Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45905 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45905 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Grotte il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2023 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Siracusa ha confermato il sequestro preventivo della somma di C 7.510, disposto ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. dal Giudice per le indagini preliminare a carico di NOME COGNOME, per illecita detenzione, nel proprio appartamento, di sostanza stupefacente.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagata, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo rileva violazione di legge mancando il nes:so di pertinenzialità tra le somme sequestrate, tutte da TARGA_VEICOLO e nascoste lontano dallo stupefacente, e il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestato a NOME COGNOME in assenza di contabilità, di materiale atto al confezionamento, di proporzione rispetto ai soli 12 grammi di cocaina rinvenuti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in ragione dell’assenza di prova che il denaro rinvenuto avesse nal:ura probatoria o, comunque, derivasse da attività illecita di spaccio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed i motivi possono essere trattati congiuntamente.
Il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ex artt. 85-bis d. P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., relativo alle somme di denaro trovate nell’appartamento della ricorrente, unitamente a 12 grammi di cocaina, ritenendole sproporzionate rispetto alle capacità reddituali di questa.
Il Tribunale ha spiegato, con argomenti logici e dati oggettivi, come la produzione documentale non avesse in alcun modo smentito né che la cifra di C 7.510 in contanti, trovata in casa di NOME COGNOME, fosse compatibile con la sua condizione economica di fruitrice della sola pensione del marito defunto, né che l’indagata avesse provveduto a prelievi di contanti.
Le censure del ricorso ruotano intorno all’assenza dei presupposti del sequestro probatorio e del sequestro preventivo di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. sebbene il sequestro oggetto di riesame sia di diversa natura, cioè finalizzato alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., e non sia contestata la sproporzione tra il reddito lecito dichiarato da COGNOME, cioè la pensione del marito, e la somma trovata in suo possesso in assenza di prova di una giustificazione credibile circa la provenienza (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490).
Dagli argomenti che precedono consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2023