Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente alla confisca
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Foggia ha applicato, a COGNOME NOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa , ordinando la confisca della somma di euro 640, oltre che la confisca e la distruzione degli altri beni in sequestro.
Ricorre avverso tale sentenza l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 240 cod. pen. Il reato contestato era infatti una mera detenzione, sicchè non sussisteva il vincolo di pertinenzialità. Ha inoltre dedotto che il delitto di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 non costituisce un reato presupposto della confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., come è espressamente sancito dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Ha quindi chiesto l’annullamento della confisca della somma di danaro.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
L’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 26494101). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso in esame, l’imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all’imputato, non è stata contestata all’imputato. E’ stata infatti contestata ed accertata una ipotesi di mera detenzione illecita. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti – non costituisce il profitto del reato in contestazione ma eventualmente di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4 – n. 20130 del 19/04/2022,
Rv. 283248 – 01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265247-01, in motivazione). 3, Tanto premesso, va rilevato che, riguardo alla applicazione della cd ” confisca allargata”, il quadro normativo è, invece, mutato con l’art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha modificato l’art. 85-bis d.P.R. 309/1990. La predetta disposizione attualmente prevede che «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, si applica l’articolo 240- bis del codice penale». Il legislatore ha, dunque, incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.
4. Quanto alla applicabilità della norma citata al caso di specie, questa Corte di legittimità ha recentemente statuito che “in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti la modifica introdotta all’art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del dl. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159) si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023 (dep. 2024), COGNOME, Rv. 285602-01). Si è infatti rilevato che la confisca – anche ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. – «è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell’art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell’art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicchè, per l’individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell’esecuzione di esse» (così, Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768 – 01, che, in riferimento alla confisca di prevenzione, ha precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perché l’appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso).
5. Poiché la sentenza impugnata è stata emessa il 22 dicembre 2023, successivamente alla entrata in vigore della modifica dell’art. 85 bis DPR 309/1990, la norma risulta applicabile alla fattispecie in esame. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio relativamente alla confisca della somma di danaro, dovendo il giudice di merito accertare la eventuale esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato aveva la disponibilità e il reddito
dichiarato o i proventi dell’attività economica, nonchè alla assenza di una giustific credibile circa la provenienza delle cose.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestr rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Foggia in diversa composizione fi Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Roma, 21 giugno 2024