Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9943 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9943 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato a Trani il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Trani il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Trani il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2025 del Tribunale di Trani;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, decidendo a séguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 24568 del 18 giugno 2025), il Tribunale di Trani ha respinto le istanze di riesame avanzate da NOME COGNOME e dai coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per sproporzione (art: 240-bis, cod. pen.) di dena liquido e – nei confronti del primo – anche di gioielli e tre orologi di marca “Role variamente occultati all’interno delle rispettive abitazioni e di altri luoghi nella
disponibilità: decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione al delitto di usura, per il quale sono indagati NOME e COGNOME.
Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva censurato l’originaria ordinanza del Tribunale del riesame sui seguenti punti: a) la valorizzazione, ai fini del giudizio di sproporzione dei beni sequestrati al NOME, di suoi comportamenti voluttuari appresi dagli investigatori attraverso ia consultazione dei soda! network, senza un accertamento, però, dei costi in concreto sostenuti per gli stessi; b) l’assenza d’indicazioni sul valore di quanto a costui sequestrato, in particolare dei monili e degli orologi; c) l’omessa individuazione, per entrambi gli indagati, di elementi specifici da cui desumere un concreto pericolo di dispersione patrimoniale; d) la motivazione indifferenziata del periculum in mora per tutti gli indagati, senza le necessarie distinzioni in ragione delle diverse situazioni patrimoniali di ciascuno di essi.
NOME, attraverso il proprio difensore, denuncia la violazione delle norme sostanziali e processuali di riferimento e la mera apparenza della motivazione, che non avrebbe risposto alle integrazioni richieste dalla sentenza di annullamento con rinvio.
Premesso che, nelle more, è stata accertata la non originalità degli orologi, dal valore, dunque, decisamente modesto, ed altresì che continua a non essere stato accertato il momento di acquisto dei monili, rileva il ricorso che il Tribunale ha fondato il giudizio di sproporzione soltanto sui dati reddituali riferiti agli anni 2022-2024, senza tener conto, però, dei notevoli incrementi patrimoniali ottenuti in quello stesso periodo da suo figlio NOME, né dei significativi redditi personali conseguiti dall’indagato negli anni precedenti.
COGNOME e NOME, con unico atto redatto dal loro difensore e basato su motivi comuni, denunciano la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di “periculum in mora”: in primo luogo, perché fondata su documenti prodotti dal Pubblico ministero in sede di giudizio di rinvio e che, quindi, non sarebbero stati ammissibili; in ogni caso, perché tali documenti attestavano il compimento di nuovi acquisti da parte dell’indagato nelle more del sequestro e, dunque, l’incremento, semmai, del suo patrimonio, ma non certo il pericolo di dispersione. Peraltro – si aggiunge circostanza che egli abbia effettuato tali acquisti pur nella indisponibilità delle somme sequestrategli, giacché non restituitegli a séguito dell’annullamento del sequestro, ne dimostrerebbe la piena solvibilità in caso di un’eventuale e futura condanna.
Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare tutti i ricorsi.
Ha depositato memoria di replica la difesa di NOME, insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso, poiché l’ordinanza impugnata non avrebbe colmato il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, limitandosi alla valutazione di dati statici e formali sul piano reddituale e valorizzando, ai fini del “periculum in mora”, un comportamento – quale quello del mancato rinvenimento di uno dei monili oggetto del precedente dissequestro – del tutto insignificante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei ricorsi può essere ammesso, poiché, al di là delle enunciazioni formali, essi deducono essenzialmente vizi della motivazione, in una materia, come quella delle misure cautelari reali, in cui il ricorso al giudice di legittimità è consentito soltanto per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.): vizio nel quale le eventuali lacune motivazionali possono farsi rientrare soltanto qualora la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U, n. 5876 dei 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Per motivazione “apparente”, inoltre, s’intende quella connotata da vizi così radicali, da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692): come nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, NOME, Rv. 274359; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, NOME COGNOME, Rv. 250959), oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462).
Così definito il perimetro della cognizione di questa Corte, va rilevato, quanto al ricorso di NOME, che non è vero che il Tribunale abbia valorizzato, ai fini del giudizio di sproporzione, i soli redditi da lui prodotti nel triennio 2022-2024, perché tale elemento è andato ad integrare – in adempimento delle sollecitazioni provenienti dalla sentenza rescindente – i dati reddituali relativi agli anni
precedenti, contenuti nella prima ordinanza di riesame: gli uni e gli altri incoeren con il valore dei beni sequestrati, ma, soprattutto, non contrastati da alcu allegazione giustificativa dei relativi acquisti, con la conseguenza di non poter ritenere soddisfatto, da parte dell’interessato, l’onere in tal senso impost dall’art 240-bis, cod. pen..
A questo si aggiunga che l’ordinanza impugnata dà atto di movimenti bancari, in entrata ed in uscita, del tutto incompatibili con i redditi dichiarati dall’indagato e sintomatici di disponibilità liquide, da parte sua, estremamente più ampie: su d essi, il ricorso tace completamente, così da risultare inammissibile pure pe aspecificità.
Relativamente al comune ricorso dei coniugi COGNOME, va anzitutto rilevato che è priva di ogni fondamento l’unica violazione di legge rappresentata e riguardante l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per avere il Tribunale utilizzato elementi di prova prodotti dal Pubblico ministero soltanto in sede di giudizio d rinvio.
Il giudice di rinvio, infatti, decide con gli stessi poteri che aveva quello il provvedimento è stato annullato, salve le limitazioni stabilite dalla legge (così l’ 627, comma 2, cod. proc. pen.), nessuna delle quali, però, riguarda l’attivit istruttoria, potendo perciò il Tribunale del riesame decidere anche sulla base di elementi prodotti dalle parti in udienza, come espressamente prevede proprio l’anzidetto art. 309, comma 9.
Quanto, poi, al profilo discusso del “periculum in mora”, deve rilevarsi come l’ordinanza abbia dato rilievo a due operazioni commerciali – vale a dire l’acquist di un’autovettura “Mercedes” per il prezzo di circa 47.000 euro e quello di una motocicletta per 13.000 euro, rivenduta lo stesso giorno per 12.500 euro – che, in quanto compiute dal COGNOME nel periodo tra l’annullamento di un primo sequestro da parte del Tribunale del riesame e l’emissione di un successivo titolo ablativo cautelare nei suoi confronti, sono state ritenute pregiudizievoli per il complessivo ammontare delle liquidità immediatamente aggredibili e, comunque, opache nonché, per questa ragione, sintomatiche di un pericolo di dispersione patrimoniale: di qui, dunque, la ritenuta la necessità del vincolo cautelare, con un motivazione non solo effettiva, ma neppure palesemente irragionevole e, perciò, non censurabile in questa sede.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ciascuno di costoro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.