Confisca per Sproporzione e Droga: Quando il Denaro Trovato Diventa dello Stato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: la sorte del denaro contante rinvenuto insieme a sostanze stupefacenti. La questione centrale è se tale denaro possa essere confiscato anche quando la condanna riguarda la semplice detenzione e non lo spaccio. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce la piena applicabilità della confisca per sproporzione, un potente strumento di contrasto all’accumulazione di ricchezze illecite.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e una Cospicua Somma di Denaro
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo (marijuana, hashish e cocaina). Oltre alla droga e a due bilancini di precisione, le autorità avevano sequestrato una somma in contanti di 28.550,00 euro. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), a seguito di un rito che prevedeva una riduzione di pena, aveva condannato l’imputato a una pena detentiva e pecuniaria, disponendo anche la confisca dell’intera somma di denaro.
Il Ricorso in Cassazione: Il Nodo della Confisca del Denaro
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione contestando unicamente la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro. La difesa sosteneva, in sintesi, la mancanza di motivazione riguardo alla decisione di sottrarre definitivamente la somma al suo assistito.
La Confisca per Sproporzione Secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno chiarito una distinzione fondamentale tra la confisca ordinaria e la confisca per sproporzione (o allargata), prevista dall’art. 240-bis del codice di procedura penale e richiamata in materia di stupefacenti dall’art. 85-bis del d.P.R. 309/1990.
La Differenza tra Confisca Ordinaria e Allargata
– Confisca Ordinaria (art. 240 c.p.): Si applica agli strumenti e al profitto diretto del reato. Nel caso della mera detenzione di droga, il denaro non è considerato né strumento né profitto diretto, a differenza di quanto accade nel reato di spaccio. Pertanto, questa forma di confisca non sarebbe stata applicabile.
– Confisca per Sproporzione (art. 240-bis c.p.p.): Questa misura ha un presupposto diverso. Non richiede un legame diretto tra il bene e il singolo reato per cui si è condannati. Si applica quando una persona viene condannata per specifici reati (tra cui quelli legati agli stupefacenti) e risulta titolare di beni di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica, senza poter giustificare la loro provenienza lecita.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente applicato proprio la confisca per sproporzione. La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, era chiara: l’importo sequestrato (oltre 28.000 euro) era stato giudicato “assolutamente sproporzionato rispetto alle capacità reddituali di risparmio dell’imputato”.
In questi casi, la legge inverte l’onere della prova: non è più l’accusa a dover dimostrare che il denaro proviene da attività illecite, ma è il condannato a dover provare la sua origine lecita. Non essendo stata fornita tale giustificazione, e data l’evidente sproporzione, la confisca è stata ritenuta legittima. La Corte ha quindi stabilito che, anche per il solo reato di detenzione di stupefacenti, è possibile applicare la confisca allargata del denaro se sussistono le condizioni di sproporzione e di mancata giustificazione della provenienza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. Dimostra che il possesso di ingenti somme di denaro non giustificabili, in concomitanza con reati legati agli stupefacenti, espone al rischio concreto della confisca, anche se non si viene condannati per spaccio. La decisione funge da monito: la legge presume che tali somme siano il frutto di attività criminali e pone a carico del condannato l’onere, spesso difficile, di dimostrare il contrario. Per i cittadini, ciò significa che la disponibilità di grandi quantità di contanti, se non supportata da una documentazione che ne attesti la provenienza legale, può avere conseguenze patrimoniali molto gravi in caso di coinvolgimento in procedimenti penali per determinati tipi di reato.
È possibile confiscare il denaro trovato con la droga se la condanna è solo per detenzione e non per spaccio?
Sì, è possibile attraverso la cosiddetta “confisca per sproporzione” (o allargata). Anche se il denaro non è il profitto diretto del reato di detenzione, può essere confiscato se il suo valore è sproporzionato rispetto al reddito del condannato e quest’ultimo non può giustificarne la provenienza lecita.
Cos’è la “confisca per sproporzione” prevista dalla legge?
È una misura patrimoniale che si applica ai condannati per specifici reati, inclusi quelli in materia di stupefacenti. Permette allo Stato di acquisire denaro o beni di cui il condannato non riesce a giustificare la legittima provenienza e il cui valore appare sproporzionato rispetto ai suoi redditi leciti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato respinto dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte ha giudicato corretta la motivazione del giudice di primo grado. Quest’ultimo aveva applicato la confisca per sproporzione basandosi sull’importo rilevante della somma sequestrata (oltre 28.000 euro), ritenuto assolutamente sproporzionato rispetto alle capacità di reddito e risparmio dell’imputato, il quale non ne aveva giustificato l’origine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il 10/12/1992
avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
R I ti l H.L.
Con la sentenza in epigrafe il Gip del Tribunale die l ecc3 su richiesta delle parti, ha applicato a NOME COGNOME la pena, ridotta per il rito prescelto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza alla contestata recidiva nonché la continuazione, di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana (per grammi 169,66), hashish (grammi 191,05) e cocaina (gr 7.88) nonché due bilancini di precisione e la somma di euro 28.550,00.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di denaro.
Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e perché non si confronta con gli argomenti sia pure succintamente spesi dalla sentenza impugnata laddove viene espressamente detto che tenuto conto dell’importo rilevante della somma sequestrata (28 mila euro) assolutamente sproporzionato rispetto alle capacità reddituali di risparmio dell’imputato, si procede a confisca ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. 309/1990 e 240 bis cod. proc. pen.
Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.
Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che i giudici di merito hanno proceduto per l’appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990.
Alla inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
UMe
somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025