Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 06/10/2023 dal Tribunale di Cremona
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN IIFATTO
Con sentenza del 06/10/2023, il Tribunale di Cremona ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione ai reati di illecita detenzione e cessione di cocaina a lui ascritti ai capi 1) a 3) della rubrica. Il Tribunale disponeva altresì, tra l’altro, la confisca danaro in sequestro.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, censurando la sentenza per non aver precisato con chiarezza il titolo giuridico della confisca. Si deduce comunque l’erronea applicazione sia dell’art. 240-bis cod. pen. (dato che la vicenda presentava le caratteristiche dello “spaccio da strada”, e che la somma era stata giustificata per l’avvenuta vendita di un’autovettura), sia
dell’art. 240 cod. pen. (non essendovi prova certa della riconducibilità del danaro all’attività di spaccio).
CONSIDERATO :IN DIRITTO
Deve preliminarmente osservarsi che non può essere presa in considerazione la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, trasmessa in data 27/03/2024 e quindi tardivamente.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Cremona ha invero adeguatamente motivato la propria statuizione relativa alla confisca del danaro trovato al ricorrente, evidenziandone l’applicabilità sia – ai sensi dell’art. 240 cod. pen. – quanto al danaro costituen il provento delle cessioni a COGNOME NOME NOMEal prezzo di Euro 35 a dose) contestate all’imputato ai capi 1) e 3) della rubrica, sia quanto alla somma residua di cui l’COGNOME aveva la disponibilità in assenza di adeguate giustificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 240-bis cod. pen.
3.1. Deve in particolare osservarsi, quanto alla confisca diretta, che risulta infondato il rilievo difensivo concernente la mancata precisazione del titolo giuridico: il capo 3) della rubrica precisa infatti sufficientemente sia l’impor versato per ogni transazione dal COGNOME, sia la frequenza con cui quest’ultimo acquistava lo stupefacente dall’COGNOME (3-4 volte alla settimana nel periodo giugno 2022-giugno 2023: cfr. sull punto anche le dichiarazioni del COGNOME richiamate a pag. 1 della sentenza, nelle quali si fa decorrere l’anno dal 29/06/2022).
3.2. Quanto alla confisca per sproporzione, correlata alla detenzione di cocaina di cui al capo 2 (accertata il 29/06/2023), va evidenziata anzitutto l’inconsistenza dell’argomento difensivo secondo cui la vicenda sarebbe da ricondurre al c.d. spaccio da strada, assumendo rilievo assorbente il fatto che, per il predetto reato, è stato applicato il comma 1 dell’art. 73, e non il comma 5.
È solo opportuno aggiungere che invece, se fosse stata ritenuta l’ipotesi lieve, la confisca per sproporzione sarebbe stata inapplicabile ratione temporis (attesa la natura pacificamente sanzionatoria delll’istituto), essendo il reato stato consumato prima della recente modifica dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (disposizione introdotta per estendere ai reati di cui all’ari:. 73 l’applicazio dell’art. 240-bis cod. pen). Infatti, prima dell’entrata in vigore dell’art. 4, comm 3-bis, d.l. 15/09/2023 n. 123 (conv. dalla I. 13/11/2023, n. 159), da tale applicazione era espressamente esclusa l’ipotesi lieve di cui al comma 5, laddove invece l’attuale testo dell’art. 85-bis consente à confisca per sproporzione per tutti i reati di cui all’art. 73.
Va infine evidenziata l’infondatezza anche delle censure formulate in ordine al percorso argomentativo tracciato dal Tribunale. Appare infatti tutt’altro che illogica la valutazione di inverosimiglianza espressa con riferimento alla giustificazione
addotta dall’imputato, secondo il quale la somma contante in suo possesso, occultata in casa in banconote di piccolo taglio, costituiva il ricavato della vendit di un’autovettura, avvenuta nel dicembre 2021 e quindi circa un anno e mezzo prima dei fatti per cui è causa.
Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.N11.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 aprile 2024
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