Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3364 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3364 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/02/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale h chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; Letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accogliment dei ricorsi per i terzi interessati.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di annul da rinvio, a seguito della sentenza emessa dalla Prima Sezione di questa Corte del 21 settembre 2003, in accoglimento parziale degli appelli proposti da NOME COGNOME e dai terzi interes ha confermato il giudizio di pericolosità sociale semplice per il periodo 1999-2001 ed il giu di pericolosità qualificata per il periodo luglio RAGIONE_SOCIALE-2015 in ragione della doppia cond intervenuta, a carico del prevenuto, per il reato di cui all’articolo 74 D.P.R 309/90, rit invece insussistenti i presupposti per una estensione della pericolosità generica del proposto maggio ’99 al 2006 e fino al luglio RAGIONE_SOCIALE; ha, altresì, considerato che, pur essend
sostanzialmente arrestata la pericolosità qualificata del prevenuto nell’anno 2016, in ragi dell’ininterrotta restrizione carceraria del medesimo fino al 2021, tuttavia, ai fi delimitazione del perimetro della misura ablatoria, la confisca possa essere estesa anche ad un periodo successivo. I giudici di rinvio, per effetto della ridimensione temporale della pericolos sociale del prevenuto, hanno revocato il sequestro di alcuni beni, confermando il vincolo ablator per altri.
1.1.11 Tribunale di Roma, con decreto del 7 Marzo 2022, COGNOME respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata nei confronti di COGNOME NOME disponendo tuttavia la confisca di unità immobiliari e beni aziendali riferiti a più comp societarie, formulando un giudizio di pericolosità soggettiva generica a partire dal 2001 e fi 2006 ed un giudizio di pericolosità qualificata sicuramente a partire dal luglio RAGIONE_SOCIALE, in rela ad ulteriori elementi indicativi della partecipazione del prevenuto ad un’associazione delinquere volta all’importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti.
La Corte di appello di Roma COGNOME confermato il vincolo ablatorio ritenendo sussistente l pericolosità qualificata del proposto in ragione della condanna per la partecipazione al sodal dedito al narcotraffico, accertata a partire dal RAGIONE_SOCIALE, ritenendo in particolare verosimile condotte illecite avessero avuto inizio in un periodo antecedente pur non determinabile co esattezza
La sentenza emessa dalla Prima Sezione di questa Corte ha rilevato che, nella ricognizione storica delle condotte del proposto, dopo il 2001, non sussiste evidenza indicat di una abitualità del medesimo in attività delittuosa produttiva in concreto di reddito in q l’inserimento del COGNOME nel consorzio criminoso dedito alla cessione di sostanze stupefacent decorrere dal RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe consentito di ipotizzare una continuità dell’agire delittuoso 2001 in avanti; conseguentemente si è sostenuta la necessità di una « rivalutazione dell’inte decisione patrimoniale posto che in sede di merito si è ritenuto in modo del tutto apodittic collocare l’acquisto immobiliare avvenuto nell’anno 2005 (con posteriore plusvalenza derivante dalla vendita) all’interno del periodo di pericolosità del COGNOME»; è stato, altresì, conside «la necessaria rivalutazione del periodo di pericolosità imporrebbe di ritenere non confiscabile plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile acquistato nell’anno 2005, con obietti rimodulazione del giudizio di sproporzione» (pag.7 sentenza rescindente)
Relativamente alle doglianze introdotta dai terzi interessati era rilevata l’apparen motivazione per la mancanza di un concreto esame delle stesse.
I giudici di rinvio, per effetto della diversa perimetrazione della pericolosità socia prevenuto, hanno disposto la restituzione di alcuni beni immobili siti in Ponnezia, nonché de quote della società RAGIONE_SOCIALE e del compendio aziendale relativo alla ditta indivi RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto una rivendita di tabacchi. Hanno confermato il vincolo ablator rispetto ad altri beni immobili nonché a beni aziendali riferiti ad altre compagini soci (RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE) riconducibili al proposto e al suo nucleo familiare.
Ha proposto ricorso COGNOME NOME con atto a firma del suo difensore articolando u unico motivo.
2.1. Denuncia mancanza di motivazione in relazione agli artt. 1 e 4 lett. b) del d.lgs. 159/2011. Deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che le azioni delittuose contestate, indipendentemente dall’essere indicative di una pericolosità qualificata, avrebb comunque dovuto risultare foriere di reddito per il prevenuto. Sotto tale profilo, sarebbe manc una valutazione da parte della Corte e, in particolare, non si sarebbe considerato che tutti i acquistati con il ricavato della vendita dell’immobile sito in Sant’Elpidio al mare avrebbero do ritenersi lecitamente acquistati. L’attività criminosa del COGNOME nell’ambito del procedimento reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 non COGNOME prodotto alcun reddito dal momento che il rea fine contestato riguardava un’ipotesi di tentativo di importazione di sostanza stupefacente andata a buon fine.
Hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con atto unico a firma del loro difensore.
3.1. Con primo motivo deducono l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 d.lgs. 159/20 relazione all’art. 10 per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2,111 e 117 Cost. (in rela all’art. 6 CEDU) in ragione della incongruità del termine di 10 giorni per proporre impugnazio avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale della confisca, peraltro non modulab rispetto alla diversa complessità dell’impugnazione.
3.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 1 dal 2011 relativamente alla confisca dell’immobile sito in Roma in INDIRIZZO p in mancanza del necessario presupposto oggettivo della riconducibilità del bene in capo a proposto. Deducono che l’immobile è stato acquistato da NOME COGNOME (genero del prevenuto) nell’anno 2016 per un importo complessivo di poco superiore a 200 mila euro, mediante ricorso ad un mutuo le cui rate sarebbero state alimentate da redditi di lavoro lec ad eccezione dell’importo di euro 40.000 pagato mediante assegni emessi dal prevenuto; successivamente, nell’anno 2019, l’immobile era stato acquistato da NOME COGNOME, per la somma di euro 240 mila, pagata in parte ( (per 140 mila) con ricorso a mutuo bancario e per la resta somma mediante una provvista ottenuta dal riscatto anticipato di polizze assicurativ precedentemente alimentate dal prevenuto tra il 2012 ed 2016; l’immobile non poteva essere ritenuto riconducibile al proposto neppure indirettamente; il COGNOME COGNOME COGNOME acquistato p iniziare a convivere con NOME, utilizzando il reddito da lavoro lecito percepito att la RAGIONE_SOCIALE, e non era a conoscenza dell’illiceità delle elargizioni effettuate dal suocero lecita anche la provvista successivamente utilizzata da NOME COGNOME per l’acquisto del medesi immobile.
3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge penale in relazione all’art. 24 del d.l n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato disposto la confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO. L’immobile, inoltre, è stato acquistato da NOME COGNOME e NOME COGNOME una somma superiore a 400 mila euro mediante ricorso ad un mutuo fondiario le cui rate
sarebbero state pagate con le retribuzioni corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE; l’illiceità dell’ac sarebbe stata collegata al fatto che una parte della provvista, per complessivi 61.180,0 sarebbe riconducibile al proposto; mancherebbe, in ogni caso, la disponibilità diretta o indir da parte del prevenuto del bene, rispondente, piuttosto, ad esigenze personali del COGNOME e della figlia del prevenuto.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. IL difensore dei terzi interessati ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1.È infondato il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
Le censure difensive -secondo cui sarebbe mancato, nel provvedimento impugnato, ogni riferimento ad attività delittuose produttrici di reddito, assumendosi che anche il pres protagonismo del proposto nel sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacen non sarebbe stato foriero di reddito, per avere riguardato un’ipotesi di tentativo di importa di sostanza stupefacente non andata a buon fine – sono frutto di una lettura superficial parziale del provvedimento impugnato che, invece, risulta avere puntualmente indicato gl elementi sulla cui base è stato fondato il giudizio di pericolosità qualificata. In particolare richiamata la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, del 26 giugno 2017, confermata in appello, che ha delineato una condizione di appartenenza del prevenuto ad un sodalizio finalizzato ad un narcotraffico di ampio livello ed un fattivo coinvolgimen medesimo nella commissione di condotte finalizzate al traffico illecito di sostanze stupeface previa importazione dall’estero attraverso sbarchi in porti italiani, ed il coinvolgim operazioni di acquisto di ingenti quantitativi di droga tipo cocaina (per complessivi kg 215 235). Inoltre, è stato dato significativo rilievo anche ad una ulteriore circostanza r all’esistenza di una struttura finanziaria, parallela al suindicato sodalizio criminale, d riciclaggio di denaro frutto delle importazioni in Italia di ingenti quantitativi di cocain America (pag.120 del provvedimento impugnato). Le doglianze difensive sono, pertanto, assertive e non si confrontano con il tenore della motivazione spesa dalla Corte territoriale ha puntualmente richiamato gli elementi fondanti il giudizio di pericolosità qualificata espr nei confronti del ricorrente. Peraltro, la difesa segue una prospettazione irrituale doven rilevare che, in questa sede, non può denunciarsi il vizio di motivazione, bensì la violazio
legge, e che il ricorso non adduce neppure che la motivazione del decreto impug apparente.
Occorre, a tale proposito, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimi nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è esclus dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, c lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il ca motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (dagli artt. 7, comma 1, e 1 comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Rv. 257007 – 01).
La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalg argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di effic dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 967 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01). Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando il giudice non di realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto sua valutazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ovvero «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicati anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11 dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv 265244).
Nella fattispecie in esame la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva e frutto di un’adeguata valutazione delle doglianze difensive, articolate in appello e reiter ricorso.
Anche relativamente alle censure relative alla presunta liceità della provvista ottenuta vendita, da parte del prevenuto, dell’immobile di Sant’Elpidio a mare, il provvedimen impugnato la Corte di rinvio ha ritenuto lecita la “plusvalenza” derivata dalla vendita dello s nell’anno 2011 (pag.104), ricollegata al fatto che l’immobile era stato acquistato nel 200 prezzo di euro 150.000 e rivenduto, nel 2011, al prezzo di euro 275.000,00; ha successivamente ricostruito la destinazione parziale che ha avuto il guadagno derivato da tale vendita ( finanziare la RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE) procedendo, proprio in ragione di circostanza, alla revoca del sequestro della società RAGIONE_SOCIALE, sottolineando, tuttavia, che
provvista non sarebbe idonea a giustificare gli acquisti successivi, come l’immobile in INDIRIZZO) acquistato al prezzo di euro 732.000,00 (pag.129 e ss.) pagato in p con somme riconducibili ad un “finanziamento soci” effettuato dalla figlia del prevenuto, somme ricevute dal padre a titolo di “prestito infruttifero”.
Sono infondati i ricorsi proposti, in qualità di terzi interessati, da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. Relativamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale, vanno ribad le considerazioni già espresse da questa Corte, nella sentenza rescindente, sul difetto rilevanza in quanto il termine per l’impugnazione risulta rispettato dalla difesa, risultan rilievo assorbente rispetto ad un’eventuale valutazione positiva sulla non manifesta infondatezz della questione.
Peraltro, le censure difensive omettono di considerare che le modalità relative all’eserc del diritto di difesa, tutelato dal citato precetto costituzionale, sono rimesse all discrezionale del legislatore
3.2.È infondato il secondo motivo. Sostiene la difesa che la Corte di rinvio avrebbe omess di considerare che, a seguito della revoca della RAGIONE_SOCIALE e dell’attività di rivend tabacchi, si sarebbe dovuto ritenere che l’immobile era stato acquistato da NOME COGNOME i misura prevalente mediante accensione di mutui alimentati dal reddito percepito grazie al lavoro svolto dal medesimo, all’interno del bar e della rivendita di tabacchi, dunque con denaro provenienza lecita e per un interesse personale.
La censura difensiva appare, tuttavia volta a sovrapporre il piano della liceità della so RAGIONE_SOCIALE ( dissequestrata in quanto costituita in un periodo precedente alla pericolos qualificata) con quello della liceità degli acquisti immobiliari effettuati nel periodo succe relazione ai quali la Corte di rinvio, con motivazione adeguata, ha evidenziato la mancanza prova che le fonti ricollegabili alla suindicata attività sociale ( e alla suddetta ri tabacchi) possano essere state idonee a fornire la capacita reddituale esibita in relazi all’acquisto degli immobili caduti sotto il vincolo ablatorio.
Le doglianze difensive non si confrontano con la ricostruzione effettuata dai giudici di r in quali hanno evidenziato che l’immobile di INDIRIZZO, risulta essere stato acqui da NOME COGNOMECOGNOME in data 22 settembre 2016, al prezzo di euro 218.842,30 pagato limitatamente alla somma di euro 150.000 utilizzando il netto ricavato da un mutuo bancario mentre la differenza di euro 66.000 mediante il versamento di assegni bancari la cui provvis è stata fornita dal prevenuto (pag.143).
Il provvedimento impugnato ha evidenziato, altresì, che l’immobile in questione è stat successivamente rivenduto a COGNOME NOMENOME NOME del prevenuto, in data 2 giugno 201 quest’ultimo ( appena diciannovenne), al momento dell’acquisto non era titolare di alcun reddit
il medesimo, peraltro, anche nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020 non è stato GLYPH titolare di alcun reddito, essendo risultato dedito ad attività di gioco da cui però non ricavava al entrata ( avendo effettuato giocate per un totale di euro 579.076,00 e vincite per un impo complessivamente inferiore pari ad euro 561.606,42); la provvista utilizzata per l’acqui dell’immobile era stata procurata dal prevenuto ( pag.147-149 del provvedimento impugnato).
