighina.
Innanzi tutto, si osserva che il provvedimento Ł stato adottato sulla base del parere
presentato dal rappresentante della parte pubblica (Sostituto Procuratore generale, nel caso specifico) che, nel concludere per il rigetto dell’istanza di restituzione dei beni in sequestro, presentata dalla difesa di COGNOME, ha anche chiesto, ‘in via riconvenzionale’, la confisca di quanto in sequestro.
Alla richiesta della parte pubblica, ha fatto seguito un provvedimento dalla motivazione scarna ed essenzialmente incentrata, oltre che su una serie di ‘prese d’atto’ (che la sentenza conclusiva del procedimento di cui si discute Ł passata in giudicato; che non Ł stata disposta la confisca di quanto in sequestro; che la condanna si riferisce all’art. 512 bis cod. pen., che rientra nel catalogo dei reati previsti dall’art. 240 bis cod. pen. per cui Ł prevista la confisca obbligatoria; che la confisca può essere disposta anche in sede esecutiva), sull’unica considerazione, utile ai fini della presente decisione, che ‘il condannato non ha giustificato in alcuna sede la provenienza dei beni e del denaro’.
Da tale premessa di desume che la Corte abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell’adozione del provvedimento, la constatazione della mancata giustificazione, da parte del condannato, della provenienza dei beni e del denaro. Ciò, pare di capire, per la natura obbligatoria della confisca, collegata alla commissione di specifici reati, tale da comportare una sorta di automatismo decisionale che dispensa la Corte – in caso di comportamento ‘passivo’ o ‘remissivo’ da parte dell’imputato – da una effettiva disamina della fattispecie, venendo a costituire, la misura ablativa, una sostanziale appendice sanzionatoria ulteriore rispetto alla pena irrogata.
Tale interpretazione appare semplicistica e riduttiva.
Il nucleo centrale della disposizione evocata nell’ordinanza (art. 240 bis cod. pen.), per quanto qui interessa, in essenza prevede che – in presenza di condanna per certi reati – sia ‘sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, … , risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica’ (art. 240 bis cod. pen.).
In tema, Ł stato ampiamente affermato, tanto in epoca anteriore che in epoca posteriore alla codificazione della confisca c.d. allargata nell’art. 240 bis cod. pen. (e già disciplinata dall’art.12 sexies d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. in l. 7.8.1992, n. 356), che la presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato ( ex ceteris : Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04). Con l’aggiunta che non ci si trova dinnanzi ad una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, quanto piuttosto ad un onere di allegazione, che ‘scatta’ nel momento in cui vi sia la necessità di contestare, sminuire od elidere l’efficacia probatoria degli elementi offerti dall’accusa a sostegno della richiesta di confisca (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04).
Ed Ł proprio su tale ultimo profilo che si deve misurare la tenuta dell’impugnato provvedimento, dato che preliminarmente ad ogni onere dimostrativo posto in capo all’interessato (sia egli indagato – se nella fase dell’indagine vi sia stato il sequestro – ovvero imputato – nel corso del processo – ovvero condannato – se la sentenza Ł passata in giudicato e ci si trova, come nel presente caso, in sede di esecuzione), v’Ł l’onere da parte della parte pubblica di indicare (e per il giudice di accertare), se non il collegamento con
l’attività delittuosa per cui vi Ł stata condanna, quanto meno la sproporzione del valore di quanto sequestrato, rispetto alla capacità reddituale o alle attività economiche riferibili all’interessato.
Tale preliminare accertamento (della sproporzione tra redditi/patrimonio, da un lato, e beni sottoposti a sequestro, dall’altro) costituisce la premessa per l’operatività della disposizione citata nel provvedimento. In difetto, manca il presupposto stesso perchØ l’interessato si possa/debba attivare per dimostrare l’infondatezza dell’assunto su cui si basa la confisca. Parafrasando un antico brocardo, si potrebbe dire frustra probatur quod probatum non relevat , nel senso che a nessuno verrebbe in mente di confutare qualcosa che non Ł rilevante, non essendogli stato nemmeno contestato.
Nel caso concreto, l’unico snodo motivazionale rilevante, come sopra si Ł detto, si limita a constatare la mancanza di una excusatio non petita , laddove si osserva che ‘il condannato non ha giustificato in alcuna sede la provenienza dei beni e del denaro’. Si tratta, tuttavia, di una giustificazione mai richiestagli e che egli non aveva alcuna ragione per fornire, in assenza di contestazione della sproporzione del denaro o degli ulteriori beni. Non si può infatti pensare che un soggetto, sol perchØ imputato, come nel caso concreto, di bancarotta per distrazione (imputazione maggiore, poi caduta), oltre che ex art. 512 bis cod. pen., sia tenuto, a fronte di un sequestro eseguito in fase di indagini, a premurarsi aprioristicamente di giustificare puntualmente l’origine di quanto sequestrato, in assenza di specifica contestazione della sproporzione dello stesso rispetto ai redditi o al suo patrimonio.
L’evidenziata carenza motivazionale, che assurge a vera e propria assenza di motivazione, comporta l’annullamento della ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Milano, che, attenendosi a quanto in precedenza considerato, dovrà fornire una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell’imputato e redditi leciti, che, per ulteriore principio elaborato da questa Corte, dovrà essere tanto piø rigorosa quanto piø modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, NOME, Rv. 286254 NUMERO_DOCUMENTO).
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME