Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
R I ti l H.L.
Con la sentenza in epigrafe il Gip del Tribunale die l ecc3 su richiesta delle parti, ha applicato a NOME COGNOME la pena, ridotta per il rito prescelto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza alla contestata recidiva nonché la continuazione, di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana (per grammi 169,66), hashish (grammi 191,05) e cocaina (gr 7.88) nonché due bilancini di precisione e la somma di euro 28.550,00.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di denaro.
Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e perché non si confronta con gli argomenti sia pure succintamente spesi dalla sentenza impugnata laddove viene espressamente detto che tenuto conto dell’importo rilevante della somma sequestrata (28 mila euro) assolutamente sproporzioNOME rispetto alle capacità reddituali di risparmio dell’imputato, si procede a confisca ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. 309/1990 e 240 bis cod. proc. pen.
Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, DoNOME, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condanNOME non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.
Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che i giudici di merito hanno proceduto per l’appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990.
Alla inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
UMe
somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025