Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 05JQGFZ ) nato il 01/01/1999
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza emessa 1’11.12.2024, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale cittadino del 25.03.2024, che avev dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990, per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina condannandolo, ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale e negata la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni ventitre di reclusione ed eu 17.733,00 di multa, disponendo altresì la confisca della somma di denaro in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi d’impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla richie assolutoria. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe indicato elemen certi ed univoci per provare la riferibilità dello stupefacente al ricorrente, limitand affermare l’insussistenza di riscontri circa la presenza di terzi nell’abitazione. Sottolin circostanza che l’imputato, al momento del controllo, non disponesse delle chiavi dell’appartamento, formulando ipotesi alternative circa l’appartenenza della sostanza a un altro soggetto.
2.2. Con il secondo motivo, censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. penna. in relazione alla richiest concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli indicati nei motivi di gravame.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. penna. in relazione alla richiesta di revoca della confisca del telefono cellul sostenendo che il cellulare non costituirebbe oggetto pertinente al reato e che il Tribunal aveva disposto la devoluzione all’erario del solo denaro in applicazione dell’art. 240-bis c. così come richiamato dall’art. 85-bis D.P.R. n. 309/90, e non del telefono.
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo, la censura si risolve in una mera richiesta di rivalutazione, i punto di fatto, degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito, inibita in se legittimità. Deve invero rammentarsi che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, sono precluse, in sede di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migl capacità esplicativa (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato la propria decisione, valorizzando elementi fattuali pregnanti, quali la pacifica dimora dell’imputato nell’abitazi ove è stato rinvenuto lo stupefacente; l’assenza di riscontri circa la presenza di terzi sogg cui poter ascrivere la detenzione della sostanza; la collocazione parziale dello stupefacente e
del materiale da confezionamento sul tavolo della cucina, in posizione tale da renderne impossibile l’ignoranza da parte dell’imputato; la presenza di un bilancino di precisione nel camera da letto; la dedizione dell’imputato ad attività di spaccio, desumibile dai plur precedenti, dalle frequentazioni e dal possesso di denaro contante privo di giustificazione.
L’argomento difensivo concernente la mancanza di chiavi dell’appartamento, già vagliato dai giudici di merito, è stato adeguatamente confutato mediante considerazioni logiche, attinenti al possibile interesse dell’imputato a non farsi trovare in possesso delle stesse in c di controlli di polizia.
3.2 n secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. n. 43952 del 13/04/20:17, COGNOME, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sente numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti d comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando sia i precedenti dell’imputato, che denotano la sua perdurante dedizione ad attività di spaccio, sia la sua condotta non collaborativa durante l indagini, sia l’assenza di specifici elementi positivamente valutabili, con argomentazioni immun da vizi di logicità.
3.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, concernente la confisca de telefono cellulare. La sentenza impugnata ha correttamente disposto il mantenimento della confisca del dispositivo, applicando i principi affermati in materia di confisca di cui all’a bis D.P.R. n. 309/1990, che consente, nei confronti dei soggetti condannati per i reati di c all’art. 73, comma 1, del medesimo decreto, anche la confisca di denaro, beni e altre utilità cui il condannato non possa giustificare la provenienza. La Corte territoriale ha motivato propria decisione evidenziando il valore economico del telefono – un iPhone di ultima generazione, di recente immissione sul mercato e di rilevante valore commerciale – nonché l’incompatibilità di tale bene con le condizioni reddituali dell’imputato, sprovvisto di qualsi lecita fonte di reddito, elementi che legittimamente conducono a ritenere che il dispositivo s stato acquistato con i proventi dell’attività di spaccio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il consigliere estensore
GLYPH
il Presidente