Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 240-bis cod. pen., circa la disposta confisca del denaro in sequestro (in sintesi, si duole il ricorrente per essere stata disposta la confisca del denaro in sequestro in assenza di elementi in grado di attribuire alla persona del COGNOME la titolarità o disponibilità della somma di denaro; il giudice di merito, in sede di rinvio disposto dalla Sez. IV di questa Corte, avrebbe colmato il deficit motivazionale rilevato con la sentenza di annullamento, attribuendo la titolarità RAGIONE_SOCIALE somme all’imputato in quanto i militari avevano trovato il denaro in un armadio presente nella camera del ricorrente, che tuttavia era “vissuta” anche dal fratello, nella stessa casa dove il ricorrente vive con entrambi i genitori ed il fratello; proprio la coabitazione con familiare costituirebbe elemento di forte dubbio sulla titolarità e disponibilità d denaro sequestrato; inoltre la sproporzione RAGIONE_SOCIALE somme sequestrate con le condizioni patrimoniali del ricorrente sarebbe fondata su mere congetture, senza che sia stato accertato né acquisito alcun elemento dimostrativo di detta sproporzione, avendo peraltro l’imputato fornito una giustificazione di parte di tale somma in quanto proveniente da doni nuziali, mentre per il resto si trattava del frutto di una vita di risparmi derivanti da lecite fonti di reddito, ossia dalla prop attività lavorativa svolta sin dal 2016 che fruttava un reddito mensile di 1800 euro; sul punto, il giudice di merito si sarebbe limitato ad un giudizio di inverosimiglianza di quanto dichiarato in sede di interrogatorio dall’imputato, ritenendolo falso, senza tuttavia considerare che le stesse modalità di custodia del denaro, custodito sottovuoto, deponeva nel senso della sua duratura conservazione); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ritenuto che tale unico motivo dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto afferente al trattamento punitivo nonostante sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive nonché per manifesta infondatezza, in quanto inerente ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomenta il giudice di merito alla pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice, dopo aver ricostruito fattualmente la vicenda, ha ritenuto di dover disporre la confisca “per sproporzione” ex art. 240-bis, cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; si legge, in particolare, in sentenza che il ricorrente, in sede d interrogatorio, nell’ammettere la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, aveva riferito di lavorare dal 2017/2018 e di guadagnare L700/1.800 euro mensili, sostenendo che la somma di 28.000 euro era provento di doni nuziali, mentre il restante denaro (si noti che la somma complessivamente sequestrata era di 174.070,00 euro) era frutto dei propri risparmi, avendo egli la “fissazione” di conservare denaro contante presso la sua abitazione; i giudici hanno reputat tale giustificazione non credibile in ordine alla provenienza della somma di denaro, sia per l’assenza di prove documentali della provenienza di parte della somma da doni nuziali, sia per la maggior parte della somma proveniente asseritamente da attività lavorativa lecita, aggiungendo che apparisse alquanto sospetto che questi avesse conservato presso la sua abitazione una somma così consistente in contanti, del tutto sproporzionata ad una possibile occupazione ordinaria);
ritenuto che tale motivazione sia del tutto adeguata ed immune dai denunciati vizi, posto che la sproporzione tra quanto sequestrato e la situazione reddituale del ricorrente viene giustificata dal giudice attraverso il ricorso a deduzioni logiche del tutto coerenti con le emergenze processuali, in assenza di elementi documentali a sostegno RAGIONE_SOCIALE labiali affermazioni dell’imputato, rese in sede di interrogatorio, circa la provenienza lecita del denaro rinvenuto nella sua disponibilità (che, del resto si trattasse di denaro allo stesso riferibile è ammesso dal medesimo imputato in sede di interrogatorio, non essendovi quindi questione alcuna su tale punto, come invece sembra adombrare la difesa nel ricorso); è, peraltro, principio generale in materia di confisca per sproporzione (unica adottabile nel caso in esame: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01), che è onere dell’interessato, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è questi che, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (si v., in generale in tema di confisca di prevenzione, con principio applicabile anche in subiecta materia: Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278679 – 01; nello stesso senso, con riferimento alla confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, ora art. 240-bis cod. pen., si è affermato che dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione “iuris tantum” d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato, essendosi ribadito che, l’imputato, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva: Sez 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997 – 04); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024
Il Presidente