Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29582 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29582 Anno 2025 Presidente: DI NOME
Relatore: NOME
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 14 giugno 2024 dal locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME Data Udienza: 21/05/2025
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che solleva due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato il fatto qualificato come detenzione a fini di spaccio e non come detenzione della sostanza per uso meramente personale. La difesa evidenzia a tal fine l’esito negativo della perquisizione effettuata presso il domicilio del ricorrente, ove non sono stati rinvenuti né sostanza stupefacente né strumentazione propedeutica all’attività di spaccio. Si tratterebbe poi di quantità modesta, rispetto alla quale non è stata fatta alcuna analisi quantitativa del principio attivo;
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata revoca della confisca della somma di denaro del ricorrente. Mancherebbero i presupposti della confisca atteso che non vi sarebbe alcuna prova che la somma in questione costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il primo motivo, avente ad oggetto sia l’affermazione della responsabilità che la pena irrogata si appalesa infondato . Quanto all’esito asseritamente negativo della perquisizione domiciliare, il motivo non si confronta con le risultanze processuali (si veda la seconda pagina della sentenza impugnata, ove si descrive il rinvenimento – in sede di perquisizione domiciliare – di 35 involucri di cocaina crack, unitamente a cospicua somma di denaro). Quanto all’irrilevanza della mancata effettuazione dell’analisi del principio attivo, giova ricordare il principio per il quale, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell’obbligo di motivazione (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275968 -02;
Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, COGNOME e altri, Rv. 259157). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha sottolineato che «la quantità di droga, unitamente alla sua suddivisione in 35 dosi pronte per la vendita, fosse sufficiente a configurare l’intento di spaccio, anche in assenza di un’analisi chimica approfondita», altresì evidenziando che si trattava di droga cosiddetta pesante, «certo non in minime quantità, ma in dosi notevolmente superiori al consumo individuale».
Quanto alla confisca della somma di denaro rinvenuta, occorre precisare che essa è stata disposta, come esplicitamente si legge nella sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 85bis d.P.R. 309/90 e 240bis cod. pen., e non ai sensi dell ‘art . 240 cod. pen. ai cui presupposti fa erroneamente riferimento il ricorrente. Va ricordato che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 14 giugno 2024, in data successiva alla modifica introdotta all’art. 85bis , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca cosiddetta “per sproporzione” di cui all’art. 240 -bis cod. pen., per il quale, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente di cui all’anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell’imputato, quando si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Al riguardo, la sentenza di primo grado ricorda come l’imputato sia stato trovato in possesso di 2.786 ,50 euro (rinvenuti in par te nell’autovettura nella sua disponibilità, in parte all’interno della sua abitazione) dei quali non ha giustificato la provenienza, non avendo egli fornito alcuna informazione in merito al suo reddito o alla sua attività economica.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME