Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33949 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO del foro di Roma in difesa di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2024, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma / . su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, previa rinuncia ai restanti motivi di appello, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in mesi 10 di reclusione e euro 3.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (commesso in Roma il 25 maggio 2024) e confermato le restanti statuizioni, ivi compresa quella relativa alla confisca del denaro in sequestro.
Il fatto contestato è relativo alla illecita detenzione di un quantitativo grammi 48,34 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui sono ricavabili 59 dosi singole. Nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini era stata sequestrata la somma di 480 euro rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato, in parte all’interno della cappa di aspirazione e in parte all’interno di un cassetto.
Avverso la sentenza, COGNOME ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la illegalità della confisca.
Il difensore osserva che ai sensi dell’articolo 240, comma 1, cod. pen. e 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309 90 ) è suscettibile di confisca esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è condannato e non di altre eventuali condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità. Nel caso specifico l’imputazione ha per oggetto il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, sicché la confisca del denaro è stata disposta in relazione a fattispecie incompatibile con i casi previsti dalle norme citate, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato per cui si procede. Trattandosi di misura illegale, in quanto disposta al di fuori dei casi previsti dall legge deve ritenersi che il relativo vizio sia rilevabile in ogni stato e grado de giudizio ai sensi dell’articolo 609, comma 2, cod. proc. pen. al pari della pena illegale.
Nella motivazione della sentenza di primo grado, a giustificazione della confisca, COGNOME si valorizza sia “il nesso di pertinenzialità con l’illecito mercimonio addebitato, considerato il numero di acquirenti che accedeva nell’abitazione”, rilevante ex art. 240, comma 1, cod. pen., sia la sproporzione tra le risorse lecite e l’entità della somma detenuta, in ragione della precarietà dell’attività lavorativa svolta dall’imputato e dell’assenza di un’adeguata giustificazione possesso del denaro, ex art. 240 bis cod. pen. e 85 bis. d.P.R. n. 309/90. Nel dispositivo, tuttavia, si menziona solo l’art. 240 cod. pen. e nel caso di specie esso deve prevalere sulla motivazione, in quanto formato e pubblicato in
udienza prima della stesura della motivazione ed in quanto dallo stesso deriva un risultato più favorevole per l’imputato.
Il AVV_NOTAIO Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente h depositato memoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo la natura illegale della confisca.
Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti possano dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiest l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili, è stato affermato che sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 – 01).
L’accordo in esame produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione (ex plurimis: Sez. 4 n. 3398 14/12/2023, Rv. 285702; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).
Per venire più specificamente al tema del ricorso, deve ribadirsi che sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, rv. 278170; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, rv. 285619). A tale ultimo proposito si deve osservare che i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non ricomprendono quelli relativi alle misure di sicurezza, sicché la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferen alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il
trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4 n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256).
Il ricorrente censura la statuizione relativa alla confisca, rilevando che la stessa è stata disposta illegalmente. Più in particolare deduce: -che la sentenza impugnata ha rideterminato la pena, in conformità dell’accordo fra le parti e ha confermato le altre statuizioni della sentenza di primo grado; – che nel dispositivo della sentenza di primo grado la confisca del denaro è stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., mentre nella motivazione si fa riferimento, oltre che alla provenienza del denaro “dall’illecito mercimonio”, anche alla sproporzione tra le risorse lecite e l’entità della somma detenuta, in ragione della precaria attività lavorativa svolta dall’imputato e dell’assenza di una adeguata giustificazione del possesso del denaro, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/90; deve prevalere quest’ultimo, sia perché formato e pubblicato in udienza, sia perché da esso
-che fra motivazione e dispositivo, nel caso in esame, TARGA_VEICOLO deriva uri risultato più favorevole per l’imputato.
Così perimetrato l’oggetto della doglianza, deve premettersi che in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rin ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. L’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 è stato, di recente, modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73, e, dunque anche a quella di cui all’ar 73, comma 5.
Tale confisca ha come presupposto non già la derivazione dei beni dal reato, bensì la condanna del soggetto, che di quei beni dispone, per uno dei reati previsti dal predetto art. 240 bis cod. pen. Intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata, quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza RAGIONE_SOCIALE cose. La confisca allargata –
oggi prevista dall’art. 240-bis c.p., in precedenza dall’art. 12-sexies del dl. n 306/1992, conv. in I. 356/1992 – è un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240 bis c.p., c.d. reati-spia; l titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, o alla propria attiv economica; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza. A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità, affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez.1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023′ Rv. 284378 ).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17-10-2003, dep. 2004, Montella), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, COGNOME).
Nel caso di specie la volontà del giudice in ordine al tipo di misura di sicurezza applicata è stata espressa in modo chiaro nel provvedimento impugnato, in cui si è dato conto anche della sproporzione fra la somma di denaro sequestrata e il reddito dell’imputato e della mancanza di giustificazione da parte dell’imputato. A fronte di tale percorso argomentativo, la censura è manifestamente infondata sotto tutti i profili invocati.
5.1. La statuizione della confisca contenuta nel dispositivo preceduta dalla dizione “visto l’art. 240 cod. pen.” non è in contrasto con le ragioni individuate nella motivazione della sentenza a sostegno della misura di sicurezza, da qualificarsi come “confisca in casi particolari”. Non essendovi, dunque, divergenza fra il contenuto del dispositivo che ha applicato la confisca, sia pure con indicazione della norma generale di cui all’art. 240 cod. pen., in luogo di quella più specifica di cui all’art. 240 bis cod. pen. e il contenuto dell motivazione che ha esplicitato le ragioni a sostegno di tale statuizione, è inconferente il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità i ordine alla prevalenza del dispositivo sulla motivazione.
5.2. La misura di sicurezza applicata con la sentenza di primo grado e confermata con la sentenza ex art. 599 bis cod. pen., lungi dall’essere illegale, appare legittima, in quanto fondata sulla sproporzione fra la somma rinvenuta
ed il reddito dell’imputato e sull’assenza di giustificazioni in ordine alla titolar di detta somma e, dunque, disposta in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2025 Il Consiglier COGNOME sore COGNOME Il Presidente