Tale ultima circostanza-del tutto obliterata dalla difesa nelle sue deduzioni-ben legitti presunzione di illiceità dell’acquisto avendo, peraltro, i giudici di rinvio ricordato che l di un bene facendo ricorso ad un mutuo bancario non costituisce valida e sufficiente allegazion quando risulti l’autonomia patrimoniale necessaria per procedere al rimborso del capital erogato.
Le deduzioni difensive si rivelano altresì generiche, nella misura in cui, costituen mera riproposizione di quelle sollevate con il ricorso d’appello, non si confrontano con la punt confutazione che delle stesse ha fatto la Corte territoriale, non potendo, pertanto, essere sp dinanzi al giudice di legittimità in quanto si traducono nella soggettiva interpretazio significato probatorio di risultanze processuali teso a sollecitare questa Corte ad rivalutazione del merito della decisione che non gli è consentito.
Va ricordato come le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirino a sottrarre a disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne cost reimpiego, risultando in tal senso sufficiente, per dimostrare l’illecita provenienza de confiscati, qualunque essa sia, l’esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redd sussistenza di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provento delle attività ill e l’assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro utilizza l’acquisto degli stessi (ex multis Sez. 2, n. 43145 del 27 giugno RAGIONE_SOCIALE, Gatto e altri, Rv. 257609).
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la presunzione relativa di illec accumulazione patrimoniale, fondata sulla sproporzione del valore dei beni confiscati sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, è dunque autonoma base giustificati dell’intervento ablativo qualora non sia stata dimostrato che gli stessi non vengano direttamen identificati con i proventi dell’attività illecita o non venga accertato costituiscano il reimpiego dei medesimi (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217 – 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402).
L’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non p essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli elementi fat dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di a illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità redditual proposto (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 – 01).
Non è, quindi, sufficiente allegare l’accensione di un mutuo per dimostrare la lec provenienza della provvista necessaria a far fronte all’acquisto, occorrendo dimostrare disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella ,
mancante. La presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei ben confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che t finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in INDIRIZZO, 271217).
Nell’applicare tali consolidati principi la Corte territoriale ha, dunque, corrett ritenuto integrati i presupposti per la confisca degli immobili di cui si tratta in ragi rilevata sproporzione tra il loro valore e l’assenza di risorse lecite sufficienti a ga rimborso delle risorse mutuate per il loro acquisto.
3.3. Le medesime considerazioni valgono anche relativamente alle ulteriori doglianze, poste a fondamento del terzo motivo, che va ritenuto infondato, con cui i ricorrenti deduco violazione dell’art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione alla confisca dell’immobile sito in Frasc di Vermicino, disposta, si sostiene, in mancanza del necessario presupposto oggettivo. L’immobile in questione è stato acquistato da COGNOME NOME e dalla figlia del prevenuto, data 5 luglio 2019 al prezzo di euro 431.000. Secondo la tesi difensiva il prezzo sarebbe st pagato in contanti utilizzando la provvista derivante dalla vendita a COGNOME NOME NOMENOME l’i di euro 135.000) dell’immobile sito in INDIRIZZO e, limitatamente alla somma di e 247.923, mediante accensione di un mutuo fondiario il cui pagamento sarebbe stato sostenuto con gli stipendi accreditati derivanti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, oltr utilizzando altri fondi versati direttamente dal COGNOME NOME derivanti da supposte vincit gioco e da regalìe in denaro ricevute dai coniugi in occasione del loro matrimonio.
A tale proposito la Corte territoriale ha sottolineato che l’accensione del mutuo rapprese un’allegazione apparente in quanto non corredata dalla dimostrazione di un livello di reddito t da fare fronte alle relative rate di rimborso; è stato, altresì, ritenuto, con motivazione ad che non costituiscono idonee allegazioni le liberalità asseritamente ricevuto da stretti cong nonché la provenienza gli altre somme di denaro da vincite da gioco e che peraltro debba essere considerato il fatto che coniugi avrebbero utilizzato “una plusvalenza” ricavata dalla ven dell’abitazione di INDIRIZZO, a sua volta costituita dal prezzo ottenuto dall’acq NOME COGNOME, utilizzando una illecita provvista fornita dal prevenuto.
Inoltre, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, una volta dimostrata sproporzione tra redditi e investimenti «l’onere difensivo della dimostrazione della legi provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla operazione commerciale di acquisto e rivendita di altro bene di proprietà destinatario della misura, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle riso utilizzate per l’acquisizione del bene stesso» (Sez. 5, n. 24930 del 26/05/2022, Rv. 283508 01).
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagame delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME COGNOME N1
LA/e,
Il Presidente
NOME
Corte Suprema di Cassaziogé Sez. V^ Perirle Depositata in Cancelleria Roma, lì