Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Pavia il 29/11/1984
COGNOME NOME n. a Casorate Primo il DATA_NASCITA
avverso il decreto della Corte di Appello di Milano in data 22/9/2023
visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnato decreto la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello del proposto COGNOME NOME e della terza interessata COGNOME NOME avverso il decreto del Tribunale di Milan che, in data 28 aprile 2022, aveva ordinato la confisca dell’autovettura Porsche Panamera
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formalmente intestata alla COGNOME ma ritenuta di fatto riconducibile al COGNOME, dei saldi dei conti correnti accesi dai ricorrenti e dei libretti di risparmio a nome di COGNOME NOME.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori e procuratori speciali, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali con unico atto hanno dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e art. 1 comma 1 lett. b) e 24,comma 1, d.lg n. 159/2011. I difensori, richiamata la documentazione prodotta dinanzi la Corte d’Appello, relativa alla richiesta di definizione agevolata dei tributi dovuti dal COGNOME all comprensiva delle somme non versate a titolo di IRPEF e IRAP per gli anni 2015,2016,2017, sostengono che la procedura di regolarizzazione fiscale dimostra una maggiore capacità reddituale del proposto non formalmente dichiarata al fisco. Lamentano, quindi, che la Corte territoriale ha disatteso le allegazioni difensive con motivazione apparente ritenendo strumentalità della procedura di definizione agevolata che, in ogni caso, dimostrerebbe la consumazione di reati tributari non opponibili nel procedimento di prevenzione, nonostante si tratti di emergenze di carattere decisivo in quanto afferenti la maggiore capacità economica del ricorrente per un protratto arco temporale. I difensori aggiungono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello circa il mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, il piano di pagamento prevedeva la scadenza della prima rata in epoca successiva all’udienza che ha definito l’impugnazione;
2.2 con riguardo alla posizione della terza interessata: la violazione degli artt. cod.proc.pen. e 24, comma 1, d.lgs n. 159/2011. Con riferimento alla disposta confisca della Porsche Panamera e dei saldi attivi del conto corrente 889 acceso presso Banca BPM, intestati alla COGNOME ma ritenuti nella disponibilità del COGNOME, i difensori lamentano che i giudici d’a hanno ipotizzato un’intestazione fittizia che non è confortata da alcun riscontro. Assumono in dettaglio che il decreto impugnato ha incongruamente valorizzato quale indice di disponibilità dell’autovettura l’episodio del 16/12/2020 sebbene le espressioni utilizza dall’imputato nei confronti dei pp.uu. siano da ricondurre a mero vanto e l’acquisto del Porsche si collochi in epoca precedente alla manifestazione di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto deduce la difesa, la Corte territoriale non si è limitata a pag. 46 a stimare irrilevan documentazione prodotta, concernente la richiesta di definizione agevolata presentata all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, ma tanto ha fatto condividendo le argomentazioni spese dal Tribunale, ed integralmente richiamate, in ordine alla strumentalità delle dichiarazioni d redditi relative agli anni 2018 e 2019, cui non aveva fatto seguito il pagamento dei tribu interpretate, a fronte della protratta, stabile ed integrale evasione degli obblighi trib
come iniziative finalizzate alla introduzione nel circuito dell’economia legale dei profitti i accumulati nel periodo di pericolosità, circoscritto dai giudici della prevenzione all’ temporale 2009/2020, segnalando la peculiare tempistica dell’emersione tributaria, coeva alla definizione mediante patteggiamento degli addebiti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro il patrimonio, in particolare tru plurimi reati fine ( tra cui anche falso nummario e furto).
Il decreto impugnato ha, dunque, fornito risposta effettiva ed esauriente ai rilievi difens in ordine alla pretesa sottostimata capacità reddituale del proposto e non ha mancato di segnalare l’impossibilità di giustificare la legittima provenienza di un bene con la disponibi di risorse provento di evasione fiscale. La giurisprudenza di legittimità, in piena aderenza principi dettati da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 – 01, ritiene, infat con orientamento consolidato e costante che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto stesso (tra molte, S 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271221 – 01; n. 4908 del 12/01/2016, Rv. 266312 – 01).
2. Il secondo motivo nell’interesse della COGNOME è parimenti destituito di pregio in quan reitera in forma aspecifica doglianze già adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale, che sul punto ha rassegnato una motivazione dotata dei caratteri dell’effettività completezza. La difesa lamenta nella sostanza l’incongruenza dell’apparato giustificativo con riguardo agli indici rappresentativi della fittizia intestazione dei beni confiscati, formalm di titolarità della ricorrente ma nella disponibilità del proposto, vizio non deducibile in se legittimità in materia di prevenzione.
Il decreto impugnato ha, in ogni caso, evidenziato ( pag. 43) che la somma di euro 46.500,00, versata mediante bonifici bancari addebitati sul conto corrente 889 della COGNOME quale prezzo per l’acquisto della Porsche Panamera, corrispondeva in sostanza ai redditi lordi guadagnati dalla ricorrente durante tutta la sua vita lavorativa, dal 2007 in poi, in base a risultanze della banca dati dell’RAGIONE_SOCIALE, e a più del doppio dei redditi lordi dichiarati secondo emergenze della banca dati dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, e che il conto in questione era stato alimentato dal COGNOME con versamenti di importi rilevanti negli anni 2016-2018, circostanze che danno conto del circostanziato sviluppo argomentativo alla base della disposta confisca dei beni di cui si discorre.
Né hanno pregio i rilievi in ordine alla collocazione temporale dell’acquist dell’autovettura in epoca precedente all’operatività dell’associazione per delinquere per cui proposto è stato irrevocabilmente giudicato, alla luce della perirnetrazione temporale del giudizio di pericolosità e della puntuale confutazione effettuata dai giudici territoriali a 43. Deve al riguardo darsi continuità al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione
è legittima la confisca dell’intero patrimonio di un soggetto imputato di associazione pe delinquere ( nella specie finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari) corrispondenti reati-fine qualora sia accertato che i cespiti nella disponibilità del prop costituiscano nel complesso – anche per effetto della mancata indicazione, da parte dello stesso, di quelli di provenienza lecita – il frutto di attività delinquenziale, a nulla rileva il periodo di manifestazione della pericolosità sia fatto risalire ad epoca anteriore a quella de contestazione associativa in sede penale, quando emergano, anche per il periodo precedente, condotte che si inscrivono, quali antecedenti, nel complessivo progetto criminoso successivamente venuto ad emersione (Sez. 2, n. 33540 del 16/07/2021, Rv. 281939 – 02).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente