Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3247 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3247 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a BORGIA (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BORGIA (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BORGIA (ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/10/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro, con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di COGNOME NOME e disposta la confisca di società riconducibili al proposto (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), oltre che al coniuge e a COGNOME NOME, e di altri beni immobili, conti correnti e polizze assicurative. In particolare, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale del proposto, formulato ai sensi dell’art. 4 lett. a) d.lgs. 159/2011, in quanto soggetto condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. essendo stato ritenuto intraneo alla ‘ndrangheta ed esponente di vertice della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ . Il giudizio di pericolosità sociale è stato, altresì, perimetrato a partire dall’anno 2004, per un periodo di tempo coincidente con quello della contestazione associativa; quanto ai
presupposti per la misura ablatoria sono stati richiamati gli accertamenti patrimoniali compiuti dalla Guardia di finanza.
Ha proposto ricorso COGNOME NOME, con atto a firma del suo difensore articolato in più motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 27 Cost. e 4 d. lgs n. 159 del 2011, deducendo l’impossibilità di formulare un giudizio di attuale pericolosità sociale del prevenuto in considerazione della restrizione carceraria in atto del medesimo, iniziata dal maggio 2017 e destinata a protrarsi fino al maggio 2029.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione de ll’ art. 24 d. lgs n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. Deduce l’erroneità della ricostruzione del requisito della sproporzione in quanto, in particolare, nel giudizio di sproporzione era stata, pertanto, erroneamente inclusa anche la somma di euro 150.000, ritenuta necessaria per la sopraelevazione dell’immobile, sito in INDIRIZZO, ascrivendola al prevenuto, anche se realizzata dalla figlia NOME che, il 22 giugno 2009, ne aveva ricevuto in donazione il lastrico solare; inoltre, non risulterebbero indicati i criteri utilizzati per l’attribuzione al prevenuto dell’ulteriore esborso di 150.000 euro, ricondotti alle migliorie apportate al piano terra del medesimo immobile, edificato nel 1994 ( come da concessione edilizia) in un periodo non riconducibile alla pericolosità sociale del medesimo prevenuto.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione degli artt. 23, comma 2, d. lgs n. 159 del 2011 e 111 Cost. per il mancato intervento nel procedimento della terza interessata NOME NOME, nonostante le spese per la realizzazione di un immobile di proprietà della medesima sono state incluse nel calcolo della sproporzione reddituale del prevenuto.
2.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell’art. 24 d. lgs n. 159 del 2011, stante l’ errata indicazione dello sbilancio annuale ed il suo illegittimo riporto agli anni successivi (con metodo saldo a scalare), e l’insussistenza di sproporzione. Deduce, in particolare, che la Corte di appello ha erroneamente applicato il metodo di calcolo a scalare (riportando i disavanzi annuali negli anni successivi) e valutato la sproporzione tra redditi leciti ed acquisti basandosi sui parametri RAGIONE_SOCIALE per il calcolo delle spese familiari, disattendendo le prove contrarie fornite dalla difesa; contesta, altresì, l’inclusione del fitto figurativo nella base di calcolo della sproporzione e la mancata considerazione delle entrate realizzate dal prevenuto, nell’anno 2012, attraverso il riscatto di precedente polizza assicurativa.
2.5. Con quinto motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 26 d. lgs n. 159 del 2011, per erronea applicazione dei parametri di intestazione fittizia e del principio di correlazione temporale tra pericolosità sociale e acquisto dei beni. Deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la confisca del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, nonostante costituita nel 1997, ben sette anni prima del momento di inizio della pericolosità sociale del prevenuto, individuato dal Tribunale nel 2004.
6. Sono stati, inoltre, proposti da COGNOME NOME motivi nuovi.
2.6.1. Con primo motivo denuncia violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 159/2011 per impossibilità giuridica di calcolare la sproporzione con spese per opere su beni altrui. Ricollegandosi al secondo e quarto motivo del ricorso originario, deduce che la Corte ha omesso di confrontarsi con l’elemento decisivo costituito dalla mancanza di titolarità del ricorrente sull’area su cui sono state realizzate le opere, il cui costo è stato utilizzato per calcolare la sproporzione; l’immobile di INDIRIZZO n. 22 non appartiene a COGNOME NOME con la conseguenza che il costo delle opere di sopraelevazione su area di proprietà della figlia, eseguite dopo la donazione del 2009, non potrebbe essere ricompreso nel calcolo della sproporzione patrimoniale.
2.6.2. Con secondo motivo denuncia violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 159/2011 per erronea ricostruzione della sproporzione e illegittimo utilizzo del metodo ‘ a scalare ‘ . Ricollegandosi al quarto motivo del ricorso originario , deduce l’ erroneità del metodo del “saldo a scalare” (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 920 del 17 dicembre 2003).
2.6.3. Con terzo motivo denuncia violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 159/2011. Ricollegandosi al quarto motivo del ricorso originario, deduce l’omessa considerazione d i fonte lecita costituita dal riscatto della polizza Alleanza del 1992.
2.6.4. Con quarto motivo, collegato al quinto motivo del ricorso originario, denuncia violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 159/2011 per errata valutazione della sproporzione complessiva e l’o messa considerazione di fonti lecite documentate, utilizzate per le acquisizioni societarie. L’omessa considerazione di tali elementi costituirebbe violazione dell’obbligo di motivazione e impone l’annullamento del decreto impugnato per la parte relativa alla confisca delle società.
Ha proposto ricorso NOME, con atto a firma del suo difensore.
3.1. Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 24 del d. lgs n. 159 del 2011, stante l’applicazione di una presunzione illegittima di intestazione fittizia. Deduce la mancanza di elementi da cui desumere l’ingerenza del proposto nei beni immobili intestati alla ricorrente e confiscati; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente una presunzione di disponibilità dei beni in forza dell’art. 19, comma 3, d. lgs. 159/2011 senza considerare che la sola presunzione di intestazione fittizia è quella prevista dall’art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo; in mancanza di prova del requisito della disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del proposto, deve disporsi la revoca della confisca, essendo la mancanza di motivazione, sul punto, deducibile nel giudizio di legittimità; la ricorrente è intestataria del 20% del capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 1997 al di fuori del perimetro temporale della pericolosità sociale del prevenuto; la medesima, inoltre, ha sottoscritto una polizza del valore di 6.500 euro nel 2012 e non sussiste alcun elemento che possa fare ricondurre il titolo al proposto; il provvedimento impugnato non ha neppure menzionato la consulenza a firma dal geometra COGNOME e non ha considerato che le annualità 2006-2012, nelle quali si è verificato l’acquisto di un terreno al prezzo di euro 18.000, e la stipula di polizze da parte dei coniugi COGNOME, hanno restituito un bilancio positivo. Le parti hanno assolto il loro onere di
allegazione, attraverso l’indicazione di elementi idonei a neutralizzare la ritenuta sproporzione, non considerati dai giudici della prevenzione: in particolare, non si sarebbe tenuto conto dell’accumulo di capitali, già dagli anni ‘ 70, per effetto dell’attività lavorativa svolta da entrambi i coniugi, con redditi significativi pari a circa euro 90.000, dal 1989 al 1996, e della cessione di quote di altra società , da cui era derivata un’entrata di euro 20.658,27; l’utilizzo del metodo ‘ a scalare ‘ avrebbe condotto a risultati fuorvianti, in quanto si era utilizzato il solo dato finale senza rapportarlo ai momenti in cui erano avvenute le singole acquisizioni sospette; la mancata applicazione delle tabelle RAGIONE_SOCIALE, negli annuari denominati ‘misura della povertà assoluta’ attestati sui consumi effettivi puri, aveva parimenti condotto ad una ricostruzione generica dei consumi del nucleo familiare.
4 . Ha proposto ricorso COGNOME NOME.
4.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 23, 24 e 111 Cost. e 23 del d. lgs n. 159 del 2011 , stante l’ omessa valutazione delle prove a discarico ed il rigetto immotivato della richiesta di perizia.
4.2. Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 26 del d. lgs n. 159 del 2011 stante l’ omessa valutazione della propria autonomia gestionale e patrimoniale. Deduce, in particolare, di essere socio della RAGIONE_SOCIALE e socio di maggioranza della società RAGIONE_SOCIALE; di essere amministratore unico di quest’ultima società, dal 2008, con pieni poteri gestionali; di avere acquisito le quote sociali nel 1997, sette anni prima dell’inizio della pericolosità sociale del prevenuto e che le vicissitudini giudiziarie di quest’ultimo non avevano avuto alcuna incidenza sulle società, a conferma della insussistenza di un suo ruolo di dominus occulto.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve e ssere disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Sezione misure di prevenzione della Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, essendo fondato il ricorso di COGNOME NOME, limitatamente alla confisca, e fondati i ricorsi proposti dai terzi COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il primo motivo di NOME NOME è infondato.
1.1. La difesa deduce la mancanza di attualità della pericolosità sociale del prevenuto, in quanto attualmente detenuto e destinato a rimanere in stato di restrizione carceraria fino al maggio 2029, in relazione alla condanna definitiva, a dodici anni di reclusione, per il reato di cui all’art. 416 -bis cod.pen. Sostiene che la pericolosità sociale dovrebbe essere valutata secondo il criterio ‘dell’attualità indispensabile’ e che l’applicazione della sorveglianza speciale in condizioni di restrizione carceraria del destinatario implica una violazione di principi costituzionali e del l’art.
14 comma 2 ter d.lgs. n. 159 del 2011, come desumibile dalle sentenze della Corte Costituzionale, n. 29 del 2013 e n. 62 del 2024. Sotto altro profilo censura che la misura risulterebbe ancorata a condotta lontana nel tempo.
1.1.1 . Entrambe le doglianze sono infondate. Rispetto alla presunta violazione dell’art. 14, comma 2 ter , d.lgs. 159 del 2011, occorre ricordare che non sussiste incompatibilità tra lo stato di restrizione carceraria del proposto (dovuta a misura cautelare o ad espiazione di pena) e l’applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ferma restando la sospensione di questa in costanza della prima e la necessità, ai fini della ripresa del suo decorso, di una rinnovata valutazione sulla attualità della prognosi di pericolosità, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 291 del 2013 (tra le molte, Sez. 1, n. 7307 del 28/01/2014, Fusco, Rv. 259167-01).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 291 del 2013, ha dichiarato illegittimi gli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedevano che « nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura», ritenendo non giustificabile una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosità in quanto in contrasto con la stessa funzione rieducativa del trattamento detentivo. La stessa Consulta, tuttavia, rimetteva all’applicazione giudiziale l’individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale avrebbe potuto essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione .
Con successiva sentenza, n. 162 del 17 ottobre 2024, la Consulta ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2 -ter , d.lag. 159/2011 introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 con previsione di una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell’interessato sia inferiore a due anni – ritenendo che la pericolosità sociale del soggetto interessato deve potere essere sempre rivalutata, anche d’ufficio, dal giudice competen te e che, fino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta deve considerarsi sospesa e le prescrizioni da essa imposte inefficaci. Secondo la Consulta anche una presunzione di persistente pericolosità, collegata ad uno stato di detenzione inferiore ai due anni, risulta irragionevole in quanto non sussiste «alcuna ragione per ritenere che nell’arco di un intero biennio la personalità di un individuo non possa subire significative modificazioni» trattandosi di soggetto «sottoposto a un trattamento che per vincolo costituzionale è finalizzato alla sua rieducazione».
1.1.2. Appare evidente, pertanto, che non è configurabile alcun divieto di applicare una misura di prevenzione nei confronti di soggetto sottoposto a provvedimento restrittivo, cautelare o in espiazione di pena, essendo, piuttosto, il sistema normativo incentrato sul presupposto di tale possibilità, a condizione, tuttavia, che venga rispettata la necessità di una rivalutazione della
pericolosità sociale del destinatario della misura di prevenzione, nel caso di un intervallo temporale fra il momento dell’applicazione della misura e quello della sua esecuzione : il parallelo avvio di un procedimento di prevenzione e di un procedimento penale, per di più legati ad una medesima piattaforma fattuale, e la possibilità che la misura di prevenzione venga applicata a soggetto nei cui confronti sia, contestualmente, posta in esecuzione una pena definitiva, o comunque applicata una misura cautelare custodiale, non comporta alcuna violazione di legge, né implica alcuna violazione del principio sancito dall’art. 27, comma 3, Cost. di finalità rieducativa della pena, trattandosi di evenienza semplicemente derivante dalla riconosciuta autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale.
Le doglianze della difesa prescindono dalle coordinate normative sopra delineate, che lasciano aperta la porta a una verifica della persistenza della pericolosità sociale del prevenuto dopo l’espiazione di pena detentiva, e risultano comunque legate ad una generica doglianza sulla vanificazione della funzione rieducativa della pena, senza individuare alcun possibile e nuovo profilo di illegittimità costituzionale della norma in esame.
1.1.3. Appare, altresì, manifestamente priva di fondamento, nonché generica, l’ulteriore doglianza relativa al fatto che il giudizio di pericolosità sociale risulta essere ancorato a condotta lontana nel tempo. La doglianza non si confronta con la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo cui, ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall’associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall’adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017,Rv. 270319 -01; Sez. 2, n. 17128 del 24/03/2017, Rv. 270068 -01; Sez. 2, n. 18756 del 31/01/2017,Rv. 269742 -01; Sez. 5, n.. 28624 del 19/01/2017, Rv. 270554 -01; Sez. 6, n. 50129 del 11/11/2016, Rv. 268937 -01; Sez. 6, n. 52775 del 10/11/2016,Rv. 268622 -01; Sez. 5, n. 51735 del 12/10/2016, Rv. 268849 -01; Sez. 6 n. 499 del 21/11/2008, dep. 2009 Rv. 242379; Sez. 2 n. 44326 del 11/10/2005, Rv. 232779; Sez. 1 n. 3098 del 19/05/1995, Rv. 201756). Tale orientamento giurisprudenziale valorizza la struttura delle mafie storiche che si caratterizza per il carattere permanente della affiliazione, che può essere rescissa solo in caso di esplicito “recesso”, ovvero di un atto di chiara dissociazione che deve emergere attraverso specifici elementi di prova e che non può essere desunta dal mero decorso del tempo, unitamente alla “inattività” criminale del proposto.
Anche le Sezioni Unite Gattuso ( Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511 -01) hanno affermato che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, qualora sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce
degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.
Rimane, dunque, l’ onere del giudice di compiere l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise ( Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937 -01)
Il provvedimento impugnato risulta avere fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti avendo evidenziato che il prevenuto è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all’articolo 416bis cod. pen. per una condotta posta in essere a partire dall’anno 2004 in permanenza, con un ruolo di preminenza , nell’ambito della ‘ndrangheta , all’interno della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di RAGIONE_SOCIALE; dalla sentenza penale a carico del prevenuto, è emersa l’esistenza di un ‘gruppo NOME ‘, «affermato sul territorio all’esito di un cruento scontro tra gruppi contrapposti» e coinvolto in «fatti legati al tentativo di omicidio dello stesso prevenuto e alla pianificazione di altro attentato ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME soggetti vicini al medesimo clan» (pag.10); le società riconducibili al proposto hanno avuto, alle loro dipendenze, soggetti ( quali Abruzzo, Dimitrov e Varano) coinvolti anche in delitti di sangue compiuti per conto del gruppo criminale. A fronte di tale ricostruzione, che ha evidenziato un ruolo di vertice del prevenuto nell’ambito dell’organizzazione criminale di riferimento – ed in mancanza di elementi di segno contrario (neppure allegati dalla difesa), suscettibili di una diversa valutazione in concreto da cui desumere il venire meno della stabilità del vincolo associativo- la doglianza deve, pertanto, essere respinta.
1.2. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo con cui la difesa ha censurato vizio di motivazione apparente, traducibile in un vizio di violazione di legge.
1.2.1. Occorre considerare che, in tema di misure di prevenzione il sindacato di questa Corte è limitato alla violazione di legge e non per vizi di motivazione. Tuttavia, è configurabile una mancanza di motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisicotestuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME e altri, RV. 21.6665), o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’ iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento sostanziandosi in una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» ( Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, in motivazione); nel medesimo senso è stato affermato che la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della
fattispecie che legittima l’applicazione della misura (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). In conclusione la motivazione deve considerarsi apparente anche quando, pur essendo graficamente esistente, sia del tutto scollegata, per così dire, “pigra” rispetto alle questioni poste dalle parti (sul tema Sez. 5, n. 17175 del 26/01/2024, non massimata; Sez. 6,n . 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100 -01).
1.2.2. Occorre, inoltre, ricordare che la confisca, secondo quanto stabilito dall’art . 24 del d.lgs. 157/2011, è disposta relativamente a beni della persona che non possa giustificarne la legittima provenienza e risulti esserne, anche per interposta persona fisica o giuridica, titolare (o avere la disponibilità), a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito (o alla propria attività economica); oltre che relativamente a beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione delle reiterate attività illecite, consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari. La «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertamento ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza » ( così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019)
1.2.3. Deve, inoltre, ricordarsi che, s econdo l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Montella (Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226492 -01) proprio nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, «il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti»: la circostanza che l’indagine patrimoniale debba essere effettuata per singolo bene, costituisce un’agevolazione per la difesa che, in tal modo, può allegare e documentare la legittima provenienza del denaro servito per acquistarlo, cosa che sarebbe impossibile ove si pretendesse dall’indagato di dimostrare la legittima acquisizione dell’intero suo patrimonio.
Non è corretto, inoltre, al fine di stabilire il criterio della sproporzione, porre a raffronto il valore del bene acquistato in un determinato periodo con il solo reddito prodotto dall’indagato in quello stesso anno di imposta, in quanto ciò impedirebbe all’interessato di dimostrare di avere attinto il denaro dal proprio patrimonio legittimamente accumulato.
In tale prospettiva, si ricorre all’utilizzo di un “metodo a scalare” che valuta la progressione patrimoniale nel tempo, collegandola al periodo di manifesta pericolosità sociale per colpire beni di provenienza illecita o non giustificabile, anche tramite terzi interposti ; ciò anche nell’ottica di agevolare l’interessato ad un eventuale superamento della presunzione ( iuris tantum ) di illecita accumulazione patrimoniale, sulla base di specifiche allegazioni dalle quali possa desumersi la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla scapacità reddituale lecita.
Da quanto sopra considerato deriva la necessità che il decreto di confisca indichi, anno per anno, se sussista, ed a quanto ammonti, una differenza positiva o negativa tra entrate ed uscite nel patrimonio del proposto.
1.2.4. Nella fattispecie in esame non è stato indicato alcun prospetto sinottico da cui desumere il carattere incongruo o sproporzionato degli acquisti effettuati, sui quali è ricaduto il vincolo ablatorio, e tale mancanza si riverbera in un difetto motivazionale che integra una motivazione apparente, meritevole di censura.
La mancanza di una motivazione che dia contezza della ricostruzione della sproporzione, anno per anno, determina la fondatezza del secondo e terzo motivo con cui la difesa si duole dell’errato calcolo della sproporzione per effetto dell’inclusione , fra le uscite, delle spese di realizzazione dell’immobile sito in INDIRIZZO , sia limitatamente al piano terra che in ordine al primo piano per l’importo complessivo di euro 300.000 , in quanto dal provvedimento impugnato non è dato cogliere l’incidenza specifica di tale importo rispetto alla sperequazione reddituale complessiva accertata.
Deduce, inoltre, la difesa che il proposto sarebbe proprietario del solo piano terra costruito al di fuori del perimetro di pericolosità temporale (giusta concessione edilizia del 1994). Relativamente al primo piano deduce essere stato realizzato dalla figlia del proposto, COGNOME NOME (coniugata dal 2002), su lastrico solare ricevuto in donazione dal padre nell’anno 2009. Rispetto a tali censure, specifiche, la Corte territoriale non ha indicato le ragioni per le quali le spese di realizzazione ( o miglioria) del manufatto al piano terra sarebbero riconducibili al periodo di accertata pericolosità sociale del prevenuto; relativamente al fabbricato del primo piano, si è limitata, inoltre, ad evidenziare che, dal confronto delle immagini estrapolate da Google Earth riferite al maggio 2007 e all’aprile 2009, risulterebbe un ‘ ampliamento strutturale ‘ dell’immobile, non definito, tuttavia, in termini concreti, non essendo stato indicato se esso possa essere riferito alla realizzazione della struttura dell’intero primo piano.
Il provvedimento impugnato non ha fornito una reale motivazione neppure rispetto alla doglianza difensiva secondo cui l’immobile sarebbe stato costruito dalla figlia NOME, con
strumenti patrimoniali propri, in epoca successiva alla donazione intervenuta nel 2009, non risultando indicato alcun elemento di valutazione rispetto alla mancanza di autonomia patrimoniale della medesima. Infine, non è chiarito se l’immobile in questione debba ritenersi attratto nel vincolo ablatorio, in quanto l’indicazione della Corte territoriale (che ne ha confermato la confisca, pag. 15) non trova rispondenza nella lettura del provvedimento di primo grado che, nella parte dispositiva, non include il bene nel perimetro della confisca.
1.3. Il quarto motivo è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso.
La difesa contesta infondatamente la valida utilizzazione degli indici RAGIONE_SOCIALE nella ricostruzione del giudizio di sperequazione in quanto, nel valutare la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, è legittimo fare riferimento all’incidenza dei costi di sostentamento del nucleo familiare desunti dalle analisi ISTAT, relative alle spese di mantenimento nella zona interessata, posto che il reddito rilevante al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto va inteso nella redditività netta. Nonostante gli indici ISTAT forniscano un risultato di tipo essenzialmente indiziario, ed anche se la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento, il ricorso alle medie statistiche risulta -in tale ambito -del tutto legittimo, sempre che i contenuti economici non siano ‘smentiti’ nel conc reto ( Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep.2018, in motivazione). Nel caso in esame, le doglianze espresse – in tema di mancata utilizzabilità di tabelle ISTAT ‘ regionali ‘ oltre che relativamente all’ inclusione del fitto figurativo nella base di calcolo della sproporzione – sono generiche non essendo stata spiegata la concreta incidenza di esse nella ricostruzione della sperequazione avendo, peraltro, la Corte territoriale evidenziato che la difesa non ha fornito elementi di segno contrario specifici idonei a dimostrare un tenore di vita tenuto dal proposto e dai suoi familiari ai limiti della ‘ povertà assoluta’ .
Sotto altro profilo, è fondata, invece, la doglianza concernente la mancanza di motivazione in ordine alla provvista collegata al riscatto di una polizza assicurativa BNL, effettuato nel 2012, non risultando articolata alcuna motivazione sulle deduzioni difensive spese sul punto, e non essendo stato indicato se la somma ottenuta dal riscatto sia stata computata ai fini del calcolo di sproporzione reddituale.
1.4. È inammissibile il quinto motivo -con cui la difesa si duole che nel perimetro della confisca sia stata ricompresa una società costituita nel 1997, prima dell’inizio della pericolosità sociale del proposto, la società RAGIONE_SOCIALE con quote sociali suddivise fra il prevenuto, la coniuge e COGNOME– avendo la Corte territoriale espresso motivazione adeguata sul punto, considerando che, a partire dal 2005, si è verificata ‘la massima crescita ed espansione’ della società , attraverso l’utilizzazione strumentale dell’appoggio della consorteria criminale di riferimento. Il dato evidenziato dai giudici di merito, in ordine allo sviluppo patrimoniale della società è, peraltro, solo genericamente contestato, senza fare riferimento ad acquisizioni effettuate in epoca temporale antecedente che debbano essere esclusi dal perimetro della misura.
Sotto altro profilo, sono inammissibili le ulteriori doglianze che sembrano volere escludere dal vincolo della confisca la quota sociale riferibile al COGNOME NOME, in quanto risalente al 1997, dunque ad un momento che si colloca antecedentemente alla confisca, spettando la legittimazione all’impugnazione sul punto solo al COGNOME, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene.
È fondato il ricorso di COGNOME NOME in quanto legato a doglianze sovrapponibili rispetto a quelle espresse nell’interesse del prevenuto, per le quali si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo 1.2. che precede. Le carenze argomentative riscontrate rispetto al prevenuto, in ordine alla mancata esplicitazione delle evidenze acquisite in punto di sperequazione reddituale del nucleo familiare, si riflettono in un vizio di apparente motivazione anche rispetto alla ricorrente. Consegue l’accoglimento del ricorso.
3. Anche il ricorso di COGNOME NOME è fondato.
Premesso che l’azione patrimoniale deve essere rapportata ai beni individuabili nella disponibilità, anche di fatto, del prevenuto, occorre ricordare che, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all’applicazione di misure di prevenzione, incombe sull’accusa l’onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 -01; Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Rv. 283979 -02; Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703 – 01).).
Il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa. Il terzo, infatti, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità; ha un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, attraverso l’indicazione di elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Putignano (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01) «rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l’indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall’accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere» e non sono ammissibili «scorciatoie ed automatismi probatori». L’ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto, in particolare «non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di
avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l’acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l’intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, cit.).
Nella fattispecie in esame, tuttavia gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio di indiretta disponibilità, da parte del prevenuto, dei beni intestati al ricorrente non riescono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominus dei medesimi beni in quanto, al di là del rapporto fiduciario con il proposto evidenziato rispetto alla conduzione di affari illeciti e della frequentazione di ambienti pregiudicati da parte del medesimo ricorrente terzo intestatario, gli elementi valorizzati per dimostrare la fittizietà dell’intestazione delle quote in capo a quest’ultimo sono rappresentati unicamente dal tenore di una conversazione intercettata nella quale il COGNOME, per completare un’ operazione bancaria, ha contattato il prevenuto per riceverne indicazioni. Non risulta fornita alcuna motivazione rispetto alle circostanze specifiche dedotte dalla difesa sulla preesistenza dell’acquisto delle quote sociali da parte del ricorrente, rispetto al momento di inizio della pericolosità sociale del prevenuto, né resa alcuna indicazione rispetto alla mancanza di autonomia reddituale in capo al medesimo tale da radicare la presunzione di fittizia intestazione. Le doglianze difensive sono fondate sul punto e impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, in accoglimento del ricorso di COGNOME NOME, limitatamente alla confisca, e dei ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 25/11/2025
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