Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17997 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARI (ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a BARI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il provvedimento al vaglio odierno di questa Corte è il decreto pronunziato dalla Corte di appello di Bari il 21 settembre 2023, con il quale è stato respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bari, con il quale era stata disposta la confisca di quattro fabbricati intestati alla COGNOME e considerati riconducibili al coniuge NOME COGNOME, ritenuto soggetto socialmente pericoloso.
Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dell’AVV_NOTAIO.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli a -tt. 178, comma 1, lett. b) e 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Si legge nel ricorso che – come lamentato in sede di conclusioni scritte presentate nel giudizio di appello il 15 settembre 2023 – al difensore erano state comunicate conclusioni del Procuratore generale attinenti ad altro procedimento, mentre, in questo procedimento, il Procuratore generale non aveva mai depositato le proprie conclusioni, in violazione del disposto dell’art. 598-bis cod. proc. peri., con conseguente nullità a regime intermedio, tempestivamente eccepita, nullità legata all’inosservanza delle disposizioni circa l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua effettiva partecipazione al procedimento. Erra la Corte di appello allorché ha discettato di ritardo nella presentazione delle conclusioni del Procuratore generale, giacché, in questo caso, le conclusioni non sono state proprio presentate. Non smentisce quest’ultima conclusione la circostanza che il Procuratore generale abbia fatto propria una nota della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15 settembre 2023.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca.
Il motivo in esame riporta testualmente un tratto del decreto del Tribunale di Bari dell’Il marzo 2021, che aveva rigettato la proppsta di sequestro anticipato, posizione che era stata poi sovvertita in sede di decisione circa la confisca, misura che era stata ancorata anche al costo della ristrutturazione, che aveva determinato il giudizio di sproporzione. A seguire, i ricorrenti evocano le argomentazioni poste a base dell’appello, per poi enucleare – quali doglianze non valutate dalla Corte di appello – quelle relative ai costi di costruzione, sottolineando che il preventivo di spesa era entrato nel processo a seguito di «interlocuzione con il perito nel corso dell’istruttoria, segnatamente all’udienza del 19/10/22 (cfr. pagg. 17 e segg. del relativo verbale stenotipico)» e che la Corte territoriale avrebbe pretermesso la richiesta di escussione, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., dell’imprenditore edile che aveva realizzato gli interventi di ristrutturazione.
Il ricorso prosegue lamentando che la Corte di merito avrebbe trascurato le considerazioni degli appellanti circa la necessità che la stima del valore degli immobili fosse effettuata riguardandone lo scopo (con alcune notazioni teoriche sul concetto di “stima”) e sottolinea che «il principale immobile incriminato» è del tutto abusivo e, quindi, non commerciabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME e NOME COGNOME sono inammissibili, mentre quello di NOME COGNOME è, nel suo complesso, infondato.
Innanzitutto va precisato che i ricorsi di NOME e NOME COGNOME sono inammissibili per carenza di interesse giacché, siccome gli immobili sono di proprietà di NOME COGNOME, qualora i ricorsi venissero accolti, i beni rientrerebbero nella disponibilità di quest’ultima.
Quanto al proposto, in particolare, va precisato che egli ha assunto una posizione non diversa da quella della COGNOME, non contestando l’effettività dell’intestazione a quest’ultima degli immobili, né i presupposti della misura di prevenzione, donde egli non ha interesse a coltivare l’impugnativa sub iudice in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, gli immobili sarebbero restituiti alla moglie e non a lui. In questo senso si è espressa in più occasioni questa Corte sancendo il principio secondo cui, appunto, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendo in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l’unico soggetto avente diritto all’eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario e altro, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258).
In ordine alla posizione di NOME COGNOME, egli risulta solo essere il figl della coppia e non è stato chiarito quale titolo egli abbia alla restituzione dei beni immobili cui si riferiscono il provvedimento impugnato e il ricorso.
Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della mancata presentazione delle conclusioni del Procuratore generale in appello, escludendo che quelle notificate al suo difensore siano riferibili a questo procedimento.
2.1. Su questo aspetto la Corte di appello, cui era stata formulata la relativa eccezione in sede di conclusioni, ha sostenuto 1) che l’invocato art. 598-bis cod. proc. pen. non fosse già applicabile e 2) che anche la normativa emergenziale applicabile ratione temporis non legittimasse l’eccezione, in quanto non è ivi espressamente previsto un termine per la presentazione delle conclusioni e, nel caso di specie, quelle del Procuratore generale erano state comunicate
all’appellante il 15 settembre 2023, prima che spirasse il termine di cinque giorni cui all’art. 23-bis, comma 7, d.l. 137 del 2020 per chiedere la trattazione orale.
2.2. Ciò posto, l’esame del fascicolo processuale – possibile in virtù della natura in rito della censura (tra tutte, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – ha consentito di ricostruire quanto segue.
In vista dell’udienza del 21 settembre 2023, il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva depositato le proprie conclusioni con atto datato 11 settembre 2023 (relativo al procedimento n. 45/2023 RGMP a carico di COGNOME NOME), comunicato al difensore mediante SNT 11 13 settembre 2023.
L’li settembre 2023, il medesimo Procuratore generale aveva depositato una memoria ex art. 7 d.lgs 159 del 2011 a cui aveva allegato – richiamandola e facendola propria – una nota della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Bari, comunicata mediante SNT al difensore il 15 settembre 2023 e richiamata nella conclusioni di cui al punto precedente.
In sede di conclusioni scritte, la difesa di COGNOME aveva lamentato che le conclusioni del Procuratore generale che le erano state comunicate attenevano ad altro fascicolo e che la memoria del Procuratore generale con allegata la nota della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le era stata comunicata solo il 15 settembre 2023, non riportava le conclusioni finali della parte pubblica ed era intempestiva siccome presentata oltre il termine di quindici giorni previsto dal “nuovo” art. 598-bis cod. proc. pen. A seguire venivano svolte le difese sul merito del provvedimento di prevenzione.
2.3. Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
2.3.1. In primo luogo, non corrisponde al vero che il Procuratore generale non abbia depositato le proprie conclusioni e che quelle comunicate all’AVV_NOTAIO riguardassero altro procedimento; in atti, infatti, come sopra precisato, è documentata la trasmissione all’AVV_NOTAIO, mediante SNT, di conclusioni espressamente riferite a questa procedura di prevenzione, con tanto di numero di RGMP e di indicazione del nome del proposto.
2.3.2. In secondo luogo, la ricorrente – eludendo le argomentazioni della Corte di appello circa l’inapplicabilità, ratione temporis, dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e circa la tempestività della presentazione delle conclusioni del Procuratore generale versate in atti sulla scorta dei termini indicati dalla normativa emergenziale ritenuta ancora applicabile (su cui infra) sposta il fuoco della censura, rivolgendosi al contenuto delle conclusioni stesse che, in tesi, avendo richiamato integralmente una nota della RAGIONE_SOCIALE, non sarebbero tali. Ebbene, quanto al profilo contenutistico, come sopra precisato, il Procuratore generale ha depositato sia una memoria con allegata una nota della RAGIONE_SOCIALE, sia delle conclusioni “classiche”, in cui ha chiesto il rigetto
dell’appello ed ha richiamato la memoria anzidetta. Ne consegue che, a prescindere dal tema dell’applicabilità dell’art. 7 d.lgs 159 del 2011 anche al giudizio di appello (e, quindi, della relativa possibilità di produrre memorie anche in sede di impugnativa di merito), il Procuratore generale — contrariamente a quanto si legge nel ricorso – ha formulato le proprie conclusioni, sia pur riempendole di contenuto solo attraverso urli richiamo ad una memoria che, a sua volta, richiamava ed allegava un atto della polizia giudiziaria; ma ciò attiene alle modalità di esercizio del ruolo della parte pubblica, che certo non possono essere contestate dalla ricorrente, vieppiù laddove non si chiarisca come quella particolare modalità di presentazione delle conclusioni abbia nuociuto all’esplicazione delle prerogative difensive.
2.3.3. Quanto all’ulteriore aspetto, quello della tardività, la parte si limi solo a ribadirla e lo fa solo in relazione alla memoria integrativa con allegata la nota della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, trascurando completamente le altre conclusioni di cui sopra si è detto. Tuttavia, poiché il tema della tardività è stato chiamato in causa ed era stato affrontato dalla Corte territoriale, occorre svolgere alcune riflessioni, anche a correzione di quanto ritenuto da quest’ultima.
