Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9602 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore fiducia nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che deduce la violazione di le e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l’assen presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62 -bis cod. pen., in ciò facendo buon governo del principio secondo l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il ricorso è generico;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il mancato dissequestro della somma di denaro e dei telefoni cellulari, è inammissibile, in quanto, per un verso, la Corte di appello ha ri sussistenti i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, stante l’ingente somma di danaro contante sequestrata, pari a 50 mila euro, che non trova alcuna giustificazione nelle precarie condizioni economiche di NOME COGNOME, e, per al verso, non appare sussistente alcun interesse, in quanto il Tribunale nulla aveva disposto relazione ai telefoni cellulari, la cui restituzione, peraltro, potrà essere richiesta m incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.