Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato av ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui 309/1990.
L’esponente deduce vizio di violazione di legge con riferimento alla applicaz confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, pari ad €14.250,00.
Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per m all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie all’? t rrinea etlirzione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misu (ar . GLYPH t GLYPH cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato, pur rientrando tra i motivi pros il ricorso per cassazione, è manifestamente infondato, sicchè va dichiarata la inammi ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
E’ difatti applicabile al caso di specie ( giusta il disposto dell’art. 85 bi la norma di cui all’art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta l denaro di cui il condanNOME non può giustificare la provenienza e di cui, anche p persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsia sproporzioNOME al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motiv perfettamente conforme all’inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito ha infa quanto alla somma ingente di denaro, pari a 14.000 euro, occultata nell’armadio de da letto del COGNOME, la sproporzione tra la somma accantonata e i redditi da lavoro pari a circa 500 euro mensili, come risultante dalle dichiarazioni reddituali e dalle dunque immune censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l’ammont guadagni del ricorrente non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale essendo valutazione ancorata a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logic Quanto al riferimento ai guadagni del fratello che giustificherebbe detto accanto tratta di censura generica, riguardante peraltro redditi non riconducibili all’imputato.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagam spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente