Confisca per Sproporzione: la Cassazione Fissa i Paletti
La confisca per sproporzione è uno strumento cruciale nella lotta alla criminalità, ma la sua applicazione non può basarsi su mere congetture. Con la sentenza n. 33006/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per sequestrare beni in vista di una futura confisca, la Procura deve fornire prove concrete del nesso tra il reato e il patrimonio dell’indagato, nonché della manifesta sproporzione di quest’ultimo rispetto ai redditi leciti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti. Un uomo veniva indagato per aver importato, in concorso con altri, un ingente quantitativo di cocaina (53 kg) nascosto in un container proveniente dall’Ecuador. Nel corso delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) disponeva il sequestro preventivo di una somma di 24.251,00 euro presente sul conto corrente dell’indagato, finalizzato alla confisca per sproporzione.
L’indagato, tramite i suoi legali, presentava istanza al Tribunale del riesame, che accoglieva la richiesta. Il Tribunale annullava il decreto di sequestro e ordinava la restituzione del denaro, ritenendo insussistenti i presupposti per la misura cautelare reale.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e la tesi della confisca per sproporzione
Contro la decisione del Tribunale del riesame, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per Cassazione. Secondo l’accusa, il Tribunale aveva errato nel non considerare la figura dell’indagato come un ‘professionista’ del settore degli stupefacenti, data la gravità del fatto (ingente quantitativo, strumenti sofisticati per l’operazione). La Procura sosteneva che, in casi come questo, si dovesse applicare una presunzione di illecita provenienza dei beni accumulati in un arco temporale ragionevole (tre anni) precedente al reato contestato.
Inoltre, il PM evidenziava il ritrovamento di orologi di lusso e due automobili, già oggetto di precedenti sequestri, e sottolineava come dal calcolo del patrimonio fossero già stati esclusi i versamenti provenienti dall’estero con causale ‘risparmi di famiglia’, rafforzando così la tesi della sproporzione per il capitale residuo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La Corte ha specificato che il ricorso, pur formalmente presentato come ‘violazione di legge’, mirava in realtà a contestare la valutazione dei fatti e la motivazione del Tribunale del riesame, un vizio non deducibile in questa sede ai sensi dell’art. 325 c.p.p.
Nel merito, gli Ermellini hanno pienamente condiviso l’iter logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesame. La motivazione della decisione impugnata è stata giudicata completa, coerente e in linea con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite ‘Crostella’ del 2021.
Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che:
1. Mancava un collegamento tra il reato specifico contestato e la somma di denaro sequestrata.
2. La tesi dell’accusa, secondo cui i profitti derivassero dal traffico di stupefacenti, era rimasta puramente congetturale, in assenza di precedenti specifici e di elementi concreti sulle passate occupazioni dell’indagato.
3. L’analisi dei conti correnti mostrava versamenti di ridotta entità, spesso bonifici da familiari o piccoli depositi in contanti sporadici, e spese tracciabili per acquisti online.
4. Non sussisteva la sproporzione, elemento cardine della misura. L’accusa non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare una sproporzione tra le somme giacenti e la situazione reddituale, né aveva spiegato perché la presunzione di illecito accumulo dovesse applicarsi a somme accreditate in epoche risalenti rispetto al ‘reato-spia’.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione non può essere una conseguenza automatica della gravità di un’accusa. Spetta al Pubblico Ministero l’onere di costruire un quadro probatorio solido, che dimostri non solo la sproporzione patrimoniale, ma anche un nesso logico e temporale plausibile con l’attività criminosa. In assenza di tali elementi, la misura cautelare reale è illegittima e deve essere annullata. La decisione tutela il diritto di proprietà da aggressioni basate su sospetti non supportati da prove concrete, bilanciando le esigenze di repressione dei reati con le garanzie individuali.
Quando è legittimo un sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione?
Un sequestro di questo tipo è legittimo solo se l’accusa fornisce elementi concreti che dimostrino sia una chiara sproporzione tra i beni dell’indagato e il suo reddito dichiarato, sia un collegamento logico e temporale tra l’accumulo di tali beni e il reato contestato.
La gravità del reato è sufficiente a giustificare il sequestro dei beni dell’indagato?
No. Secondo la Corte, la sola gravità del reato (in questo caso, l’importazione di un grande quantitativo di droga) non basta a presumere l’origine illecita di tutto il patrimonio dell’indagato. La tesi accusatoria deve essere supportata da prove specifiche e non può fondarsi su mere congetture.
Cosa si intende per ‘ragionevolezza temporale’ in materia di confisca?
Significa che deve esistere un arco temporale plausibile che colleghi l’arricchimento patrimoniale al periodo in cui si presume sia stato commesso il reato. L’accusa deve motivare perché la presunzione di illecito si debba estendere anche a somme accreditate in periodi molto precedenti al ‘reato-spia’ contestato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 14/11/2023 del Tribunale di Livorno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Livorno ha accolto l’istanza di riesame di NOME, indagato per il reato degli art. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver importato in concorso 53 chili di cocaina occultata in un container proveniente dall’Ecuador, e ha revocato il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Livorno in data 19 ottobre 2023, disponendo la restituzione del denaro, pari a euro 24.251,00, all’interessato.
Il Pubblico ministero ricorre per cassazione per violazione di legge sull’applicazione del criterio della ragionevolezza temporale, che autorizza la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, tra il
momento della commissione del reato presupposto e quello dell’acquisto del bene oggetto di confisca. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva errato nell’escludere l’apprensione delle somme acquisite dal prevenuto nei tre anni precedenti il reato, perché l’COGNOME aveva dimostrato di essere un professionista nel settore degli stupefacenti. Era stato sorpreso nel cuore della notte a “esfiltrare” dal porto di Livorno un carico di cocaina molto importante proveniente dall’Ecuador con strumenti estremamente sofisticati; inoltre, a casa sua erano stati trovati orologi di lusso e disponeva di due Volkswagen Golf, già oggetto di precedenti sequestri; non v’era prova della lecita provenienza del denaro e comunque nel computo del sequestrato erano stati già sottratti i versamenti dall’Albania con la causale “risparmi di famiglia”.
In data 13 marzo 2024, il Presidente di sezione titolare, NOME COGNOME, ha rigettato l’istanza di discussione orale dell’AVV_NOTAIO, perché pervenuta fuori termine il 12 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno è manifestamente infondato perché apparentemente contesta la violazione di legge, in realtà, si pone al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 325 cod. proc. pen., perché lamenta il vizio di motivazione con riferimento al criterio giurisprudenziale della ragionevolezza temporale.
Il Tribunale del riesame ha diffusamente spiegato che non è stato rappresentato alcun collegamento tra il fatto di reato contestato e la somma di denaro giacente sul conto corrente e che la tesi propugnata dal PM secondo cui la produzione dei profitti dipenderebbe dal traffico di stupefacenti è rimasta solo congetturale, in assenza di precedenti specifici e soprattutto in assenza di elementi di giudizio sulle occupazioni passate del prevenuto. Per giunta, risulta che i suoi conti correnti siano stati alimentati da bonifici di ridotta entità per lo più provenienti da conti intestati a familiari. I versamenti in contanti sono avvenuti in casi sporadici e per piccole entità. Le spese sono state per lo più eseguite dopo i versamenti e pure sono tracciate perché relative prevalentemente ad acquisti sul web. I Giudici hanno stimato inesistente la sproporzione e hanno evidenziato che né le informative della Guardia di finanza né la richiesta del Pubblico ministero, né le motivazioni del sequestro preventivo si erano fatte carico di rappresentare le ragioni per cui, a fronte di un reato-spia accertato a marzo 2023, la presunzione di illecito accumulo avesse avuto a oggetto anche somme accreditate in epoche risalenti.
La motivazione è perfettamente in linea con la sentenza a Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01 e resiste alle censure sollevate. Il ricorso del Pubblico ministero è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 2 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente