Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15653 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni degli imputati e l’inammissibilità dei ricorsi nel resto;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in difesa, rispettivamente, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, accertata l’esistenza di un’organizzazione criminale finalizzata all’attività di traffico di sostan stupefacenti operante a Roma ed avente quale capo NOME COGNOME, condannava alla pena di giustizia entrambi gli imputati per i delitti di associazione finalizza alla cessione di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, d.P.R. 09/10/1990, n. 309) (capo A) e ciascuno di essi per alcuni episodi di cessione (73, comma 1, d.P.R. cit.) (capi Bl, B2, B3 quanto a NOME COGNOME; capi B51, B57, B58 quanto a NOME COGNOME).
Disponeva, inoltre, ex artt. 85-bis d.P.R. cit. e 240-bis cod. pen. la confisca dei natanti da diporto (e di quanto in essi rinvenuto) sequestrati a NOME COGNOME e degli orologi di marca Rolex sequestrati a NOME COGNOME.
La Corte di appello di Roma, previa riqualificazione per tutti gli appellanti del fatto contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 74, connmi 3 e 6, d.P.R. cit e dei restanti capi di imputazione (capi B, variamente numerati) nell’ipotesi di cui all’art. 73, connma 5, d.P.R. cit., accoglieva la richiesta di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.) in relazione alla sola pena e, di conseguenza, rideterminava quest’ultima in nove anni di reclusione per NOME COGNOME e in tre anni e sette mesi di reclusione per NOME COGNOME, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso tale ultima sentenza i due imputati hanno presentato ricorso, con riferimento alla confisca disposta in primo grado, e confermata in appello, ex artt. artt. 85-bis d.P.R. cit. e 240-bis cod. pen.
Nel ricorso di NOME COGNOME, presentato attraverso l’allora difensore AVV_NOTAIO, sono dedotti due motivi.
4.1. Omessa motivazione e violazione di legge quanto alla confisca delle imbarcazioni.
Premesso che la “RAGIONE_SOCIALE associazione” in materia di stupefacenti si caratterizza per una complessiva inferiore portata dell’attività illecita e quind anche per minori guadagni, i Giudici dell’appello si sono limitati a rinviare, quanto alla confisca, alla pronuncia di primo grado.
Tuttavia, da un lato, non essendo individuata la data di acquisto del bene confiscato (viene indicata soltanto una forbice temporale dal 2013 al 2016) ed essendo stata accertata l’esistenza dell’associazione solamente nel 2016, le imbarcazioni ben potrebbero essere state acquistate negli anni precedenti (2013, 2014, 2015).
In tema di misura di sicurezza patrimoniale, d’altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha circoscritto l’intervento ablatorio in un ambito di ragionevolezza temporale, escludendo la legittimità della confisca quando l’acquisizione dei beni sia avvenuta in tempi di molto antecedenti alla commissione del delitto (circostanza la cui prova ricade sull’accusa).
Dall’altro lato, il valore del natante di marca Ranieri è stato individuato in euro 33.000, senz’altro specificare. Si tratterebbe di cifra esigua per il comparto nautico e non incompatibile con la situazione patrimoniale del COGNOME il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva dichiarato di svolgere lavori occasionali (seppur non dichiarati) sin dalla giovane età. Mentre, quanto al natante da pesca modello LHURS, in sentenza non si rinviene alcun dato che consenta di identificare la data di acquisto, la provenienza e tantomeno il prezzo, l’unico elemento ritenuto certo essendo la riconducibilità del mezzo nautico all’imputato.
Nemmeno le due sentenze di merito avrebbero dimostrato il carattere fittizio dell’intestazione o offerto elementi sulla cui base stabilire se l’imputato avesse una disponibilità esclusiva delle imbarcazioni. La circostanza che esse non siano soggette ad iscrizione in appositi registri della Capitaneria di porto sarebbe, poi, rilevante nella misura in cui consente di escludere l’ipotizzata intestazione fittizia (se non è necessario intestare un bene, non si comprende, infatti, perché l’imputato avrebbe avuto la necessità di un intestatore fittizio). Né è stata rinvenuta in possesso dell’imputato alcuna documentazione relativa ai motori o al natante stesso: fatto anch’esso di non poco momento, visto che, per questa tipologia di imbarcazione, «il possesso (dei libretti) vale titolo».
4.2. Violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Nella proposta di concordato in appello non si rinviene alcuna clausola espressa di rinuncia agli altri motivi di impugnazione.
D’altronde, rinviando l’art. 599-bis cod. proc. pen. all’art. 589 cod. proc. pen. e, per il tramite di questo, all’art. 581 cod. proc. pen., la rinuncia sarebbe dovuta avvenire con forma scritta. Dal che l’obbligo in capo al giudice di appello di motivare la sentenza sui capi e i punti non rinunciati dall’imputato.
Nel ricorso di NOME COGNOME, presentato per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, sono eccepite, con un unico motivo, violazione della legge penale e omessa motivazione quanto alla confisca.
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Il motivo sulla confisca era stato espressamente escluso dall’accordo con la Procura generale, raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e l’esclusione rimarcata dal deposito – avvenuto alla prima udienza – di istanza a sostegno della richiesta di revoca dell’ordine di confisca e restituzione dei beni (dal verbale di udienza si desumeva altresì il parere contrario, sul punto, del AVV_NOTAIO generale).
L’inequivoca volontà dell’imputato era, dunque, nel senso di estromettere la confisca dall’accordo, devolvendo la decisione alla Corte d’appello la quale, tuttavia, nel confermare la misura disposta in primo grado, non ha motivato.
Comunque, essendo stata l’ipotesi associativa riqualificata ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. cit., non avrebbe potuto essere disposta la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., ma soltanto quella dell’art. 240 cod. pen., essendo la “RAGIONE_SOCIALE associazione” fattispecie autonoma – non ipotesi attenuata del reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. cit. – e non risultando, dunque, compresa tra i reati menzionati dall’articolo 51, comma 3-bis cod. proc. pen.).
6. NOME COGNOME ha presentato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, motivi aggiunti in cui, premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza che non abbiano formato oggetto dell’accordo (Sez. U. del 26/09/2019, del 2020, Savin, Rv. 279348), deduce come i beni dell’imputato siano stati considerati acquistati con il provento di spaccio, in assenza di uno specifico collegamento con condotte puntualmente individuate, a fronte di una contestazione incentrata sulla detenzione illecita di stupefacenti e in presenza di elementi meramente congetturali ovvero di dati, quali l’incompatibilità con le condizioni economiche del ricorrente, che ineriscono specificatamente alla confisca di sproporzione (di cui agli artt. 85-bis d.P.R. cit. e 240-bis c.p.), tuttavia non consentita se il fatto è lieve, non potendo il nuovo testo dell’art. 73, connma 5, d.P.R. cit., applicarsi retroattivamente, come di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Osta alla confisca anche il principio di proporzionalità della misura ablatoria, volto ad evitare di rendere al condannato molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrinnoniali, specie a distanza di tempo, come si evince da fonti nazionali e sovranazionali e come riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 33 del 2018), secondo la quale la presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato va circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale.
Precisato che tale criterio esclude che possa procedersi alla confisca quando l’acquisizione patrimoniale sia molto antecedente o molto successiva (come nel caso di specie) alla perpetrazione del “reato- spia”, il termine ultimo ed invalicabile
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di operatività della presunzione di provenienza illecita, va inoltre individuato nella pronuncia della condanna, in quanto fissarlo nel passaggio in giudicato della sentenza significherebbe ignorare la suddetta esigenza di ragionevolezza e dunque il parametro che, nell’interpretazione della Consulta, garantisce la legittimità costituzionale della confisca per sproporzione (sebbene non citata, Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).
La trattazione in data odierna dei procedimenti, relativi a ricorsi con contenuto analogo, è stata decisa a seguito della relativa separazione, disposta durante l’udienza del 11/01/2014, a causa dell’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in Cassazione al nuovo difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che vertono su un oggetto assimilabile e che quindi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Per insegnamento pacifico di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quel prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Ciò premesso e nonostante la confisca, nel caso di NOME COGNOME, non fosse stata esclusa dall’accordo, tale circostanza è irrilevante.
La confisca di cui agli artt. 85-bis d.P.R. cit. e 240-bis cod. pen. (c.d. confisca allargata) non avrebbe, infatti, potuto essere disposta sui beni oggetto di sequestro nei confronti degli imputati, trattandosi di sanzione illegale, per le ragioni che saranno esposte di seguito.
Di conseguenza, l’illegalità della confisca – figura dalla natura “mista” (con contenuto comunque afflittivo) – può essere rilevata d’ufficio anche in caso di inammissibilità dei ricorsi (con riferimento alla pena illegale, Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275714).
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3. Più in particolare, si ricorda che la Corte d’appello ha confermato la confisca delle imbarcazioni di NOME e degli orologi di marca Rolex di COGNOME, disposta dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. cit. e 240-bis cod. pen.
Tuttavia, prima di accogliere la richiesta di concordato in appello, la medesima Corte d’appello ha riqualificato l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. cit. i quella di cui al comma 6 del medesimo articolo (c.d. RAGIONE_SOCIALE associazione).
Ciò premesso, questa Corte, decidendo, nella sua più autorevole composizione, in tema di presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), ha da tempo ormai desunto da indici testuali, sistematici e teleologici la volontà legislativa di riservare alla “RAGIONE_SOCIALE associazione” un regime diverso da quello previsto per l’ipotesi criminosa contemplata dall’art. 74, comma 1, d.P.R. cit. (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352).
In particolare ha concluso che la “RAGIONE_SOCIALE associazione” sia non già una semplice ipotesi circostanziale, bensì un reato autonomo, caratterizzato da un minor allarme sociale suscitato e da una minore pericolosità dei suoi partecipi, e che l’art. 74, comma 5, d.P.R. cit. operi un rinvio quoad factum (e non quoad poenam) all’art. 416 cod. pen.
D’altronde, tale ratio decidendi ha influenzato il corso della giurisprudenza in numerosi altri ambiti applicativi (tra le altre, Sez. 1, n. 6830 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 266240, in tema di benefici penitenziari; Sez. 4, n. 29445 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 280069, che consente per la RAGIONE_SOCIALE associazione il concordato in appello, come – incidentalmente – nel caso che qui interessa).
E percorre anche Sez. 3, n. 27770 del 11/06/2015, dep. 2016, Testa, Rv. 267226, la quale ha, dunque, chiarito come, in caso di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. cit., non possa essere disposta la confisca di beni ai sensi dell’art. 12-sexies, comma 1, della I. 7 agosto 1992, n. 356 – oggi art. 240-bis cod. pen. -, potendo il giudice soltanto disporre la confisca ex art. 240 cod. pen. qualora si tratti di beni ritenuti profitto o prodotto del reato. Confisca ex art. 240 cod. pen. che, nel caso di specie, non è stata applicata.
Con la conseguenza, già rilevata, che la confisca è stata confermata – nel caso che ci occupa – illegalmente.
4. Per completezza, si aggiunge che la confisca c.d. allargata (art. 240-bis cod. pen.) nemmeno avrebbe potuto essere applicata in relazione all’avvenuta condanna degli imputati per i diversi delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. cit., in cui sono state riqualificate le originarie ipotesi di reato di cui ai capi variamente numerati.
Sebbene, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 15/09/2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla I. 13/11/2023, n. 159, il testo dell’art. 85bis d.P.R. cit. oggi preveda tale ipotesi di confisca anche per le ipotesi di c.d. fatto lieve – in precedenza invece escluse dall’ambito di operatività della disposizione , la novella legislativa non possiede efficacia retroattiva in ragione della già rilevata natura “mista” di questa tipologia di confisca.
Per essa vale, infatti, quantomeno il principio del tempus regit actum, positivizzato all’art. 200 cod. pen., a proposito delle misure di sicurezza, come peraltro recentemente statuito da questa Corte, secondo la quale deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024).
Tale sentenza, nel caso di specie, è stata pronunciata il 10/02/2022, e cioè prima della modifica normativa.
La confisca per sproporzione non avrebbe potuto, quindi, essere confermata neppure in relazione ai fatti di cessione riqualificati come “lievi”.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME è assorbito.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio relativamente alla statuizione della confisca, non residuando spazi per procedere ad ulteriori integrazioni istruttorie, all’esito di un eventuale giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla confisca, che elimina, disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore dell’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 07/03/2024