Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
O gg
i, GLYPH 19 MAR. 2024
IL avverso la sentenza del 15/09/2023 del tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
FljN7::(1…T
.
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME cui 03e3g44 nato il DATA_NASCITA in Nigeria; nel procedimento a carico del medesimo;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. applicava, nei confronti di COGNOME, la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/90.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un unico motivo.
Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla disposta confisca, rilevando come la condanna sia intervenuta per detenzione ai fini di spaccio, cosicchè la somma sequestrata non risulterebbe provento del delitto così contestato.
GLYPH Il ricorso è manifestamente infondato. In sentenza, la quale risulta depositata contestualmente alla sua pubblicazione, il 15 settembre 2023, la confisca è stata motivata sul rilievo della provenienza illecita della somma sequestrata a fronte della incompatibilità con ogni fonte lecita di reddito, anche in considerazione della stessa ammissione dell’imputato, per cui egli svolgerebbe saltuariamente lavori in nero, con entrate mensili pari a poche centinaia di euro. Si tratta, quindi, di confisca disposta ai sensi dell’art. 85 bis DPR 309/90 secondo il quale “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, si applica l’articolo 240 bis del codice penale”. Secondo quest’ultimo articolo, appositamente esteso ai delitti di cui all’art. 73 per il quale il ricorrente è stato condannato, “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, (…) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o RAGIONE_SOCIALE altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.
In tale quadro, il richiamo in dispositivo al solo art. 240 cod. pen., che deve leggersi assieme alla motivazione contestualmente depositata, non può che ritenersi frutto di un refuso operato in luogo degli articoli da ultimo e sopra citati.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 28.02.2024.