Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9246 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9246 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Torino
nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Novara, con sentenza del 9/10/2024, all’esito del giudizio abbreviato, condannava NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/90 alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 21.000 di multa. Ordinava, ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. e 85 bis DPR 309/90 la confisca e la devoluzione all’erario della somma di denaro in sequestro (pari ad euro 23.710,00).
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2024, in parziale riforma della sentenza appellata, ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa; revocava la confisca del denaro in sequestro e ne disponeva la restituzione all’imputato.
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Avverso la predetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi.
3.1 Con il primo motivo, il Procuratore Generale deduce mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per la confisca ex art. 240 bis cod. pen.. Si osserva che il giudice di primo grado ha affermato che il denaro rinvenuto: 1) fosse provento della pregressa attività di cessione di sostanze stupefacenti posta in essere dal NOME, e non già profitto del reato di detenzione contestato; 2) che la somma detenuta fosse sproporzionata al reddito dell’imputato di euro 750,00 mensili; 3) che il condannato non avesse fornito alcuna prova in ordine ad una provenienza lecita, non essendo supportata da allegazioni concrete la provenienza del denaro da un’attività lavorativa svolta con il fratello cinque anni addietro.
Il Procuratore Generale osserva che la Corte di Appello ha revocato la confisca sostenendo che il denaro in sequestro non fosse profitto del reato di detenzione contestato, argomentazione irrilevante rispetto alla confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen, applicabile anche al reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90.
3.2 Con il secondo motivo, il Procuratore Generale deduce erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen..
Si osserva che la Corte ha sostenuto che la spiegazione fornita dall’imputato relativa all’essere il denaro provento dell’attività di decoratore svolta con il fratell non fosse smentita dai dati probatori, non applicando correttamente l’art. 240 bis cod. pen., come univocamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in caso di sproporzione tra patrimonio e guadagni, deve essere l’imputato, in considerazione del principio della cd. “vicinanza” della prova” ad acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare la provenienza lecita del denaro (Sez. 2 n. 43387/2019). Si sottolinea ancora che, nel caso in esame, l’assenza di allegazione è particolarmente rilevante in considerazione dell’entità della somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, che comporta un minore onere motivazionale in ordine alla sproporzione al quale corrisponde un più stringente obbligo di allegazione per il condannato (Sez. 4 n. 1608/2024).
Il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla revoca della confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, per omessa motivazione in ordine alla revoca.
La difesa, con memoria trasmessa il 7 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto in relazione al primo motivo si trascura che il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 240 cod. proc. pen. e non può disporsi
la confisca del denaro posseduto da un soggetto quando è contestata solo la detenzione e non anche la cessione della sostanza stupefacente. Si osserva che la confisca è stata inquadrata dal giudice di primo grado nell’art. 240 cod. pen. e che quindi non può trovare applicazione l’art. 85 bis DPR 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all’imputato è stato commesso in data successiva alla modifica introdotta all’art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca “per sproporzione” ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, NOME COGNOME NOME, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285602).
Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, NOME, Rv. 283248 01).
2. Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forz del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
La confisca prevista dall’art. 240 bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Si è anche sottolineato come ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240 bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 01).
La confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. rappresenta infatti un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria (“è sempre disposta”, come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 – 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810- 01; Sez. 1, Taverniti, cit.).
3. Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva disposto la confisca della somma di denaro ai sensi degli artt. 85 bis DPR 309/90 e 240 bis cod. pen, come si legge nel dispositivo della sentenza (pag. 6) e come chiarito anche in motivazione nella quale si sottolinea come la somma detenuta dall’imputato fosse sproporzionata rispetto alla pensione percepita pari ad € 750,00 e come fosse assente la prova di un’ attività lavorativa svolta dall’imputato insieme al fratello fino al 2019 (cfr. sentenza allegata al ricorso).
La Corte di Appello ha revocato la confisca sul presupposto che la contestazione ha ad oggetto solo la detenzione di sostanza stupefacente e che, dunque, la somma di denaro sequestrata non può essere collegata alla vendita di droga.
Come sottolineato dal Procuratore Generale, la motivazione della sentenza impugnata non è pertinente rispetto ai diversi presupposti della confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen. richiamato dall’art. 85 bis DPR 309/90.
La Corte di Appello, pur essendone onerata, nulla ha argomentato in ordine ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione.
Peraltro, allorquando il reato c.d. presupposto sia quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato, e quindi siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, si richiede, a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze e redditi leciti, una motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste sono le somme sequestrate (Sez. 3, n. 176 del 4/12/2025, dep. 2026; 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 – 01). Nel caso in esame, non si tratta di somme modeste ma di ben 23.710,00 euro di cui l’indagato non ha giustificato in alcun modo la provenienza. Infatti, la difesa nulla ha allegato per dimostrare la provenienza lecita del denaro.
Inoltre, la circostanza rappresentata dalla difesa e cioè che il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 240 cod. pen non assume alcuna rilevanza, dal momento che detta confisca non deve essere preceduta necessariamente da un provvedimento di sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito (Sez. 5, n. 27496 del 5/6/2025; Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 27448501; confronta, negli stessi termini, tra le tante Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, Rv. 239448-01).
4. La fondatezza dei motivi di ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della confisca della somma di denaro ad altra sezione della Corte di Appello di Torino che dovrà verificare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 85 bis DPR 309/90.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così è deciso, 23/01/2026
Deposita in Cancellerà
oggi> 11 MAR. 2026