Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26583 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26583 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 651/2025
NOME COGNOME
UP – 20/06/2025
NOME
R.G.N. 10499/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato in Albania il 10/08/1987
avverso la sentenza del 27/06/2024 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca della somma di euro 19.100,00, nonchŽ dei telefoni cellulari e del bilancino di precisione posti sotto sequestro;
Con sentenza del 27 giugno 2024 il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione (capo b), e ceduto (capo a), sostanza stupefacente del tipo cocaina.
1.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale, il 20 aprile 2020 lÕimputato cedette mezzo grammo di cocaina a NOME COGNOME, come emerso non solo dallÕosservazione diretta della polizia giudiziaria, ma anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso acquirente, il quale fece pure riferimento al fatto di aver acquistato cocaina dallÕimputato anche in altre occasioni.
In esito alla perquisizione domiciliare, quindi, furono rinvenuti, variamente occultati, altro stupefacente, un bilancino di precisione, la somma in contanti di euro 19.100,00, materiale utile al confezionamento delle dosi, e due telefoni cellulari.
Inoltre, per quanto di interesse, il Tribunale ha disposto la confisca dello stupefacente rinvenuto durante la perquisizione (ordinandone la distruzione) e non anche del bilancino di precisione, mentre invece ha dissequestrato e restituito allÕimputato il denaro ed i telefoni cellulari.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in quanto, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pu˜ procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 240cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85del menzionato decreto.
DÕaltra parte, è lo stesso Tribunale che, in più punti della sentenza, ha riconosciuto la sproporzione della somma di denaro rinvenuta (peraltro in parte interrata) rispetto alle capacitˆ economiche dellÕimputato.
2.2. Con il secondo motivo deduce una ulteriore violazione di legge, non avendo il Tribunale provveduto alla confisca, ai sensi dellÕart. 240, comma 1, cod. pen., del bilancino di precisione e dei telefoni cellulari caduti in sequestro.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale, dopo aver condannato lÕimputato riconoscendo la fattispecie di cui al comma 5 (per entrambe i reati), ha quindi restituito la somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione, pari ad euro 19.100,00, nel presupposto che la stessa non rappresentasse il profitto del reato (p. 6 sentenza impugnata).
Va ricordato, in proposito che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili nŽ l’art. 240 cod. pen., nŽ, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 Ð 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248 – 01).
Osserva tuttavia il Collegio che il richiamo del Tribunale a tale orientamento, per motivare il dissequestro e la restituzione del denaro (p. 6), non è decisivo, in quanto si è proceduto anche per il reato di cessione (capo A), la cui prova è fondata sulle dichiarazioni dellÕacquirente, dimostrative di un ripetuto approvvigionamento.
Inoltre, il Tribunale non ha considerato la vigenza, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza, del nuovo testo dellÕart. 85d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Nella sua versione originaria lÕart. 85d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rinviando allÕart. 240cod. pen., consentiva la confisca c.d. per sproporzione anche per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 del citato d.P.R., con la sola eccezione della fattispecie di cui al comma 5 (che è quella per cui oggi si procede).
Questa eccezione è venuta meno per effetto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
Nella specie, nessun dubbio pu˜ porsi in ordine all’applicabilitˆ della nuova disposizione, poichŽ la sentenza di primo grado, pronunciata il 27 giugno 2024, è successiva alla sua entrata in vigore (nel senso che la norma si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 200, comma primo, cod. pen., Sez. 4, n. 16380 del 23/04/2025, Piroscia, non mass.; Sez. 4, n. 29 del 28/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, NOME COGNOME
Rv. 286103 Ð 01; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 – 01).
SicchŽ, per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
A fronte di ci˜, il Tribunale, pur essendone onerato, nulla ha argomentato in ordine ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione.
Prevista dall’art. 240cod. pen., la confisca per sproporzione rappresenta infatti un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria (Òè sempre dispostaÓ, come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, COGNOME, Rv. 274485 – 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolaritˆ o la disponibilitˆ a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilitˆ in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810 Ð 01; Sez. 1, COGNOME, cit.).
DÕaltra parte, nel caso in esame è la stessa sentenza impugnata che sottolinea come Òla cospicua somma di denaroÓ, occultata in parte in un giardino, e rinvenuta nel corso della perquisizione, sia ÒsproporzionataÓ rispetto alla capacitˆ economica dell’imputato (p. 3).
1.2. Anche il secondo motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.
Pertanto, ai fini dell’adozione del provvedimento ablativo è necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialitˆ della con l’illecito, in termini di strumentalitˆ ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).
Tale ipotesi di confisca, di cui è indiscusso il carattere facoltativo e che pu˜ essere disposta anche dÕufficio (Sez. 2, n. 40797 del 25/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 10069 del 08/02/2002, COGNOME, Rv. 221532 Ð 01), e solo dal giudice che pronuncia la condanna (Sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256614 Ð 01, che esclude il ricorso al giudice dellÕesecuzione), richiede, quindi, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalitˆ, ma da uno stretto nesso strumentale, indicativo della probabilitˆ del ripetersi di un’attivitˆ punibile.
Non è, pertanto, sufficiente il semplice impiego nella commissione del reato, ma è necessario un collegamento stabile con l’attivitˆ criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, collegamento che consentirˆ la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 1354 del 15/12/2021, NOME COGNOME non mass.; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 Ð 01, secondo cui non è sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati).
Si è perci˜ affermato, inoltre, che il giudice non pu˜ limitarsi a motivare questo provvedimento Çcon la sola indicazione della finalitˆ di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalitˆ fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalitˆ di realizzazione dello stessoÈ (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 Ð 01; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259631 Ð 01).
Fermi questi principi, nella specie il ricorrente lamenta la mancata confisca del bilancino in sequestro, sebbene lo stupefacente venduto, al pari quello detenuto, fosse giˆ diviso in dosi, evidenziandone inoltre le particolari modalitˆ di occultamento (in un palloncino, allÕinterno di uno scarico, insieme ad alcune bustine).
Il Tribunale, pur a fronte di tali elementi di fatto, non ha assunto alcuna determinazione quanto al bilancino in sequestro, nonostante la previsione di cui allÕart. 533, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, applica le eventuali misure di sicurezza.
Il ricorso è fondato anche in relazione ai telefoni cellulari, restituiti allÕimputato senza alcuna indicazione delle ragioni che hanno sostenuto la decisione, sebbene lÕacquirente, sentito nel corso delle indagini, abbia riferito di aver ripetutamente concordato gli incontri con lÕimputato contattandolo ad una determinata utenza (p. 3 sentenza impugnata).
Spetterˆ quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire lÕesistenza o meno di uno stabile asservimento di tali cose al reato, secondo i principi pocÕanzi ricordati, ed eventualmente confiscarle, ove tale misura si riveli idonea ad incidere sulla probabilitˆ di ripetizione delle condotte accertate.
Seguente lÕannullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tali punti, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica, ai sensi dellÕart. 623 cod. proc. pen.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti il dissequestro del denaro e dei telefoni, nonchŽ alla omessa statuizione in ordine al bilancino in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica.
Cos’ deciso in Roma, 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME