Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20056 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/02/2025
R.G.N. 41685/2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LEONFORTE il 13/01/1993 COGNOME NOME nato a ASSORO il 30/03/1970 NOME nato a ENNA il 13/05/1968 avverso il decreto del 08/11/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME in procedura a trattazione scritta.
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha comcluso per la inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 8 novembre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione emessa – in sede di prevenzione – dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME
A COGNOME Salvatore Ł stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno. Contestualmente, Ł stata disposta la confisca dei beni già in sequestro, ritenuti direttamente o indirettamente nella disponibilità del proposto ed acquisiti nell’arco temporale nel quale si era manifestata la pericolosità sociale dello stesso (trattasi di due autovetture, un conto corrente, un conto deposito ed un terreno ad uso seminativo, quest’ultimo intestato ai genitori del predetto, ossia COGNOME NOME e COGNOME NOME).
2. Il giudizio di pericolosità sociale di COGNOME Salvatore deriva dall’inquadramento del proposto nella categoria di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) del Codice antimafia.
A carico del COGNOME figurano diversi precedenti penali, perlopiø inerenti i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R.309/90, alcuni aggravati ex art. 416 bis.1.
Dai vari procedimenti a carico del COGNOME sarebbe emerso il protagonismo dello stesso nelle dinamiche della famiglia mafiosa di Leonforte, finendo per svolgere persino un ruolo decisionale all’interno della consorteria, con particolare riferimento all’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici del merito l’odierno ricorrente avrebbe manifestato la pericolosità sociale a partire dal 2012 (anno in cui ha ricevuto diverse denunce, nonchØ ha intrattenuto frequentazioni con altri soggetti pregiudicati) ed almeno sino al 2020. Negli ultimi anni, in particolare si sarebbero dispiegate le piø gravi condotte illecite a lui contestante nei procedimenti ancora pendenti.
Il provvedimento impugnato si sofferma, in seguito, sulla presunzione relativa di indiretta disponibilità da parte del proposto dei beni, in presenza di stretti vincoli familiari o di convivenza nell’ultimo quinquennio. Si ritiene, dunque, accertata la riconducibilità al Virzì di tutti i beni in sequestro, incluso il terreno acquistato formalmente dai genitori. Quest’ultimo Ł stato acquistato tramite un finanziamento operato da una banca e tramite delle erogazioni in denaro effettuate, in data prossima all’acquisto, da NOME COGNOME e da suo fratello NOME.
Le entrate dei genitori negli anni 2019 e 2020 sono state ritenute assolutamente insufficienti e inidonee a sostenere le rate del finanziamento. L’intestazione del bene in capo ai genitori Ł stata ritenuta fittizia anche in ragione di alcune conversazioni captate nel 2019 tra quest’ultimi e l’odierno ricorrente, dal cui contenuto sarebbe emersa la volontà dello stesso di effettuare investimenti inerenti all’acquisto di terreni, verosimilmente con i proventi del traffico illecito di sostanze stupefacenti.
NØ il Tribunale nØ la Corte d’appello hanno condiviso il diverso calcolo delle entrate della madre del ricorrente proposto dal consulente tecnico di parte, secondo il quale sarebbe stato erroneo il calcolo del mero reddito forfettario inserito in una dichiarazione dei redditi, in luogo di quello dichiarato ai fini IVA, sulla scorta delle fatture emesse, costituente un volume di affari piø corposo. Il giudice del gravame ritiene che la somma calcolata dal consulente tecnico non tenga
affatto conto nØ degli innegabili costi di produzione, nØ dell’assoggettamento del ricavato della cessione dei prodotti a tassazione.
Ed ancora la Corte d’appello condivide l’argomentazione, già esposta dal giudice di primo grado, secondo la quale l’asserita assenza di una puntuale individuazione dei proventi illeciti maturati dal proposto, in considerazione delle condotte di reato prospettate a sostegno della ritenuta pericolosità sociale, non assume rilevanza alcuna a fini di sostegno alla confisca, basata sul parametro della sproporzione.
Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione – con unico atto – COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
Il ricorso si articola in tre motivi, trattati unitariamente, con riferimento a pretese violazioni di legge, inerenti alla disciplina regolatrice e alla apparenza di motivazione.
