Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8050 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di 1. COGNOME NOME, nato a Roma il 22/10/1984 2. NOME, nata a Livorno il 13/03/1985 3. Intesa San Paolo s.p.a. avverso il decreto del 25/06/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore di Intesa San Paolo s.p.a., avv. NOME COGNOME ch ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma,
decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 49804 del 2023 – del decreto della medesima Corte di appello del 13 ottobre 2022, ha parzialmente riformato il decreto del 29 novembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva disposto la confisca, ai sensi degli artt. 20, 22 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, di numerosi beni mobili ed immobili intestati ad NOME COGNOME ed ai suoi familiari, tra i quali la moglie NOME COGNOME e altri prestanome e, per quanto di interesse in questa sede, tra gli altri beni aveva confiscato anche i beni immobili siti in Guidonia Montecelio ed iscritti in catasto al foglio 33, particelle 390, sub. 22 e sub. 71, acquistati da NOME COGNOME e NOME COGNOME
2. Più precisamente, il Tribunale aveva ritenuto NOME COGNOME socialmente pericoloso ai sensi della lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 limitatamente all’anno 2004 ed al periodo dal 2011 al 2017 in quanto dedito al traffico di sostanze stupefacenti e all’attività di autoriciclaggio del risorse economiche ottenute da detta attività mediante il loro reimpiego in altre attività economiche e, Pur rigettando l’istanza di applicazione della misura di prevenzione personele, *aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di numerosi beni intestati al predetto ed ai suoi familiari e prestanome, tra i quali anche i beni immobili sopra indicati.
La Corte di appello di Roma, con decreto del 13 ottobre · 2022, ha confermato integralmente il provvedimento di primo grado; contestualmente è stata dichiarata l’inopponibilità del credito vantato da Intesa San Paolo s.p.a. nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME a titolo di mutuo ipotecario erogato per l’acquisto dei beni immobili sopra indicati, in ragione della sua strumentalità all’attività illecita del proposto.
‘ILa Corte di cassazione, con la sentenza n. 49804 del 2023, ha annullato il decreto della Corte di ‘appello di Roma, limitatamente alla confisca dei predetti be.ni immobili ed allo inopponibilità del . mutuo ipotecario erogato per il loro acquisto, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
In particolare, la Corte di cessazione ha evidenziato che mentre il Tribunale aveva sostenuto che la pericolosità sociale del Del Vecchio era limitata all’anno 2004e al periodo dal 2011 al 2017, la Corte di appello aveva apoditticamente affermato che detta pericolosità doveva ritenersi sussistente ininterrottamente dal 2004 al 2019; ‘senza spiegare da quali elementi probatori fosse stata desunta la pericolosità sociale anche nel periodo dal 2005 al 2011, e ha affermato che tale carenza motivezionale era ‘rilevante, atteso che l’acquisto -dei predetti beni inihnobili era avvenuto nel 2010 e sempre nel 2010 era avvenùta l’erogazione del mutuo lpotecarib ed il Tribunale’aveva giustificato la confisca di ‘tali beni sulla
base della sola sproporzione fra redditi leciti,.ed acquisto, che invece doveva venire in rilievo in un momento successivo rispetto all’accertamento della pericolosità socialeed alla perimetrazione temporale di quest’ultima.
La Corte di cassazione ha pure ritenuto assorbite le ulteriori censure della ricorrente Intesa San Paolo s.p.a. sulla assenza di motivazione circa il nesso di strumentalità tra l’erogazione del mutuo e l’illiceità attività del proposto e cir l’insussistenza della buona fede della banca che aveva erogato il finanziamento.
La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, ha riformato il decreto del Tribunale di Roma escludendo dalla confisca i predetti beni immobili.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la carenza o mera apparenza della motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata a ripetere quanto già affermato dalla Corte di appello per poi affermare apoditticamente che erano stati accertati gli elementi di fatto indicati dalla Corte di cassazione, senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti posti dal Tribunale a base della confisca.
Il Tribunale aveva affermato che con riferimento agli acquisti giustificati con la concessione di un mutuo era necessario allegare anche la capacità patrimoniale del proposto e dei suoi familiari a pagare le rate del mutuo e che i due acquirenti non disponevano di redditi che consentissero loro il rispetto del piano di ammortamento.
Il Tribunale aveva, quindi, pur mantenendo ferma la perimetrazione della pericolosità sociale dall’ottobre 2011 al 2017, disposto la confisca in applicazione della giurisprudenza che afferma che il giudizio sulla correlazione tra la pericolosità sociale del proposto e l’acquisto va condotto con riguardo al tempo di restituzione della somma mutuata e la pericolosità va vagliata con riguardo al periodo lungo il quale si dispiega l’adempimento restitutorio.
La Corte di appello, oltre a non colmare la lacuna rilevata dalla sentenza rescindente nella parte in cui il decreto oggetto di annullamento aveva ritenuto che la pericolosità sociale del proposto si protraesse ininterrottamente dal 2004 al 2019, in modo tale da riconnprendere il 2010, l’anno in cui i beni erano stati acquistati, non si confronta con il decreto di primo grado in cui si evidenzia che i delitti lucrogenetici si collocano in un periodo di poco successivo all’acquisto immobiliare.
Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha fatto pervenire la sua requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che poiché la pericolosità sociale del proposto è stata ritenuta
sussistente solo dal 2011, ossia dopo l’acquisto degli immobili, avvenuto un anno prima, non può procedersi alla loro confisca.
5. Anche il difensore di Intesa San Paolo s.p.a. ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale sostiene che il ricorso è inammissibile, in quanto non ricorrerebbe la mancanza o mera apparenza della motivazione, non essendo di per se stesso illegittimo ricorrere alla tecnica del c.d. «copia e incolla», e quanto alla lacuna motivazionale indicata dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza di annul!amento, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivaz;one consistente nella omessa disamina di punti deCisivi e comunque il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luodo ad una diversa decisione, poiché ciò si.tradurrebbe in una rivalutazione del fatta preclusa in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale, nel disporre la tonfisca dei beni immobili, ha limitato la sussistenza della pericolosità sociale del proposto all’anno 2004 e al periodo dal 2011 al 2017.
Ha poi osservato che l’acquisto dei beni immobili, sebbene ‘avvenuto nel 2010, doveva ritenersi effettuato con risorse provenienti dall’attività illecita de proposto, poiché nel periodo dal 2004 sino al momento dell’acquisto i redditi del proposto e dei suoi familiari ‘non avrebbero potuto consentire il pagamento del prezzo della compravendita.
Ha,’ quindi, evidenziato (vedi pag. 65 della motivazione del decreto del Tribunale) che il pagamento dell’acconto del prezzo di acquisto, pari ad euro 35.000,00, era avvenuto mediante un assegno di euro 5000,00, che dalle indagini risultava non essere mai stato incassato, ed utilizzando uno scoperto di conto corrente di euto 30.000 ;00, ‘mentre per il saldo si era fatto ricorso ad un mutuo di euro 170.000,00; erogato da Banca popolare dell’Etruria e del Lazio grazie a buste paga false ; attesO che in tali documenti si attestava che il rapporto lavorativo era iniziato in data , anteriore a quella di costituzione delle società con le quali il COGNOME e la COGNOME avrebbero instaurato i loro rapporti di lavoro e che i redditi provenienti dal!e medesime società non erano stati inseriti dai preditti nelle loro dichiarazioni dei redditi.
In sostanza, a: momento dell’adquisto non è stata impiegata alcuna somma
proveniente da risorse in precedenza accumulate dal proposto o da quello dei súoi familiari ed il prezzo è stato versato ricorrendo al credito bancario, con conseguente onere degli acquirenti di provvedere successivamente alla restituzione delle somme mes.. ,Se a loro disposizione dalla banca.
Il Tribunale ha avuto cura di evidenziare (vedi pag. 72 della motivazione del decreto del Tribunale) che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217; vedi pure: Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitrce Rv. 273388) che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è -in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare.
Per il Tribunale, quindi, non-rileva la pericolosità sociale del prevenuto prima del 2010, ‘ma quella successiva all’acquisto immobiliare, atteso che è . nel periodo successivo all’acquisto che gli acquirenti hanno rimborsato alla banca le Somme messe a loro disposizione ed utilizzate per’il pagamento del prezzo. ·
– La Corte di appello, con il provvedimento del 13 ottobre 2022 ha motivato la conferma del decreto emesso dal Tribunale asserendo che estendendo la perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto, che sarebbe durata ininterrottamente dal 2004 al 2019, l’acquisto risultava effettuato in un momento in cui il COGNOME doveva già ritenersi socialmente pericoloso, senza tuttavia motivare in alcun modo tale affermazione, tanto che la · Corte di cassazione ha annullato· il decreto della Corte territoriale per essere la motivazione meramente apparente. La Corte di cassazione ha indicato le ragioni per le quali la motivazione doveva ritenersi del tuttò carente segnalando i temi che non risuitavanTaffrontati.
A seguito dell’annullamento il Giudice del rinvio si è limitato a ripercorrere la motivazione addotta dalla Corte di cassazione a giustificazione dell’annullamento con ‘rinvio, per poi aggiungere, in modo apodittico, che gli appelli avverso il provvedimento di primo grado vanno accolti.
In realtà la Corte di appello, a fronte dell’annullamento del precedente provvedimento per carenza di motivazione, avrebbe dovuto nuovamente valutare se le -censure formulate neg;i atti di appello da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il – decreto del Tribunale fossero fondate e per assolvere a tale compito’avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione’della,confisca-,
La motivazione addotta è del tutto carente ed inidonea a far comprendere le ragioni per le quali gli ppelli sarebbei 😮 fondati.
Né a tal fine può ritenersi sufficiente evidenziare che l’acqUi§to dell’immobile · GLYPH ; è avvenuto anteriormente al periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso, atteso che tale circostanza appare priva di rilievo a fronte dai principi di diritto correttamente invocati dal Tribunale.
Ne deriva che anche il provvedimento impugnato in questa sede deve essere annullato, per totale carenza di motivazione, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 16/01/2025.