Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Afragola il 31/05/1966
avverso la sentenza del/12/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, confermava la confisca disposta nei confronti di COGNOME NOME in relazione alla commissione dei reati di concorso in usura in danno di esercenti
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attività imprenditoriale dal 2004 al 2005 e concorso in estorsione, aggravata dal metodo mafioso.
Sono stati oggetto di confisca immobili, autovetture, società, conti correnti, polizze assicurative intestate all’imputato e ai congiunti.
Ripercorrendo brevemente l’iter del procedimento:
-con la sentenza di primo grado veniva disposta la confisca dei beni in sequestro. -con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 dicembre 2019 veniva dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dal COGNOME con riguardo alla decisione in ordine alla confisca, Ad avviso dei giudici di secondo grado, le critiche mosse dall’appellante sul punto erano prive di specificità.
la Corte di cassazione annullava la sentenza di secondo grado limitatamente al punto relativo alla confisca. I giudici di legittimità sottolineavano che la sentenza di primo grado non offriva alcuna giustificazione in ordine al vincolo imposto, limitandosi a stabilire che lo stesso colpiva i beni già oggetto di sequestro. Rispetto alla carenza di ogni motivazione, assente anche graficamente, l’atto di appello invocava giustificazioni sia in ordine all’inquadramento giuridico del vincolo (di sproporzione, diretta, per equivalente, obbligatoria etc.), sia in ordine alle ragioni che lo sorreggevano.
-la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni di confisca di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, rilevando la sussistenza dei presupposti applicativi della confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240-bis cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale, adita in sede di rinvio, ha disposto la confisca dei beni appartenenti al ricorrente ed ai familiari applicando la confisca c.d. “in casi particolari”.
Nei confronti di Barra il Tribunale di Napoli è intervenuto con sentenza assolutoria per il reato di associazione camorristica denominata “clan COGNOME” per non aver commesso il fatto e, in relazione a tale capo, si è formato il giudicato parziale.
Il Tribunale di Napoli, quale il giudice della prevenzione, ha rigettato la richiesta di misura personale per difetto di attualità della pericolosità sociale rilevando che, dal 2009, l’imputato è ininterrottamente detenuto.
Infine, la Corte d’appello territoriale ha riformato la prima sentenza per il reato di usura di cui al capo 12) sostenendo l’insussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa.
In altre parole, si parla di pericolosità, tale da giustificare la confisca senza, però, motivare in punto di comprovata pericolosità nel momento acquisitivo del bene.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale adita in sede di rinvio ha disposto la confisca dei beni appartenenti a soggetti terzi rispetto al ricorrente applicando la confisca c.d. “in casi particolari” senza congrua motivazione rispetto alla discordanza tra titolarità formale e capacità patrimoniale dei terzi nel momento acquisitivo del bene.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240-bis cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale adita in sede di rinvio ha disposto la confisca dei beni appartenenti a soggetti terzi, rispetto al ricorrente, applicando la confisca c.d. “in casi particolari” senza congrua motivazione rispetto alla capacità patrimoniale della signora COGNOME e dei figli con riferimento alle acquisizioni immobiliari ed alla titolarità delle somme di cui ai libretti di deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale, in particolare, ha evidenziato la sproporzione tra redditi ed entrate del nucleo familiare del ricorrente, da un lato, e la capacità di investimento, risparmio ed acquisito dello stesso, dall’altro, valutando la documentazione prodotta dall’appellante, sia con riguardo alla sua posizione, sia a quella del coniuge, ritenendo, in particolare, irrilevanti, ai fini del giudizio sul punto, il prestito erogato in favore dell’imputato in data 16 febbraio 2009 (in quanto successivo alle spese ed agli investimenti indicati), e il contratto preliminare di vendita stipulato in data 5 marzo 2005.
3.11 secondo ed il terzo motivo di ricorso sono erroneamente ritenuti fondati sulla circostanza della fittizietà dell’intestazione dei beni al coniuge e ai figli, e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente – per la carenza dei presupposti per disporre la confisca – alla restituzione in suo favore di quei beni.
Le questioni dedotte, nei termini indicati in ricorso, in relazione a tali beni, in particolare con riferimento alla insufficienza della sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato, e della capacità patrimoniale del coniuge, non appaiono, pertanto, rilevanti ai fini del giudizio.
Quanto ai presupposti applicativi della misura nei confronti di beni intestati all’imputato, al di là della ritenuta erroneamente sussistenza anche dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, i reati oggetto di condanna irrevocabile appaiono rientrare nella previsione dell’istituto di cui all’art. 240-bis cod. pen.
Nel caso in esame, la Corte di Appello, con motivazione che appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati, ha verificato la sproporzione dei redditi pervenendo a tale conclusione attraverso la valutazione dei redditi dichiarati (dell’imputato e del nucleo familiare), e della documentazione prodotta dalla difesa in relazione alle ulteriori fonti economiche del ricorrente, ritenuta non rilevante ai fini del giudizio -, e rilevato, inoltre, la piena sovrapponibilità o comunque prossimità temporale tra investimenti, acquisiti e risparmi del nucleo familiare e commissione dei reati da parte dell’imputato.
Né appaiono emergere ulteriori profili di valutazione – riferibili specificamente a ciascun singolo bene intestato al ricorrente in relazione, in particolare, ai tempi e modi di acquisto – idonei a superare le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, non potendosi, peraltro, ritenere necessaria ai fini della disposta confisca la previa sottoposizione dei beni a sequestro (cfr. Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, COGNOME, Rv. 274485 – 01).
4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 gennaio 2025
27 MAR 2025
SEZIONE VI PENALE