Secondo la difesa il provvedimento impugnato sarebbe viziato laddove non spiega in che modo la pericolosità sociale dell’odierno ricorrente possa aver inciso sull’acquisto del terreno dei di lui genitori, i quali non sono mai stati soggetti ritenuti socialmente pericolosi.
Si lamenta, inoltre, che nel fascicolo processuale non vi siano dati economici alcuni in ordine al presunto «giro di affari della droga» che coinvolgerebbe il COGNOME, nØ si ipotizza alcuna cifra che da tale attività potrebbe aver ricevuto, nØ tantomeno si indica quanto del presunto guadagno sarebbe stato reinvestito dal predetto nei terreni confiscati.
I giudici del secondo grado, inoltre, avrebbero errato nella valutazione in ordine alla proporzionalità dei redditi della famiglia COGNOME e non avrebbero considerato adeguatamente il finanziamento mediante mutuo ottenuto dai genitori del ricorrente.
Infine, si evidenzia che non sono state debitamente valutate nØ la prima perizia nØ quella integrativa a firma del consulente tecnico di parte, nØ tantomeno si Ł ritenuto di dover attribuire rilevanza e peso a quanto da lui dichiarato durante la sua escussione in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le contestazioni in tema di pericolosità sociale sono estremamente generiche e si scontrano con il dato obiettivo della esistenza di un provvedimento cautelare in cui Ł stata contestata a NOME COGNOME la appartenenza – durante il 2019 – ad una organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Ciò posto, la difesa incentra le doglianze sulla confisca, con particolare riferimento al terreno intestato a COGNOME NOME e COGNOME NOME, acquistato nell’anno 2020.
2. Le censure sono infondate.
Va premesso che il ricorso per cassazione – nel settore delle misure di prevenzione – non consente, come Ł noto, la deduzione del vizio di motivazione ma solo quella della violazione di legge. Da qui la considerazione per cui risulta possibile disporre l’annullamento della decisione quanto ai profili argomentativi – solo in presenza del vizio piø radicale di assenza o apparenza della motivazione (anche soltanto su un punto decisivo della controversia).
Ciò posto va rilevato che la Corte di Appello ha esaminato in modo approfondito e senza vizi in diritto il tema della sproporzione, il che esclude che possa parlarsi di mera apparenza di motivazione.
In particolare sono state oggetto di confutazione specifica (v. pag. 11 e 12 del provvedimento impugnato) le tesi del consulente di parte circa il maggior guadagno correlato alla attività economica svolta dalla Di COGNOME, meramente riproposte nell’atto di ricorso.
Ed ancora va ricordato che a fronte dell’inquadramento soggettivo del proposto in una categoria tipizzata che concerne un delitto produttivo di reddito in concreto (come di certo Ł l’attività realizzata nel campo degli stupefacenti) la confisca di prevenzione non richiede una verifica della entità del reddito illecito prodotto – in rapporto al valore dei beni – essendo, per l’appunto basata sui parametri della disponibilità dei beni e della sproporzione tra reddito e investimenti (non si tratta di confisca ‘nei limiti del profitto accertato’).
Dunque le doglianze difensive, espresse su questo punto, muovono da un erroneo presupposto in diritto, posto che non Ł esatto ritenere che – a fini di confisca – debba esservi una ‘congruenza’ di siffatti valori, come piø volte affermato nelle decisioni di questa Corte di legittimità.
Non Ł necessario, in particolare, che in sede di merito si debba accertare in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni condotta delittuosa, sì da trasformare la confisca di prevenzione in una tipologìa di confisca latamente «pertinenziale» (con limitazione della ablazione al valore dei beni corrispondenti al profitto illecito ricavabile dalle condotte delittuose), posto che una volta stabilita anche la semplice «incidenza» (componente significativa della redditività nel periodo considerato, secondo le indicazioni di Corte cost. n.24 del 2019) del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre a fini di individuazione dei beni confiscabili il «presupposto concorrente» della «sproporzione» tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo.
La confisca di prevenzione, va ribadito, non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente – sul piano logico – di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite).
Ciò perchØ la «sproporzione» di valori, come chiarito in piø arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non Ł che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertamento ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « la circostanza che la sproporzione del valore dei
beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorchØ contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019 .
Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti .
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME