Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Castellamare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 6 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rinvio dell’udienza e, in subordine, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Seconda sezione di questa Corte n. 13915/2022, limitatamente alla misura della confisca disposta con la sentenza di applicazione della pena emessa, tra l’altro, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato la confisca dei beni in sequestro a carico di tutti gli imputati.
Propongono separati ricorsi per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, con tre motivi di ricorso tra loro logicamente connessi, deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione sia in relazione alla questione concernente l’intervento in giudizio di NOME COGNOME che in relazione ai presupposti della confisca.
Quanto al primo profilo, lamenta il ricorrente che il Giudice ha ritenuto erroneamente e con motivazione illogica che la COGNOME, terza estranea, si fosse costituita in giudizio, in quanto, attraverso la produzione documentale, il ricorrente si era limitato a dedurre l’illegittimità della confisca, trattandosi di un bene nel disponibilità della COGNOME in relazione,. al quale, peraltro, il provvedimento impugNOME, disattendendo la giurisprudenza di legittimità sul tema, ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre la misura ablativa.
Quanto al secondo profilo, deduce il ricorrente che il provvedimento impugNOME, ricorrendo a mere formule di stile, ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per la confisca in relazione ad ogni singolo bene oggetto della misura ablativa.
NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, deduce l’omessa motivazione in ordine ai presupposti per disporre la misura, rispetto alla quale, con una memoria difensiva, aveva rappresentato la mancanza del requisito della sproporzione e la legittima provenienza dei beni.
NOME COGNOME deduce due motivi di ricorso.
4.1,Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in relazione alla mancata restituzione dei beni oggetto di sequestro probatorio che, erroneamente, il provvedimento impugNOME ha ritenuto convertito in
sequestro preventivo, trascurando il dato emergente dagli atti processuali, e cioè che il sequestro probatorio è stato disposto successivamente al sequestro preventivo.
4 .2 Con il secondo motivo deduce i vizi di apparenza e contraddittorietà della motivazione relativa alla confisca dei beni disposti a carico dei terzi in buona fede. Deduce il ricorrente che la confisca ha avuto ad oggetto beni cointestati con terzi e, in particolare, il conto corrente cointestato con la coniuge, NOME COGNOME, il conto di deposito di risparmio cointestato con il fratello NOME e altro conto, nonché quattro buoni fruttiferi postali, tutti cointestati con la zia, NOME COGNOME. Deduce, al riguardo, la mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla materiale disponibilità da parte del ricorrente dei beni oggetto di confisca, rappresentando che: 1) il conto corrente cointestato con la moglie è utilizzato esclusivamente per il pagamento del mutuo ed è alimentato con le somme percepite a titolo di stipendio dalla moglie; 2) analoghe considerazioni valgono per i due conti cointestati con il fratello e con la zia; 3) i quattro buoni fruttiferi sono alimentati esclusivamente dai proventi dell’attività della zia.
Con due successive memorie COGNOME ha chiesto il rinvio dell’udienza del 7 marzo 2024 – insistendo, in subordine, per l’annullamento del provvedimento impugNOME – in attesa del deposito della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 1.12.23, nell’ambito del proc. n. 711/21 R.G. Trib. e n. 4823/20 R.G.N.R., connesso al procedimento di Reggio Calabria n. 1936/17 R.G.N.R. DDA e n. 2682/21 R.G. GIP, con la quale il ricorrente è stato assolto dal reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste, per l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno 2018, con conseguente dissequestro di tutti i beni del ricorrente. Assume il ricorrente che si tratta dello stesso reato oggetto del presente procedimento e definito con sentenza di patteggiamento.
Nella seconda memoria COGNOME ha rappresentato di avere ricevuto la notifica della proroga dei termini per il deposito della motivazione della sentenza ed ha, pertanto, insistito per la richiesta di rinvio dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di rinvio presentata da COGNOME.
L’oggetto del presente giudizio è, infatti, limitato al solo tema della legittimit della confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, atteso che con la sentenza
rescindente sono stati dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi. Pertanto, eventual contrasti tra giudicati potranno essere risolti in sede esecutiva ai sensi dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.
Nel merito, i ricorsi meritano accoglimento in considerazione della fondatezza della censura, avente un valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, relativa alla mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della confisca.
Il provvedimento impugNOME, infatti, si connota per una motivazione ambigua, formulata senza un preciso ordine logico e in chiave alternativa, facendosi riferimento, ora, alla confisca diretta, ora, alla confisca per sproporzione. L’andamento incerto delle argomentazioni spese dal Giudice, peraltro connotate da generici rinvii ad atti del procedimento (informativa di reato; nota del GICO), non consente di comprendere quali beni siano stati attinti dalla misura ablativa né quale tipo di confisca sia stata disposta.
Da un lato, l’ordinanza impugnata sembrerebbe aver disposto la confisca fai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., di beni genericamente indicati come oggetto di un precedente sequestro preventivo e qualificati, in termini meramente assertivi e senza alcuna argomentazione che consenta di comprendere il percorso logico seguito dal Giudice, come beni destinati alla commissione dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento ovvero quale profitto di detti reati, profitto che, peraltro, l’ordinanza non si premura di quantificare, limitandosi a rinviare alle informative agli atti ( pagina 4 il Giudice afferma, infatti, «che i beni sottoposti a sequestro nel presente procedimento costituiscono certamente il profitto dei reati contestati»). Anzi, dinanzi alle specifiche obiezioni di COGNOME sul calcolo del profitto del reato, il Giudice s limitato ad affermare, facendo riferimento alla alternativa motivazione del provvedimento, che/ poiché si tratta di confisca allargata, tutte le somme devono essere confiscate «sebbene eccedenti il profitto di ogni singolo reato fiscale».
Con motivazione che sembrerebbe alternativa a quella appena esaminata, l’ordinanza ha, inoltre, affermato che, poiché il sequestro dei beni è stato disposto anche in funzione della confisca per equivalente e per sproporzione, nel caso di specie è stata «incontrovertibilmente accertata una imponente sproporzione tra i redditi percepiti dagli imputati e quelli effettivamente detenuti tali da far ritene provata la provenienza illecita dei predetti beni» richiamando, a tal fine, una nota del 16 Marzo 2021 del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Reggio Calabria relativa alle posizioni degli imputati NOME e COGNOME.
Orbene, osserva il Collegio che, in disparte la non comprensibilità di siffatta argomentazione, tale alternativa motivazione appare, in primo luogo, connotata da intrinseca contraddittorietà con la precedente parte della motivazione / ove si fa riferimento alla esistenza dei presupposti per la confisca diretta e, dunque, all’esistenza di un nesso di strumentalità o di derivazione tra i beni e il reato (nesso che, invece, non sussiste ove i beni vengano attinti da confisca per sproporzione).
In ogni caso, anche a volersi prescindere dai diversi requisiti strutturali che connotano la confisca diretta, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., e la confisca per sproporzione, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., l’ordinanza impugnata ha completamente omesso di procedere ad una valutazione individualizzata della sussistenza dei presupposti applicativi di tale ultima misura, non potendosi ritenere sufficiente la sola applicazione della pena per i reati-spia né un generico riferimento al requisito della sproporzione privo, peraltro, di qualsiasi valutazione relativa al necessario criterio della “ragionevolezza temporale” (cfr. Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561) tra il momento di consumazione del reato-spia e quello di formazione dell’accumulazione patrimoniale sproporzionata.
Va, infatti, considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, al fine di disporre la confisca per sproporzione o allargata, allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condanNOME o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigor accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credi consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che la presunzione relativa di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu ()culi” estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468).
Infine, con riferimento alla confisca di beni ritenuti solo formalmente intestati ai terzi ma nella disponibilità del condanNOME, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato (cfr. Sez. 2, n 37880 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285028). A diverse conclusioni si è, tuttavia, pervenuti con riferimento ai beni intestati al coniuge del condanNOME, essendosi condivisibilmente affermato che la presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svol dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 6, n. 38150 del 16/09/2021, COGNOME, Rv. 282115).
Tali principi di diritto sono stati completamente ignorati dal provvedimento impugNOME che, dinanzi alle specifiche obiezioni di COGNOME sul punto, si è limitato ad affermare che, essendo stata disposta una confisca per sproporzione, detta misura può attingere anche beni appartenenti a terzi.
All’accoglimento dei ricorsi consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria-Sezione G.I.P.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione G.I.P.
Così deciso il 7 marzo 2024