Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PESARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna di Pesaro applicava ex art. 444 cod. proc. pen. (per i reati i cui agli artt. 110, cod 73 comma1 DPR 309/90, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena concordata rispettivamente di anni tre di reclusione e di 12.000,00 euro di multa e di an tre di reclusione e mesi dieci ed euro 12.000,00 di multa e disponeva ex art. 240 b cod.pen e 85 bis DPR 309/90 la confisca del denaro in sequestro per euro 7.355,83, perché somma sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e non giustificato.
1.1.L’imputazione attiene all’art. 110.cod.pen. 73 comma 1 DPR 309/90 perché agendo in concorso e previo accordo detenevano ai fini di cessione illecita 306 gr circa cocaina trasportata a Pesaro da COGNOME che, proveniente dal Nord Italia la trasportav all’interno della autovettura Fiat 500 e che era destinata a COGNOME e ad altro cor presso la RAGIONE_SOCIALE, ubicata in INDIRIZZO, i quali poi s incaricati della distribuzione sul territorio.
Ricorre NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non dà ragione della determinazione della pena superiore ai minimi edittali e della concessione delle attenuanti generiche in misura non conforme alla massima estensione
Ricorre NOME, a mezzo del difensore di fiducia, che:
3.1. con il primo motivo chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione e la violazione di legge per l’errata determinazi della pena inflitta mancando l’integrale riduzione delle pena ex artt. 62 bis cod. pe stante il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sente artt. 448 comma 2 bis cod.proc.pen, non essendovi alcun accordo scritto sull’applicazione delle attenuanti generiche non nella misura massima, tanto che per la pena pecuniaria tale riduzione era stata applicata. La pena finale doveva essere quella di anni due me dieci e giorni 20 di reclusione e 12.000,00 di multa;
3.2. con il secondo motivo deduce violazione di legge e assoluta carenza di motivazione con riferimento alla confisca del denaro che era stato oggetto di sequestr preventivo, convalidato per 46.146,56 euro dal Tribunale del riesame di Pesaro per i periodo 2015 sino all’anno 2022. Il Gip di Pesaro all’esito dell’esame dell’entrate le documentate ha ritenuto di mantenere la confisca per euro 7.355,83 senza una specifica motivazione sulla sproporzione nonostante l’importo sia del tutto trascurabile in relazi al reddito lecito prodotto dal ricorrente che svolgeva l’attività di gestore di due pi con un fatturato di 200.000,00 euro annui, così come documentato nella memoria difensiva del 6.2.2024
4.11 Procuratore generale in sede ha presentato requisitoria scritta e ha cos argomentato:
“il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e l’unico motivo ricorso proposto nell’interesse di COGNOME risultano palesemente inammissibili, in quan oltre il perimetro di quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non trattandosi di pena illegale.
Deve ritenersi invece fondato il secondo motivo del ricorso proposto nell’interess di COGNOME e ne ha chiesto raccoglimento con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRMO
1.11 ricorso è inammissibile con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi c prospettano violazione di legge in riferimento all’art. 133 cod.pen. e alla determinazio della pena base concordata e applicata dal Giudice
1.1.La doglianza dei ricorsi si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quan statuito dall’articolo 448, comma 2-bis cod. proc. pen., a mente del quale «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imput al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione gi del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso di spe richiesta di patteggiamento in atti su cui si è formato il consenso è conforme alla p applicata dal Giudice.
2.Quanto alla somma di denaro confiscata e oggetto del secondo motivo del ricorso di NOME va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies D. giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha l’obbligo di motiva sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addo ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua e attività economica» (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 dep. 2014, Musaku, Rv. 260879).
2.1.Nel caso di specie risulta un’adeguata sia pur sintetica motivazione sul punto coerente con le risultanze processuali.
L’esame degli atti processuali conferma che il Tribunale del riesame, con l pronuncia del 12.09.2023, aveva, in parziale accoglimento del ricorso dell’indagato mantenuto il sequestro preventivo per sproporzione sulla somma di euro 46.146,56; il Gip nel provvedimento impugnato ha quindi argomentato prendendo le mosse dal giudicato cautelare e tenendo conto, in favor rei, per sottrazione, delle somme giustificate a seguito di memoria difensiva prodotta dal ricorrente, riconoscendo i bonifici materni la polizza RAGIONE_SOCIALE.
Ha disposto,quindi, legittimamente la confisca ai sensi dell’art. 240 bis per 7355, euro, somma di cui il ricorrente non aveva comunque potuto giustificare la provenienza lecita e stante la sproporzione rispetto al dichiarato che si attestava in valori” vic povertà” come affermato dal Gip nel decreto di sequestro preventivo in atti ( 913 eur l’importo minimo nel 2002 e 12.381 euro quello più elevato nel 2019).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da NOME COGNOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Al rigetto del ricorso di NOME consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Rigetta il ricorso di NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7.05.2024