A questo riguardo va precisato che, trattandosi di questione di ordine processuale, questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; il Giudice di legittimità, infatti, in presenza di una censura carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e NOME, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME NOME ed NOME, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, cit.; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e NOME, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Ciò posto, in primo luogo va chiarito che l’argomentazione difensiva secondo cui sarebbe applicabile nella specie il “nuovo” art. 598-bis cod. proc. pen. frutto della novella di cui al d.lgs 150 del 2022 – è errata.
La norma di riferimento per il rito cartolare concernente le misure di prevenzione resta, infatti, l’art. 23-bis, comma 7, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137,
conv. con mod dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, giacché l’entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, tra cui, appunto, l’art. 598-bis cod. proc. pen. è slittata. In un primo momento, infatti, il d.l. 75 del 23 giugn 2023 ha previsto lo slittamento dell’entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 anche nella parte in cui, appunto, la cd. riforma Cartabia ha ridefinito le modalità di celebrazione dell’udienza di appello, aggiungendo l’art. 598-bis cod. proc. pen. di cui la ricorrente invoca l’applicazione. In particolare, il decreto legge n. 75 cit poi convertito dalla I. 112 del 10 agosto 2023, ha sostituito il comma secondo dell’art. 94 del d.lgs 150 del 2022 nei seguenti termini: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Vi è stato, altresì, un secondo slittamento – giacché il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che «Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024» -che però non interessa questo procedimento, giacché l’udienza di c:ui si discute si è celebrata il 21 settembre 2023.
Per stabilire, dunque, se le conclusioni del Procuratore generale fossero effettivamente tardive, la norma di riferimento è – come osservato dalla Corte distrettuale – il comma 7 dell’art. 23-bis cit., che recita: «7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest’ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza»
La Corte di appello ha interpretato la predetta disposizione nel senso che essa non prevede esplicitamente alcun termine per la presentazione delle conclusioni delle parti, facendo un generico rinvio alle disposizioni previste per il giudizio di appello. Tuttavia – scrive la Corte di appello – se il termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale è di cinque giorni antecedenti all’udienza, va da sé che le conclusioni scritte possano essere presentate anche dopo, una volta che le parti acquisiscano consapevolezza della loro necessità perché nessuna di esse ha presentato richiesta di trattazione in presenza, come accade per i procedimenti di cognizione, dove i termini assegnati alle parti per le
conclusioni scritte sono successivi alla scadenza del termine per presentare la richiesta di trattazione orale.
Il Collegio osserva, tuttavia, che, se il ragionamento della Corte territoriale fonda sul presupposto che il termine per la richiesta di trattazione orale per le misure di prevenzione sia di cinque giorni antecedenti all’udienza – a lume del secondo periodo del comma 7 dell’art. 23-bis d.l. 137 del 2020 – questa interpretazione è contrastata da una persuasiva pronunzia di questa Corte (Sez. 6, n. 11531 del 01/02/2022, Francia, Rv. 283051). Tale decisione – analizzando il dato testuale e ragionando sulle differenze procedurali intercorrenti tra prevenzione e appelli cautelari – ha concluso che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, gli appelli in tema di misure di prevenzione seguono le regole generali e che, di conseguenza, la richiesta di trattazione orale deve essere formulata dalle parti nel termine perentorio “generale” di quindici giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi del comma 4 dell’art. 23-bis del d.l. 137 cit., sostenendo che il più breve termine di cinque giorni previsto in deroga dal successivo comma 7 sia da riferirsi ai soli appelli cautela ri.
Se, dunque, valgono le regole generali della disciplina emergenziale, in questo procedimento le conclusioni del Procuratore generale avrebbero dovuto essere depositate nei dieci giorni liberi antecedenti all’udienza di cui al comma 2 dell’art. 23-bis d.l. cit., termine che non è stato rispettato perché, come sopra precisato, dette conclusioni sono state depositate I’ll settembre 2023.
Ebbene, ritiene il Collegio che, anche a voler accedere a tale interpretazione della normativa emergenziale, il ricorso non colga nel segno, dal momento che il il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma comporta come unica conseguenza che il Collegio di appello è esentato dall’obbligo di prenderle in esame (Sez. 5 n. 8131 del 24/01/2023, D, Rv. 284369). Nella specie, dunque, la censura della ricorrente potrebbe avere seguito solo laddove il ricorso avesse denunziato specifici indicatori di un esame e di un riscontro argomentativo, da parte della Corte territoriale, alla requisitoria tardiva del Procuratore generale, indicatori che la ricorrente non ha rimarcato.
