Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 14/04/2023 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7 novembre 2022 il Tribunale di Venezia ha condannato NOME COGNOME per il reato del capo B) – violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – e l’ha assolto dal reato del capo A), art. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 – .
Con sentenza in data 14 aprile 2023 la Corte di appello di Venezia, riconosciute le generiche, gli ha ridotto la pena.
Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in merito alla pena (primo motivo) e in merito alla confisca (secondo motivo).
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte territoriale è partita dalla pena base di anni 1 di reclusione ed euro 1.350 di multa, inferiore al medio edittale, per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ridotta per le generiche nella massima estensione e ulteriormente ridotta per il rito. Al contrario di quanto prospettato dall’imputato, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01), che, nello specifico, è pari ad anni 2 di reclusione.
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso sulla confisca. La Corte territoriale ha giustificato l’apprensione della somma di euro 385 e del telefono cellulare I-phone in virtù dell’accertata pregressa attività di spaccio, con motivazione apodittica e non coerente con la condanna per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, la confisca dell’art. 240 cod. pen. non è consentita in assenza di collegamento eziologico con lo specifico reato per cui è intervenuta la condanna (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 01).
Va rilevato inoltre che, in seguito alla modifica introdotta all’art. 85-bi d.P.R. n. 309 del 1990, dall’art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stato inserito fra i delitt presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. Tuttavia, la novella si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602-01).
Nel caso in esame, la sentenza con cui è stata disposta la confisca risale al 7 novembre 2022, per cui non è consentita alcuna applicazione retroattiva e l’unica confisca applicabile è quella dell’art. 240 cod. pen. che richiede una più rigorosa motivazione.
S’impone, pertanto, limitatamente alla confisca i l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Si dichiara invece irrevocabile l’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente