Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a ROSARNO il DATA_NASCITA NOME, nata a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
lette le conclusioni del Sostituto P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibili i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi;
si dà atto che il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, con decreto del 15 settembre 2023 accoglieva parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME, e per l’effetto, rigettata la proposta di confisca depositata in data 08/03/2021 dalla Procura di Reggio Calabria, disponeva il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di una serie di beni, nonché la revoca della confisc per equivalente della somma di euro 80.000, ottenuta dalla cessione del terreno sito in Gioia Tauro di proprietà di NOME COGNOME . Confermava nel resto le statuizioni del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 25/05/2022, in
particolare la confisca per equivalente della somma di 200.000 euro, ricavata dall’avvenuta vendita a terzi di buona fede del bene acquistato nel 2015 e perfezionatasi nel 2021, riconoscendo in capo a NOME COGNOME solo la cd. pericolosità sociale generica di cui all’art. 1, lett. b), D.Igs. n.159/2011, atteso dal procedimento penale cosiddetto “Galassia” risultava che il proposto era stato dedito professionalmente a svolgere un’attività illecita per un periodo riferibile da 2015 fino al 2017.
Avverso la suddetta decisione propongono ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, NOME COGNOME in qualità di proposto, e la coniuge NOME COGNOME, come terza interessata, svolgendo quattro distinti motivi con i quali chiedono l’annullamento del decreto impugnato.
2.1 Con il primo motivo eccepiscono la violazione di legge in relazione agli artt. 1 lett. b) e 24 del D.Igs. n.159/2011, sulla ritenuta sussistenza dei requisiti richies dalle norme con riferimento esclusivo alla misura patrimoniale, di cui alla confisca per equivalente della somma di euro 200.000. In particolare, si osserva che il decreto impugnato non avrebbe fatto riferimento ad una specifica attività delittuosa come fonte di reddito, ma i giudici sarebbero pervenuti a tale apodittica affermazione adagiandosi su quanto affermato nel decreto di prime cure, residuando solamente i riferimenti ai reati contro il patrimonio commessi nell’anno 2015, di cui però nulla si sarebbe specificato in merito alla tipologia degli stessi nonché circa l’effettiva derivazione di profitti illeciti dalla loro consumazione. In modo, ad avviso dei ricorrenti, la qualificazione della pericolosità generica operata nel provvedimento di confisca non risulterebbe sufficientemente enucleata in violazione dei principi costituzionali in materia, non potendosi ricavare il giudizio d pericolosità ad opera del giudice della prevenzione, in forza di un meccanico automatismo, da quanto affermato dal giudice penale in sede di misura cautelare personale.
2.2 Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge sempre in relazione agli artt. 1 lett. b) e 24 del D.Igs. n.159/2011, laddove il decreto impugnato, di fatto avrebbe omesso di fornire una congrua motivazione circa l’eccezione della difesa volta ad ottenere la decurtazione di almeno il 20% degli indici Istat, limitandosi ad affermare che gli assunti difensivi erano del tutto generici ed ingiustificati. La dife rileva che secondo parte della giurisprudenza «Ai fini dell’accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti, non sufficiente il generico richiamo agli indici Istat, il cui valore è meramente indicati e necessità di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dat
accertati in sede di indagini, l’inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi» (così Sez.5, n.14047 del 4/02/2016, NOME, Rv.266426), sollecitando il Collegio a rimettere alle Sezioni unite la questione sulla valenza ed attendibilità degli indici ISTAT, ove ravvisasse sul punto un contrasto all’interno della Suprema Corte.
2.2 Con il terzo motivo eccepiscono la violazione di legge in relazione agli artt. 19 e 24 del D.Igs. n.159/2011, e, più in particolare, con riferimento alla ritenuta mancanza di provviste lecite impiegate per l’acquisto dell’immobile e dei terreni siti in INDIRIZZO Rosarno di cui al punto 3.3) del decreto, ed all’omessa e/o meramente apparente motivazione sulle ragioni per le quali sono state escluse, nel calcolo sperequativo utilizzato per la misura di prevenzione patrimoniale, le somme di denaro depositate sui conti correnti e le altre somme reddituali del nucleo familiare COGNOME/NOME, la cui lecita provenienza era stata provata. Il decreto impugnato, infatti, avrebbe operato una presunzione di illecita provenienza in termini assoluti, mentre essa avrebbe natura relativa e può essere superata con l’allegazione di elementi idonei a far ritenere, ragionevolmente e plausibilmente, di aver goduto di somme di denaro di provenienza lecita e proporzionate agli acquisti effettuati, a maggior ragione se tale presunzione riguarda i congiunti del proposto. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di confrontarsi con le allegazioni difensive, che davano atto come risultasse per tabulas che NOME avesse acquistato i beni ablati solo ed esclusivamente con risorse economiche proprie di provenienza lecita (pag.23/24/25 del ricorso).
2.3 Con il quarto motivo si dolgono della violazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 19 e 24 del D.Igs. n.159/2011, rilevando che il decreto impugnato avrebbe omesso completamente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso, ossia la consulenza contabile di parte che ricostruiva la capacità economica effettiva di NOME ai fini dell’acquisto dell’immobile di cui sopra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.
In primo luogo, giova ricordare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, che si intende qui ribadire, ha affermato che: «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.» (così Sez.6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.278294-01; conf. Sez. u., n.33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv.260246-01). In altra decisione, altresì, la Suprema Corte, affrontando la questione dell’erronea valutazione di talune circostanze, ha sostenuto che: «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri, è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (Sez.2, n.20968 del 06/07/2020, PG c/Noviello, Rv.279435-01).
2.1 Nel caso di specie, le censure dei ricorrenti, malgrado facciano riferimento alla categoria della violazione di legge, riguardano, in realtà, la valutazione nel merito di alcuni elementi di prova, esulando, perciò, dal limite individuato dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra riferito. Infatti, si osserva che con il prim motivo di ricorso viene eccepita l’accertata pericolosità generica del proposto, lamentando che quest’ultima non sarebbe stata adeguatamente enucleata. Anche nel secondo e terzo motivo si contestano le valutazioni compiute dai giudici in ordine al calcolo degli indici ISTAT ed all’effettiva capacità reddituale dei ricorrent che, in tutta evidenza, riguardano il merito dello scrutinio condotto dalla Corte di appello ed in precedenza dal Tribunale di Reggio Calabria. L’ampia motivazione del decreto impugnato ha, invece, adeguatamente chiarito tutti i presupposti per l’applicazione della confisca di prevenzione oggetto di impugnazione; ad esempio il capo 3.2 del decreto ha motivato specificamente su «La perimetrazione temporale della pericolosità», ritenendo certo, quantomeno con riferimento agli anni dal 2015 sino al 2017, che il proposto si sia dedicato assiduamente e professionalmente ad attività criminali che gli consentivano di incamerare redditi di fonte non lecita; di seguito il capo 3.3 si è soffermato «Sulla misura di prevenzione patrimoniale», dando conto (a pag.21) dei redditi leciti percepiti da NOME COGNOME nel 2014, fatto storico «… già considerato nella tabella
sperequativa tra le entrate riferite a tale annualità» e non ritenuto sufficiente giustificare gli acquisti compiuti nel 2015.
2.2. Quanto, poi, all’utilizzo degli indici ISTAT riguardo all’effettività della spesa nucleo familiare COGNOME/NOME, la Corte di appello ha correttamente richiamato il seguente principio, condiviso dal Collegio, secondo cui: «In tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT. (In motivazione la Corte ha precisato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tip essenzialmente indiziario circa l’effettività delle spese, restando a carico della part interessata l’onere dimostrativo della propria capacità di investimento)» (così da Sez.2, n.36883 del 28/09/2021, COGNOME, Rv.282361-01), facendo buon uso di siffatta regola di giudizio. Né sussiste il presunto contrasto giurisprudenziale dedotto dalla difesa, in quanto le diverse decisioni della Suprema Corte sono concordi nell’affermare che gli indici ISTAT hanno un valore meramente indicativo che necessita, in ogni caso, di una lettura critica dei dati raccolti in sede indagine, da compiere, necessariamente, caso per caso dal giudice di merito, valutazione che «…non risulta sindacabile in sede di legittimità, ove i crit adoperati non risultino manifestamente illogici o incongrui» (così la già citata Sez.2, n.36883/2021), circostanza, quest’ultima, non riscontrata nel decreto impugnato. 2.3. Con riferimento, infine, al quarto motivo si osserva che la Corte territoriale ha espressamente menzionato (si veda pag.9 del decreto) la consulenza contabile del dott. COGNOME prodotta dalla difesa in primo grado, che verteva sulla capacità reddituale dei coniugi COGNOME, ragion per cui si ritiene che tale atto, nonché il giudizio su di esso compiuto dal giudice di prime cure, è stato considerato, seppure implicitamente, dal decreto impugnato, che, come già sottolineato, ha motivato adeguatamente in ordine ai profili reddituali dei ricorrenti ed alla lor sproporzione riguardo gli acquisti oggetto di confisca. Non coglie, perciò, nel segno l’eccezione della difesa circa l’omessa valutazione della predetta consulenza contabile da parte della Corte di appello, la cui decisività ai fini del giudizio, a fr delle articolate motivazioni del decreto impugnato, non è stata dedotta in maniera puntuale, rimanendo, invece, come generica contestazione sulle valutazioni contabili compiute dai giudici di primo e secondo grado. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. Per le considerazioni sin qui espresse, non ricorrendo, perciò, alcuna violazione di legge, si dichiara l’inammissibilità dei ricorsi, ed i ricorrenti sono dli conseguenza condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore