Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15071 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 2 maggio 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca della somma di euro
4.300,00.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha applicato, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
a NOME COGNOME, ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, quin comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la pena di un anno, sei mesi quattro giorni di reclusione di detenzione domiciliare sostitutiva e ha ordinato la confisca della somma di euro 4.300, ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che la confisca e la distruzione degli altri beni in sequestro.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ricorre avverso tale sentenza e, deducendo la violazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, chiede l’annullamento della confisca della somma di danaro.
Deduce il ricorrente che la confisca è stata disposta in quanto l’imputato non ha giustificato la provenienza della somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità e la stessa era sproporzionata rispetto al proprio reddito; il delit detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, tuttavia, non costituisce un reato presupposto della confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., come è espressamente sancito dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 febbraio 2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Il difensore, con unico motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 85bis d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la confisca per sproporzione delle somme di danaro rinvenute nella disponibilità del ricorrente per un delitto (quello di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/90) che non ammette tale forma di ablazione.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che, in relazione al delitt di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca sono nel caso in cui
ricorrano le condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen. e, ritenuta non giustificata la provenienza della somma di danaro sequestrata nell’abitazione dell’imputato e che la stessa era sproporzionata rispetto al reddito dell’imputato, ha disposto la confisca allargata della stessa.
4.2. Alla data di emissione della sentenza impugnata (2 maggio 2023), tuttavia, la confisca per sproporzione non poteva essere applicata per le fattispecie di detenzione o di cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato “Ipotesi particolare di confisca” sanciva, infatti, che «ei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si appl l’articolo 240-bis del codice penale».
Il quadro normativo è, invero, mutato con l’art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha modificato l’art. 85-bis d.P.R.; questa disposizione, infatti, attualmente prevede che «ei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240 bis del codice penale».
Il legislatore ha, dunque, incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., ma questa previsione non rileva non caso di specie, in quanto è intervenuta solo successivamente all’emissione della sentenza di primo grado.
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, infatti, la modifica introdotta all’art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del dl. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159) si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023 (dep. 2024), COGNOME, Rv. 285602-01).
Questa sentenza ha condivisibilnnente rilevato che la confisca – anche ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. – «è regolata dal principio di retroattività entro i li dettati dal primo comma dell’art. 200, cod. pen., stante il richiamo dell’art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicchè, per l’individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui
viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte, diversamente da quanto previsto per le misure di sicurezza che, ai sensi del comma 2 del citato art. 200 cod. pen., devono essere regolate dalla legge in vigore al tempo dell’esecuzione di esse» (così, Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768 – 01, che, in riferimento alla confisca di prevenzione, ha precisato che il tempo di applicazione della misura si identifica necessariamente con quello della decisione di primo grado, anche se negativa, perché l’appello costituisce una fase eventuale in cui viene operato un controllo devolutivo sul provvedimento già emesso).
4.3. Essendo stata accertata dalla sentenza impugnata una condotta di detenzione di sostanza stupefacente, non può, peraltro, trovare applicazione alcuna altra forma di confisca del danaro sottoposto a sequestro.
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacenti, non è, infatti, applicabile la confisca, diretta e, in mancanza, per equivalente, delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato prevista dall’art. 73, comma 7 bis, d.P.R. n 309 del 1990, in quanto non sussiste il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (ex plurimis: Sez. Sez. IV, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla confisca della somma di danaro, che deve essere eliminata; deve, inoltre, essere disposto il dissequestro e la restituzione di detta somma all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca della somma, che elimina, disponendo il dissequestro e la restituzione di detta somma all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.