Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6007 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6007 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
oggi,
I. lh 2026
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso Corte d’appello di Bologna nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA
RO
avverso la sentenza del 23/05/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il parziale annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenza del 23/05/2025, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa per il delitto di cui all’ar 73 DPR 309/90, per aver detenuto presso la sua abitazione 32,264 Kg netti di hashish e 6,715 Kg netti di marijuana, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 co. 2 DPR 309/90. La pena detentiva veniva sostituita con la detenzione domiciliare per anni tre, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di Appello di Bologna, sollevando due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca della somma di denaro pari a euro 7.390,00, sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento del GIP del 12.12.2024.
Si osserva che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, omettendo ogni statuizione sulla somma di denaro, non ha considerato che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad ess operato dall’art. 85-bis del menzionato decreto.
Secondo il ricorrente esistevano tutte le condizioni per disporre la confisca c.d. “per sproporzione” ex art. 240 bis cod. pen., avendo lo stesso imputato ammesso la provenienza illecita (da attività di spaccio) della rilevante somma rinvenuta in suo possesso, in alcun modo giustificata da redditi leciti, posto che COGNOME era disoccupato da tempo.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce una ulteriore violazione di legge, non avendo il Tribunale provveduto alla confisca, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., del materiale rinvenuto nell’abitazione, strumentale all’attività di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente di cui al verbale di sequestro del 5.12.2024 (reperti dal nn. 40 al n.48 e al n. 52: cfr. verbale di sequestro allegato al ricorso). In particolare, si fa riferimento ai seguenti beni: n.2 coltelli con trac di sostanza resinosa marrone; numerose buste per sottovuoto di grandi dimensioni; una macchina per il sottovuoto con tracce di sostanza resinosa; una bilancia con tracce di sostanza resinosa; centinaia di involucri per il sottovuoto identici a quelli utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente sequestrata; 2 quaderni con annotazioni riconducibili all’attività di detenzione e spaccio; altri appunti con cifre e quantità (reperti dal n. 40 al n. 48); il telef cellulare Honor (reperto n. 52) contenente la rete degli illeciti contatti di COGNOME NOME.
Si osserva che tali beni sono strettamente connessi alla commissione del fatto reato e devono essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 240 comma 1 cod. pen.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza per le necessarie statuizioni ex art. 240 bis cod. pen. e 240 comma 1 cod. pen. rispettivamente sul denaro e gli altri beni in sequestro.
Il giudizio di Cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, NOME, Rv. 283248 01).
Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in for del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
La confisca prevista dall’art. 240 bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Si è anche sottolineat come ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240 bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiara responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto a reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 – 01).
La confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. rappresenta infatti un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria (“è sempre disposta”, come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 – 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna
L
o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, Alvaro Aquino, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01; Sez. 1, Taverniti, cit.).
D’altra parte, nel caso in esame è la stessa sentenza impugnata che sottolinea come dagli accertamenti reddituali, svolti tramite l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, risultava che l’imputato avesse cessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa lecita a partire dall’anno 2020. Il Tribunale ha quindi rimarcato la precaria situazione economica e patrimoniale del ricorrente e, di conseguenza, la rilevante sperequazione tra il denaro trovato in suo possesso e la sua capacità reddituale.
Tanto premesso il GUP, pur essendo onerato, ha omesso qualunque statuizione sulla somma di denaro in sequestro.
Anche il secondo motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.
Pertanto, ai fini dell’adozione del provvedimento ablativo è necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l’illecito, i termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).
Tale ipotesi di confisca, di cui è indiscusso il carattere facoltativo e che può essere disposta anche d’ufficio (Sez. 2, n. 40797 del 25/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 10069 del 08/02/2002, COGNOME, Rv. 221532 – 01), e solo dal giudice che pronuncia la condanna (Sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, COGNOME, Rv.256614 – 01, che esclude il ricorso al giudice dell’esecuzione), richiede, quindi, che sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, indicativo della probabilità del ripetersi di un’attività punibile.
A tale proposito, giova richiamare il principio generale in tema di confisca facoltativa affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito «è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 – 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01; Sez. 3, n. 20429de1 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259631 – 01).
4 GLYPH
(di
Fermi questi principi, nella specie il ricorrente lamenta la mancata confisca del telefono cellulare Honor (reperto n. 52) dalla cui analisi era emersa una fittissima rete di contatti del COGNOME con acquirenti che si rifornivano da lui nonché di tutto il materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente destinata alla cessione. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO evidenzia ancora che il telefono Iphone indicato nel verbale di sequestro al punto 53 era stato restituito perché, a differenza dell’altro cellulare, non erano emersi elementi utili, così come il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla restituzione RAGIONE_SOCIALE chiavi dell’abitazione (indicate al punto 54 del verbale di sequestro).
Il Tribunale, pur a fronte di tali elementi di fatto, non ha assunto alcuna determinazione in ordine ai beni in sequestro specificamente indicati nel ricorso (reperti dal nn. 40 al n. 48 e al n. 52 del verbale di sequestro), nonostante la previsione di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, applica le eventuali misure di sicurezza.
Spetterà quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire con riferimento al denaro in sequestro la sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 85 bis DPR 309/90 e, in particolare, dovrà accertare se la somma di denaro rinvenuta e sequestrata risulti sproporzionata rispetto al reddito del condannato.
Con riferimento agli altri beni in sequestro (reperti dal nn. 40 al n.. 48 e al n. 52), il giudice del rinvio dovrà, invece, verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. e, quindi, accertare l’esistenza o meno di uno stabile asservimento di detti beni al reato, secondo i principi poc’anzi ricordati, ed eventualmente confiscarli, ove tale misura si riveli idonea ad incidere sulla probabilità di ripetizione RAGIONE_SOCIALE condotte accertate.
Va disposto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tali punti, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, ufficio gip, i diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna, ufficio AVV_NOTAIO, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 08/01/2026