Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16627 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Albania il 10/04/1980 avverso l’ordinanza del 27/05/2024 della Corte d’appello di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze, provvedendo in sede di opposizione avverso il provvedimento in data 29 febbraio 2024 di confisca nei riguardi di NOME COGNOME di tre telefoni cellulari e della somma di denaro di 23.000,00 euro, siccome cose costituenti corpo del reato, ha confermato tale statuizione.
A ragione della decisione ha richiamato le imputazioni elevate all’opponente, riguardanti i reati d’importazione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente per i quali egli era stato condannato con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 28 febbraio 2022, divenuta cosa giudicata, e ha ritenuto: i) quanto ai telefoni cellulari, che risultava che l’imputato mantenesse i contatti per l’attività illecita tramite sms e conversazioni telefoniche; ii) quanto al denaro, che la condotta di cessione di sostanza stupefacente contestata giustificasse l’applicazione della confisca ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante il periodo di quasi due anni trascorso tra i fatti e il sequestro, avuto riguardo alle non floride condizioni economiche del condannato, ai quantitativi considerevoli di stupefacente oggetto di acquisto e all’assenza di prova che il denaro rinvenisse dall’attività commerciale di rivendita di auto di cui egli era titolare.
Ricorre per cassazione COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. COGNOME e deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.
Quanto alla confisca della somma di denaro, il ricorrente lamenta che il Giudice dell’opposizione non avrebbe fornito alcuna dimostrazione circa l’esistenza del nesso pertinenziale
tra il denaro (sequestrato nel 2019) e il reato (commesso tra il 2015 e il 2017), avendone affermato la sussistenza con una motivazione puramente meramente assertiva e che avrebbe il dato che il condannato, quale amministratore dell’attività commerciale di rivendita RAGIONE_SOCIALE, poteva giustificarne il possesso della stessa attraverso la documentata attività lavorativa.
Rileva, inoltre, che ove il provvedimento di confisca fosse stato adottato ai sensi degli artt. 73 comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non si sarebbe tenuta in adeguata considerazione nØ l’epoca della commissione dei reati, antecedente all’entrata in vigore di della norma, nØ la giurisprudenza di legittimità che richiede anche per tale ipotesi di confisca la prova del nesso di pertinenzialità della res con il reato per cui Ł condanna.
Analoghe considerazioni in punto di motivazione apparente e assertiva sono svolte relativamente alla confisca dei telefoni cellulari.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 20 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito.
Quanto alla somma di denaro sequestrata, la motivazione del Giudice dell’esecuzione riportata in premessa costituisce applicazione della disciplina degli art. 240 cod. pen. e 73 comma 7bis d.P.R. n. 309 del 1990.
L’art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che Ł costituito dal lucro, cioŁ dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264941-01). ¨ pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioŁ profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.
L’art. 73, comma 7-bis d.PR. n. 309 del 1990, prevede che, «nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, Ł ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non Ł possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».
Correttamente il Giudice dell’esecuzione ha confermato la sicura sussistenza del nesso pertinenziale tra il denaro oggetto del provvedimento ablatorio e le imputazioni per cui Ł condanna, ovverosia i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 199, chiarendo – con motivazione scevra da fratture logiche – che i quantitativi di volta in volta commerciati dall’imputato erano nella misura di chilogrammi, che questi non aveva entrate economiche tali da giustificare il possesso della somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, infine che riposava sulla sola parola di NOME che essa derivasse da fonte lecita (attività di commercio in autoveicoli).
A diverse considerazioni deve, invece, pervenirsi per i telefoni cellulari per i quali, trattandosi d’ipotesi di confisca facoltativa, l’accusa avrebbe dovuto fornire la prova che si trattava esattamente di quelli utilizzati per l’illecito traffico.
Ciò che non Ł avvenuto, così come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato,
laddove – a fronte di una precisa censura difensiva secondo la quale gli apparecchi utilizzati per le conversazioni illecite erano identificati da codice IMEI e PIN affatto diversi da quelli, Samsung e RAGIONE_SOCIALE, oggetto di confisca – la Corte di appello si Ł limitata replicare la generica e non concludente circostanza di fatto che risulterebbe dalla sentenza di condanna che NOME mantenesse i contatti per l’illecita attività, oltre che tramite servizio di messaggeria BB messenger (in uso esclusivo dei telefoni Blackberry), «anche tramite sms e servizio di telefonia», senza tuttavia svolgere alcuna precisazione relativa ai codici identificativi dei relativi apparecchi, al fine di affermarne la sicura pertinenzialità con i reati attribuiti al ricorrente.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata limitatamente alla restituzione dei telefoni cellulari, mentre il ricorso dev’essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, di cui dispone la restituzione all’avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME