Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che, riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che sia dichiarata visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME, al termine del proprio intervento, insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la è stata dichiarata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comm 309/1990, per aver detenuto, a fini di cessione, all’interno della propria autovettura u contenente 20 tavolette di sostanza stupefacente del tipo hashish di grammi 2.003,51.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e viz motivazione in ordine all’affermata finalità di spaccio della sostanza detenuta. In or responsabilità, il ricorrente rappresenta di fare uso di sostanza stupefacente e di es disponibile in favore di terzi ad effettuare il trasporto dello stupefacente, dietro corr del corrispettivo, costituito dal trattenimento per uso proprio di uno dei venti stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata concessione attenuanti generiche, in quanto il giudice non ha considerato lo svolgimento dell’ lavorativa e l’attività di volontariato svolta in favore delle popolazioni colpite da calami pur concedendo la sospensione condizionale della pena.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in ord statuizione della confisca per sproporzione disposta ai sensi dell’art. 240 bis cod. p somma pari a euro 21.000,00 rinvenuta all’interno della cassaforte della sua abita rappresentando di aver prodotto, nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, co documentazione attestante la sua cospicua capacità economica e reddituale derivant successione ereditaria, in particolare evidenziando di aver ereditato dalla madre, appena u prima il fatto in contestazione, oltre a beni immobili dei valore di oltre un milione di eu denaro in contanti del valore di euro 52.000,00. Al riguardo, rappresenta di aver deposit giudizi di merito anche la documentazione bancaria che attesta che la madre dell’impu nell’ultimo anno di vita, e precisamente nel corso del 2020, aveva effettuato cospicui di contanti dal proprio conto corrente, pari a euro 30.000,00, e che tale denaro accumula rimasto nella disponibilità del ricorrente, unico erede. Evidenzia di aver prodotto il co lavoro da cui emerge la corresponsione dello stipendio mensile di euro 1000,00 e di aver pro i contratti di locazione dei beni immobili ereditati. Dunque, egli ha ampiamente documen che la somma detenuta all’interno della propria cassaforte, oggetto di confisca per spropo ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., è di provenienza legittima in quanto derivante dal c patrimoniale, relativo a beni mobili ed immobili dell’imputato e certamente non sproporzi rispetto alle sue condizioni economiche complessive, da definirsi quantomeno agiate. Di corposa documentazione fiscale, bancaria e commerciale i giudici di merito hanno effettuato parziale ed illogica valutazione, avendo la Corte territoriale affermato erroneamente reddito complessivo del ricorrente è di importo poco superiore a euro 1000,00, compren dei redditi da locazione relativi ai ben immobili caduti nella successione ereditaria ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui la madre del ricorrente abbia prele
contante dal proprio conto, anzicchè utilizzare carte di pagamento per sostenere le correnti. Altrettanto illogica è l’affermazione del giudice secondo cui non è credibi ricorrente abbia scelto di tenere in casa, all’interno di una cassaforte, il denaro disponibile, piuttosto che depositarlo presso un istituto bancario per proteggerlo da e furti, soprattutto dopo aver subito un furto in abitazione. Rappresenta quindi il ricorre giudice di merito, nel disattendere le argomentazioni difensive illustrate, ha sostanzia surrettiziamente effettuato una confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha concluso chie l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine alla prima doglianza, concernente l’ uso personale dello stupefacente, si che trattasi di motivo che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto ri cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindac cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar c dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decísum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio in quanto l’imputat arrestato in flagranza a seguito di un servizio di osservazione e di pedinamento effettua agenti di polizia, che erano stati informati in ordine all’attività di spaccio svolta seguito di tali operazioni di pedinamento, durante il controllo effettuato all’interno de ricorrente, sul sedile posteriore, veniva rinvenuta una valigetta contenente due chilogr sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui è possibile trarre 22.400 dosi medie sing riguardo, il ricorrente ha dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti, dopo la m madre, ed ha ammesso di essersi introdotto nel traffico di stupefacenti, assumendo il r corriere – trasportatore, e di aver pattuito come compenso uno dei 20 panetti trasportat tuttavia svelare i nomi dei committenti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’a è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i g secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla deci attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabi sede.
2.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridi caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi ad avendo la Corte territoriale fatto richiamo, con riferimento al diniego delle circostanze at
generiche, all’assenza di elementi positivi dì rilievo a fini della attenuazione dell riguardo, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generic essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 magg n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto de ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incen dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
3.E’ invece fondata la censura formulata con il terzo motivo di ricorso. Al riguardo, si che ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240-bis cod. pen., a nu “quantum” ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere rigua al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il lor sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica es (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021 Cc. (dep. 03/02/2022) Rv. 282687).
Tuttavia, con riguardo alla affermata sproporzione della somma detenuta in conta rispetto al reddito dichiarato dal Vollo, nel tessuto argomentativo della pronuncia imp non è dato rinvenire alcun specifico riferimento alle ragioni per le quali il giudice t non abbia preso in considerazione quanto risulta dalla dichiarazione di successione del da cui emerge che il ricorrente ha ereditato un asse costituito da beni immobili, per milione di euro, e di beni mobili, ai sensi dell’art. 9 T.U. successioni, del valore milioni di euro, sebbene il ricorrente abbia, con l’atto di appello, richiamato all’att giudice territoriale i documenti che attestano tale cospicua capacità economica, ben sup al milione di euro, non certo sproporzionata rispetto la somma detenuta in contanti. Ino giudice territoriale nulla ha affermato in ordine alla documentazione bancaria prodot ricorrente, da cui risulta che la madre dell’imputato, nell’ultimo anno di vita e poco fatti in contestazione, aveva effettuato prelevamenti di somme di denaro in contanti dal conto corrente pari a euro 30.000,00. L’atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla p lecita del denaro custodito all’interno della cassaforte e della sua sproporzione ris situazione economica complessiva del ricorrente alla luce della corposa documentazione banc e fiscale prodotta (si richiama in proposito, solo a titolo esemplificativo l’estratto cont corrente, la dichiarazione di successione del 2021, i contratti di locazione).
Pertanto, il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a constatare l’ammontare del re personale derivante da lavoro e dai canoni di locazione, di poco superiore a euro me comprensivo sia del reddito da lavoratore quale dipendente di un centro sportivo, che dei c di locazione degli immobili di sua proprietà.
Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non s quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singol
momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad sezione della Corte di appello di Bologna, limitatamente alla statuizione della confisca di Il ricorso è inammissibile nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di danaro con rinvio per nuovo giu sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ric resto.
Così deciso all’udienza del 29 Febbraio 2024
il Consigliere estensore
i Presidente
NOME
NOME
NOME COGNOME
Depositata in Cancelleria