Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6197 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP presso il Tribunale di Vercelli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/2023, il Tribunale di Vercelli, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di NOME e NOME COGNOME, imputati del reato previsto dagli artt. 110 cod.pen e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 12.000,00 di multa ciascuno, contestualmente ordinando -nei confronti del primo -l’applicazione della m isura di sicurezza dell’espulsione e, nei confronti di entrambi, la confisca di quanto in sequestro, ai sensi degli artt. 240 e 240bis cod.pen. e 85bis T.U. stup., con distruzione della sostanza stupefacente appresa.
Con sentenza n.34406 del 12/03/2024, la Terza Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, disponendo il rinvio al Tribunale di Vercelli, in diversa persona fisica.
La Corte ha difatti ritenuto fondati i motivi comuni proposti, sul punto, dai due ricorrenti; ha rilevato che, a fronte di una contestata condotta di detenzione
di stupefacente ai fini di spaccio, la confisca di quanto in sequestro (denaro e cellulari) risultava immotivata; ritenendo distonico il riferimento all’utilizzazione dei telefoni e alla provenienza del denaro dal delitto commesso sulla base della tipologi a di contestazione e in mancanza di spiegazione in ordine all’effettivo nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e l’attività illecita imputata.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vercelli -investito in sede di rinvio -ha disposto la confisca del denaro sequestrato nei confronti di NOME COGNOME e la restituzione dei telefoni cellulari e del rimanente materiale sequestrato nei confronti di NOME COGNOME.
Il Tribunale ha ritenuto che, in ordine ai telefoni medesimi, non emergessero elementi da cui dedurre la loro utilizzazione nell’attività di spaccio.
In ordine al denaro sequestrato al COGNOME, il Tribunale ha disposto la confisca ritenendo che sussistessero, nel caso di specie, le condizioni previste dall’art.240 -bis cod.pen. in punto di sproporzione tra l’ingente somma sequestrata e le condizioni economiche dell’imputato, risultante privo di occupazione stabile.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. l’erronea applic azione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 240bis cod.pen. e 85-bis, T.U. stup. e, in ogni caso, il difetto di motivazione sul punto.
Ha dedotto che, in sede di udienza, la difesa aveva illustrato, per ogni singola somma (rinvenuta nell’abitazione occupata dall’imputato, ma in locali diversi) le ragioni giustificative del relativo possesso e la loro non riconducibilità ad attività di detenzione di stupefacente; specificamente, ha esposto che la somma di € 1.477,61 (in monete di vario conio) era stata rinvenuta presso alcuni contenitori e vassoi siti nel mobile dell’interno della sala; ha dedotto che la difesa aveva quindi assolto all’oner e di allegazione circa la lecita provenienza del denaro, anche in considerazione del fatto che l’imputato non era l’unico componente del nucleo familiare occupante l’alloggio, richiamando altresì i criteri di ragionevolezza temporale e di proporzione; ha quindi chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla predetta somma.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria illustrativa, nella quale ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
Va premesso che il giudice del rinvio si è pienamente adeguato al dictum della sentenza rescindente; prendendo atto che, essendo la condotta contestata all’imputato relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente e che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla condotta medesima, il denaro rinvenuto nella disponibilità dello stesso può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85bis T.U. stup.; essendo stato chiarito che -in tale ipotesi – non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7bis , T.U. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, COGNOME Khomri, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01).
Deve quindi osservarsi che il motivo unico di ricorso non si confronta adeguatamente con le ragioni poste alla base del provvedimento ablatorio, finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità estrinseca.
Difatti, il giudice del rinvio, nella premessa della motivazione, ha dato atto della circostanza in forza della quale, nella disponibilità dell’odierno ricorrente, era stata rinvenuta la somma complessiva di € 26.267,61, integralmente ritrovata all’interno dell’abitazione occupata dall’imputato e nei vari ambienti descritti nel verbale di sequestro.
Pertanto, in relazione a tale somma complessiva, il giudice ha dato atto della evidente sproporzione rispetto alle accertate fonti di reddito dell’imputato, risultato privo di stabile attività lavorativa, in tal modo adempiendo agli oneri motivazionali imp osti dall’art.85 -bis, T.U. stup., facente rinvio all’art.240 -bis cod.pen..
In riferimento a tale somma complessiva, il ricorrente ha quindi chiesto una valutazione parcellizzata e separata della somma di € 1.477,61, deducendo in ordine a tale solo importo -la violazione del requisito della proporzionalità e di quello della ragionevolezza temporale.
Peraltro, in relazione al profilo della proporzionalità, il ricorrente si è sottratto evidentemente all’onere di necessario confronto con la motivazione della
sentenza impugnata, che ha operato una valutazione complessiva della somma in sequestro -sotto il profilo della proporzionalità medesima -sulla base del dato che tutte le somme erano state rinvenute nell’appartamento occupato dall’imputato; elemento di fatto in relazione al quale la deduzione riguardante la contemporanea presenza di altri soggetti, in mancanza di allegazioni in ordine all’identificazione degli stessi e alla riconduzione della somme alle loro eventuali fonti di reddito, ha carattere meramente assertivo e oppositivo.
Anche di rango solo oppositivo è la deduzione inerente alla violazione del principio di ragionevolezza temporale (che esclude la sottoponibilità al provvedimento ablatorio quando i beni siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione, cfr. Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 – 01), in mancanza di qualsiasi allegazione idonea a dare effettivamente conto del periodo di accumulo dei beni sottoposti a confisca.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME