Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11680 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 15/03/1971
NOME NOME nato a POZZUOLI il 01/07/1976
avverso il decreto del 09/01/2020 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN FATTO
1.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio in esito all’annullamento disposto dalla seconda sezione di questa Corte con sentenza del 26 maggio 2016, ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale comminata dal Tribunale di Salerno ai danni di NOME COGNOME ritenuto abitualmente dedito a traffici illeciti di matrice lucro genetica ( per più fa reato sanzionati ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 commessi dal 2000 al 2010); al contempo, ha parzialmente confermato la confisca disposta in primo grado relativa a diverse utilità (unità immobiliari, una attività di impresa finalizzat commercio di prodotti del tabacco e alcuni veicoli) ascritte alla disponibilità di NOME
pur se formalmente intestate alla sorella NOME disponendo la restituzione dei veicoli in origine sottoposti a vincolo.
Interpone ricorso la difesa del proposto e della terza interessata e sotto il versante della violazione dell’ad 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e della assoluta assenza di motivazione su alcuni snodi essenziali della decisione contrastata, evidenzia:
l’assenza di motivazione quanto ai flussi finanziari illeciti derivanti dalle condott criminali apprezzate a sostegno della pericolosità sociale del ricorrente, veicolate nell’acquisto delle utilità sottoposte a confisca;
con riguardo al bene sub 1) del decreto (situato in Eboli, INDIRIZZO, la Corte di appello non avrebbe considerato le disponibilità finanziarie garantite ai fratelli COGNOME dalla riscossione di alcuni buoni postali, riscossi nel 2005 e della somma di euro 40.000 ricevuta dalla sorella NOME, né quelle reddituali maturate dai due germani negli anni precedenti al 2000, il tutto sul presupposto, errato in diritto, per il quale il rapport perequazione andava effettuato tra l’esborso affrontato per l’acquisto di ciascuna utilità e il reddito maturato nell’esercizio di riferimento;
sempre con riguardo al medesimo cespite, la Corte avrebbe omesso di considerare che il bene in questione venne prima acquistato dal proposto nel 1998 e dunque in epoca antecedente alla pericolosità sociale considerata dal decreto impugnato e poi trasferito fittiziamente alla sorella NOME nel 2003, al fine di evitare che sullo stesso potess rivendicare pretesa alcuna la moglie separata del fratello NOME, aspetti questi destinati anche a riverberarsi sulle disponibilità della terza interessata giacché era altrettanto fittizio l’esborso riportato nel relativo rogito;
quanto all’immobile di INDIRIZZO Eboli, la decisione sarebbe affetta da evidente illogicità, avendo la Corte per un verso disposto la restituzione dell’autoveicolo acquistato dalla terza interessata nel 2004 per l’importo di euro 16.000 circa, ritenuto compatibile con le relative capacità reddituali e di contro confermato la confisca della detta unità immobiliare per la cui acquisizione, l’anno immediatamente successivo, la ricorrente ebbe ad affrontare un esborso certamente più modesto, pari a soli 3000 euro, certamente compatibile con le sue possibilità alla luce di quanto ritenuto per l’anno precedente, il tutto sempre senza considerare le pregresse capacità reddituali e le disponibilità correlate alla liquidazione dei buoni postali;
quanto alla impresa individuale destinata alla rivendita al dettaglio di prodotti del tabacco descritta al punto 4, il decreto avrebbe integralmente trascurato di considerare la disponibilità finanziaria garantita dalla sorella NOME con il prelievo bancari documentato dalla difesa (per un importo di euro 41.000).
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso riposa su censure quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione.
Non coglie nel segno, e per più ragioni, il rilievo inerente alla carenz argomentativa che nel caso vizierebbe il decreto gravato riguardo alla provvista finanziaria garantita dalle specifiche situazioni illecite valorizzate a sostegno dell pericolosità sociale di NOME COGNOME poi veicolate negli acquisti relativi alle utili confiscate.
In primo luogo, perché la censura pare presupporre una necessaria dimostrazione della correlazione derivativa che dovrebbe legare la condotta illecita sintomatica della pericolosità sociale, i profitti ricavati dalla stessa e gli investimenti attinti dall’azi prevenzione, assunto evidentemente distonico rispetto ad una confisca argomentata, come quella di specie, sul presupposto della inadeguata perequazione reddituale del proposto. Aspetto, questo, che in coerenza rende inconferente la doglianza, non occorrendo, in tale ipotesi, tale stretta conseguenzialità tra tali momenti di verific bastando al fine il semplice riscontro della correlazione temporale tra fatti espressione della pericolosità sociale e momenti di acquisizione delle utilità da ablare.
Che, poi, nel caso il tipo di condotta criminale valorizzata a sostegno della pericolosità, oltre a risultare ontologicamente foriera di proventi illeciti, sia stata an fonte concreta di guadagni ingenti veicolati nelle utilità confiscati è conclusione che trova adeguato sostegno logico nella definitività del giudizio di pericolosità, che per il ti prescelto, presuppone proprio la predominanza dei ricavi criminali rispetto alle lecite capacità di mantenimento del proposto; nei riferimenti agli ingenti guadagni garantiti dalla solida inserzione di COGNOME nel settore criminale del narcotraffico territorial esplicitamente segnalati dai giudici del merito (si vedano i cenni contenuti alla pagina 11, ultimi tre capoversi, con riguardo alle condotte illecite tenute a cavallo tra il 199 2000) ma anche implicitamente desumibili dal tenore del provvedimento ( là dove si dà riscontro, per le condotte tenute tra il 2005 e il 2010, della primazia se non del monopolio che caratterizzava la presenza del ricorrente sul mercato dell’hashish nell’ebolitano: si veda pagina 12, primi due capoversi); infine, dal confronto comparato tra le capacità reddituali del ricorrente, piuttosto modeste, ai limiti dell’indigenza, e gli investime effettuati nelle utilità confiscate.
3.Ciò premesso, nessuna delle censure prospettate riguardo alla ablazione delle singole utilità attinte dal decreto gravato e messe in discussione dall’impugnazione merita l’accoglimento.
3.1. Con riguardo al bene sub 1) del decreto (situato in Eboli, INDIRIZZO, la difes fa leva, con argomentazioni che per il verso risultano estese anche ad altre utilutà interessate dalla confisca, sulle disponibilità finanziarie garantite ai fratelli COGNOME d
liquidazione di alcuni buoni postali, riscossi nel 2005; alla somma di euro 40.000, ricevuta dalla sorella NOME; alle disponibilità reddituali maturate dai due germani negli anni precedenti al 2000.
Si tratta di deduzioni tutte connotate dalla genericità della relativa asserzione.
Rispetto ai buoni postali, non se ne precisa l’ammontare né si evoca il substrato probatorio pretermesso a conferma del dato. Ciò al pari di quanto è a dirsi per la dazione garantita dalla sorella NOME, solo affermata, non diversamente, del resto, dalle disponibilità reddituali maturate antecedentemente all’anno 2000, non definite dal punto di vista quantitativo ma anche prive di una conferma probatoria immediata: i risparmi maturati negli anni e riportati contabilmente a nuovo negli esercizi successivi impongono, in capo a che li evoca, la dimostrazione, a monte, dei redditi prodotti e, a valle, dell relativa collocazione statica, così da sostenere che la relativa disponibilità non sia stat neutralizzata, nel tempo, dalle ordinarie ragioni di dispersione del capitale acquisito.
La circostanza, poi, che il bene fosse stato acquistato nel 1998 dal proposto e poi rivenduto fittiziamente alla sorella NOME nel 2003, al fine di evitare che sullo stesso potess rivendicare pretesa alcuna la moglie separata di NOME, è immediatamente smentita dalla Corte territoriale (si veda la pagina 16 del decreto gravato): il bene venne acquistato direttamente dalla moglie di COGNOME nel 1998 e poi rivenduto apparentemente alla sorella del proposto nel 2003, dati questi che si pongono in termini di marcata distonia rispetto alla prospettazione difensiva, rendendola manifestamente infondata.
3.2. Quanto all’immobile di INDIRIZZO Eboli, oltre alle ragioni di genericità sop rassegnate, va anche rimarcato che il tipo di censura che il ricorso prospetta (la distonia logica tra la restituzione dell’autoveicolo acquistato dalla terza interessata nel 2004 per l’importo di euro 16.000 circa, ritenuto compatibile con le relative capacità reddituali e la conferma della confisca della detta unità immobiliare per la cui acquisizione, l’anno immediatamente successivo, la ricorrente ebbe ad affrontare un esborso certamente più modesto, pari a soli 3000 euro), al più dà corpo ad una ipotesi di illogicità manifesta, estranea ai vizi prospettabili in sede di legittimità nella materia che occupa.
Manifesta illogicità della quale, peraltro, si può fondatamente dubitare se si considera che nel 2005, accanto al bene di INDIRIZZO, la COGNOME ebbe a fare altri rilevan investimenti in assenza di una valida giustificazione reddituale, mentre, nel 2004 (anno di acquisto del mezzo restituito), le sue capacità reddituali erano le più rilevanti d periodo monitorato, seppur sempre inadeguate.
Le censure mosse, infine, riguardo alla riferibilità del bene alla disponibilità d proposto non meritano approfondimento per la apoditticità che ne connota il portato, in quanto prive di un confronto specifico con l’argomentare speso dai giudici del merito sul tema.
3.3. Il contenuto della penultima censura proposta dal ricorso ( esposta alla pagina 13 dell’impugnazione), malgrado la confusione che ne connota la rubrica ( che fa
espressamente riferimento al bene sub 3 del decreto anche se poi, nello sviluppo della relativa doglianza, non si confronta in alcun modo con l’argomentare tracciato, per tale utilità, dalla Corte del merito), appare rivolta ad aggredire la motivazione del decreto impugnato riguardo all’impresa individuale avente sede in INDIRIZZO di Eboli (bene sub 4 del decreto), considerato il tenore dei rilievi prospettati (inequivoco in ta senso il cenno alla consegna in contanti del corrispettivo per l’acquisto).
Finisce in coerenza per fondersi e sovrapporsi con l’argomentare speso con l’ultimo rilievo (pagina 15 del ricorso) che, facendo esplicito riferimento all’acquisizione dell’util descritta al punto 4) del decreto (per l’appunto la citata impresa individuale di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), tratta delle asserite disponibilità finanziarie garan ai due ricorrenti dalla sorella NOME tramite prelievi in contanti operati dal conto corrente di sua immediata pertinenza.
3.3.1. In relazione a tale utilità, il ricorso è aspecifico nel contrastare la decisi impugnata laddove evidenzia, alla luce delle acquisizioni rese, che il pagamento relativo alla detta licenza per la tabaccheria venne effettuato dalla NOME NOME in contanti (per 35.000 euro) prima del rogito; consegna resa alla presenza del proposto, che ebbe poi ad occuparsi della gestione insieme alla sorella.
Il dato in sé corrobora adeguatamente l’idea della provenienza delle somme dalla disponibilità illecita del proposto, anche alla luce dell’intero insieme di vicende acquisit che danno conto della sistematica utilizzazione della sorella NOME quale schermo formale per gli investimenti operati da NOME.
3.3.2. Vero è che il decreto pretermette integralmente l’aspetto relativo alla provvista che, secondo la difesa, sarebbe stata garantita dalla sorella NOME tramite i citati prelievi operati sul proprio conto corrente, aspetto che in tesi potrebbe giustificare relativo pagamento in contanti. In disparte l’incertezza offerta dal ricorso sulla possibil sovrapponibilità della provvista in questione con quella parimenti rivendicata in relazione al bene di cui al punto 1) del decreto ( si veda sopra, § 2), resta da dire che anche sul punto spicca l’eccessiva genericità della prospettazione difensiva, mancando la puntuale indicazione di elementi, pretermessi dai giudici del merito, utili ad attestar probatoriamente che il prelievo assertivamente operato dalla sorella NOME nel maggio del 2004 venne effettivamente consegnato ai fratelli nel settembre dello stesso anno per procedere all’acquisto della licenza, così da relegare la prospettazione difensiva ad ambiti di mera valenza congetturale.
3.3.3. Per il resto, anche in parte qua, il ricorso si richiama ad affermate capacità finanziarie di NOME COGNOME (pag. 14) peraltro in contrasto logico con l’affermazione per la quale la provvista nell’occasione venne garantita dalla sorella NOME
Da qui la definitiva infondatezza delle censure difensive.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro ssr uali.
Così è deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il!
COGNOME
GLYPH
NOME
residente
NOME
SEZIONE VI PENALE
24 MAR 2025