Peraltro nel caso di specie – poiché il deposito e la trasmissione della requisitoria del Procuratore generale alla difesa non sono avvenuti dopo che scadesse il termine per il deposito delle conclusioni difensive, conclusioni poi effettivamente presentate – troverebbero spazio anche altre interpretazioni,
pure registratesi nel vivace confronto giurisprudenziale seguito alle applicazioni della disciplina ennergenziale.
Ci si riferisce a quella secondo cui la nullità sussiste solo allorché le conclusioni del Procuratore generale siano state depositate dopo la scadenza del termine per il deposito di quelle difensive ovvero, se depositate prima, la parte alleghi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla difesa medesima (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040); ovvero a quella secondo cui la nullità si realizza solo quando le conclusioni del Procuratore generale siano depositate o comunicate dopo il deposito di quelle della difesa (Sez. 4, n. 43706 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285227); ovvero, ancora, a quella che, anche in un caso di trasmissione delle conclusioni dopo la scadenza del termine assegnato alla difesa, pretende comunque l’allegazione del vulnus che sarebbe conseguito al deposito o alla trasmissione tardiva, per esempio la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 285331).
Il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca – è manifestamente infondato e aspecifico.
3.1. E’ ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all’art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268215; Sez. 6, n. :35240 del 27/06/2013, COGNOME e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito
della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.
3.2. Ciò posto, le doglianze della ricorrente in punto di confiscabilità dei beni potrebbero avere rilievo solo laddove denunziassero errori in diritto nel vaglio dei presupposti applicativi della misura di prevenzione ovvero se si rivolgessero ad una motivazione mancante o apparente.
Così non è, nella specie, giacché la Corte territoriale ha svolto un preciso ragionamento, che ha affrontato e disatteso le doglianze contenute nell’atto di appello di cui la ricorrente lamenta la pretermissione, ragionamento che il ricorso non affronta, giacché si limita a riproporre le medesime osservazioni critiche, ma senza avvedersi che la Corte di appello le ha affrontate.
3.2.1. In primo luogo, la Corte di appello ha evidenziato che, negli anni in cui gli immobili poi confiscati erano stati acquistati, il nucleo familiare del COGNOME o non aveva percepito redditi (anni 1992 e 1994) o li aveva percepiti, ma senza che essi fossero minimamente sufficienti a garantire non solo l’acquisto immobiliare (anno 2005), ma anche il sostentamento quotidiano.
Quanto alla ristrutturazione, la Corte di merito ha spiegato che, anche a voler prestare fede alla rappresentazione dei costi di ristrutturazione di cui preventivo di spesa della ditta RAGIONE_SOCIALE più volte agitato nel ricorso (pari a 50.000 euro) ovvero dei costi ricostruiti dal consulente della difesa (65.935,88 euro più 13.008,43 euro), permarrebbe comunque un indice di anomalia di rilevanza tranchant, vale a dire la profonda sproporzione tra i redditi complessivi percepiti dalla famiglia nel periodo di riferimento e le spese necessarie per la sussistenza dei suoi componenti; il che rende evidente come tale sproporzione non potesse che essere aggravata dalle somme necessarie, oltre che per l’acquisto, anche per la ristrutturazione degli immobili, quand’anche i relativi costi venissero ricostruiti nei termini propugnati dalla difesa e costituisce l giustificazione della mancata escussione di NOME COGNOME, che avrebbe dovuto riferire, appunto, dei costi di ristrutturazione.
3.2.2. Il ragionamento che, poi, il ricorso svolge quanto alle tecniche di stima degli immobili appaiono del tutto teoriche, mentre l’accenno alla necessità che fosse ricostruito il valore commerciale di tali beni non coglie nel segno, dal momento che il costo della ristrutturazione non è stato considerato per stabilire, appunto, detto valore commerciale, ma per comprendere quale fosse stato l’esborso complessivo sopportato, computando sia il prezzo pagato per l’acquisto che i denari spesi per la ristrutturazione, onde, poi, valutarne la compatibilità con i redditi prodotti dall’intero nucleo familiare negli anni di riferimento.
Al rigetto del ricorso della COGNOME consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NOME e NOME COGNOME consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peli. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili gli NOME ricorsi e condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2024.