Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il 04/03/1965
NOME nato a MESTRINO il 04/08/1959
avverso la sentenza del 04/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova, ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione ai reati di riciclaggio lo rispettivamente ascritti, disponendo la confisca, anche per equivalente, delle somme di denaro dì provenienza illecita confluite sui conti correnti degli imputati, fino alla concorrenza di quanto individuato nelle imputazioni con riguardo a ciascun reato, ritenendosi dette somme quale profitto e/o prodotto di essi.
In particolare, è stata disposta la confisca di:
euro 30.460,00, in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo G contestato a COGNOME NOME;
euro 103.362,24, in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo H contestato
a COGNOME Paolo;
euro 30.669,60, in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo I contestato a NOME Libera.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca per equivalente, avendo il GUP adottato una motivazione solo apparente al fine di giustificare il provvedimento ablativo in termini quantitativamente diversi da quelli che avevano formato oggetto dell’accordo tra le parti, che prevedeva la confisca soltanto della somma residuata sul conto corrente degli imputati all’esito della retrocessione al dante causa del resto del danaro, tale essendo la misura del profitto dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, proposti per motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.
1.1. In punto di diritto, deve darsi continuità al principio, già richiamato d provvedimento impugnato, secondo cui, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore del somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto (in motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell’attività illecita in si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648quater, comma primo e secondo, cod. pen.) (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131).
Nello stesso senso, Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323-01-02, secondo cui, costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative altera modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali.
In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.
1.2. Nel caso in esame, i ricorrenti non contestano l’ablazione, da loro stessi richiesta ed inserita nell’accordo tra le parti, delle somme residuate sui conti correnti di loro pertinenza, certamente qualificabili e qualificate come profitto dei reati di riciclaggio, in quanto costituenti il vantaggio economico diretto ricavato dai delitti.
Alla stessa stregua – e, cioè, quale profitto dei reati – devono essere considerate le somme di denaro che gli indagati avevano prelevato dai loro conti correnti e utilizzato personalmente senza prova alcuna di retrocessione al Fontana.
Quanto alle somme che i due ricorrenti avevano ritrasferito a quest’ultimo soggetto autore del reato presupposto a quelli di riciclaggio, il quale aveva accreditato le somme illecitamente ricavate sui conti correnti degli indagati, allo scopo di ottenerne la cosiddetta “ripulitura” tipica del riciclaggio – le censure difensive si rivelano infondate, posto che tali somme, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, devono ritenersi prodotto del reato di riciclaggio e, dunque, da sottoporre a confisca, eventualmente per equivalente, ai sensi dell’art. 648-quater cod.pen., la cui natura obbligatoria, proprio perché tale, prescinde dall’accordo delle parti sul punto e può essere disposta indipendentemente da esso e senza alcuna interferenza sulla validità generale della pattuizione, che rimane ferma (in questo senso, argomenta da Sez. 5, Sentenza n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282541 – 01; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255160 – 01; cfr. pure Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, COGNOME, Rv. 239835 – 01).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28.01.2025.