Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE CONSTANTIN VLADUT (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilit del
ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di NOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva: all’interno degli slip indossati in occasione del fatto una bustina contenente cinque involucri in cellophane con all’interno sostanza del tipo cocaina del peso lordo complessivo di gr. 2,52; all’interno dell’abitazione sita in INDIRIZZO a lui in uso u involucro in cellophane contenente sostanza del tipo hashish del peso lordo di gr. 4,10 circa e una bustina in cellophane con all’interno sostanza del tipo marijuana del peso lordo complessivo di gr.2,98; all’interno dell’abitazione sita in INDIRIZZO a lui in uso 53 involucri in cellophane con all’interno sostanza del tipo cocaina del peso lordo complessivo di gr. 41,00 circa e un involucro in cellophane con all’interno sostanza del tipo hashish del peso lordo complessivo di gr. 84,50 nonché un involucro di cellophane con all’interno sostanza del tipo marijuana del peso lordo complessivo di gr. 12 e un involucro contenente sostanza del tipo anfetamina del peso lordo complessivo di gr. 4,51. In Milano il 16 dicembre 2022.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), e dell’art.192 cod. proc. pen. per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che la congruità della pena sia stata desunta dal rinvenimento di denaro nella disponibilità dell’imputato sebbene il denaro sia stato rinvenuto in due distinti appartamenti, uno dei quali è condotto in locazione e abitato dalla madre, per cui l’elemento di prova costituito dal sequestro di denaro è stato veicolato in maniera travisata attribuendo l’esclusiva paternità delle somme all’imputato.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione e applicazione dell’art.12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306. L’imputazione elevata a carico del prevenuto afferisce alla detenzione di sostanze stupefacenti. Sebbene il disposto dell’art. 12 sexies d.l. n.306/92 preveda che è sempre disposta la confisca del denaro, la stessa disposizione precisa che devono essere somme delle quali il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Nel caso in esame, euro 1.830
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sono stati rinvenuti all’interno del portafoglio dell’imputato ed euro 18.850,00 sono stati trovati all’interno dell’appartamento successivamente perquisito, nella disponibilità della madre. Tale secondo importo è stato rinvenuto in un’abitazione condotta in locazione da COGNOME NOME, che ha giustificato la disponibilità del denaro, confermata dal compagno. Si tratta, pertanto, di denaro che non era nella disponibilità del condannato ed è proporzionata ai redditi della persona che la detiene. La difesa critica l’affermazione del giudice che ha disposto la confisca del denaro in sequestro quale provento dell’attività illecita travisando l’oggetto della contestazione, consistente nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Nella motivazione del provvedimento impugnato il giudice ha indicato le fonti di prova che escludevano ·applicabilità dell’art.129 cod. proc. pen. e ha desunto la correttezza della qualificazione del fatto «tenuto conto della quantità e della qualità della sostanza stupefacente detenuta a fini di spaccio e delle modalità complessive dell’azione monitorata dalla p.g.», in ossequio al principio secondo il quale il primo, inelinninabile, criterio di valutazione di congruità della pena è la disamina della correttezza della qualificazione del fatto. E, considerato che la pena base concordata dalle parti corrispondeva ad anni sette di reclusione ed euro 27.000,00 di multa e che la richiesta delle parti, con riguardo alla pena finale di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, è stata accolta, non è ammissibile la censura che sia tesa a evidenziare il vizio della motivazione in quanto l’accordo intervenuto comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824 – 01).
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge sia in relazione alla confisca di parte del denaro in sequestro in quanto asseritamente non nella disponibilità dell’imputato sia in relazione al fatto che il denaro in possesso del NOME non potesse considerarsi profitto del reato contestato.
11.
5.1. Premesso che l’imputato non è legittimato a chiedere l’annullamento della confisca di somme asseritamente spettanti a terzi (Sez. 2, n.4160 del 19/12/2019, dep.2020, Bevilacqua, Rv. 278592 – 01), il motivo è tuttavia fondato con riguardo al secondo profilo di censura, avendo il Tribunale disposto la confisca del denaro in sequestro in quanto «provento dell’attività illecita essendo l’imputato privo di qualsiasi fonte di reddito». Il vizio dedotto rileva in considerazione della circostanza per la quale nella specie, trattandosi di condanna per detenzione illecita di stupefacente, pur non trattandosi di ipotesi di «lieve entità» di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R. n.309/1990, è applicabile solo l’ipotesi particolare di confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85 bis d.P.R. n.309/1990, inserito dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (decreto che ha abrogato la disposizione in materia di ipotesi particolari di confisca di cui all’art. 12 sexies d.l. n.306/1992, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) (Sez.6, n.47677 del 24/10/2023, Cheick, n.nn.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01).
5.2. Trattandosi di fattispecie per la quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena per detenzione illecita di stupefacente, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen. né, per eadem ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7 -bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202). L’art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268854-01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso concreto, è contestata la detenzione a fini di. spaccio. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il provento del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga ; con l’introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale si procede e non di altre condotte illecite. Analogamente deve argomentarsi circa la
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fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti con riferimento all’ipotesi di confisca di cui all’art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990, anch’essa facente riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l’ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (al profitto o al prodotto).
5.3. Ne consegue che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/1990 può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato qualora ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240 bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85 bis d.P.R. n.309/1990), in difetto del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui si procede. Trattandosi di confisca consentita a condizione che sia accertata la sproporzione tra la somma sequestrata e il patrimonio dell’imputato nel suo complesso, la sproporzione deve costituire oggetto di puntuale dimostrazione e di compiuta e logica motivazione.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che farà applicazione del principio di cui sopra, ferma restando la valutazione critica inerente alla legittimazione dell’imputato con riguardo all’intera somma, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 9 gennaio 2024
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