Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18266 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 3193/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Potenza il 04/09/1964
avverso la sentenza del 29/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza di applicazione della pena del 29/10/2024, emessa nei confronti di NOME COGNOME disponeva la confisca per equivalente del prodotto del reato di riciclaggio di cui al capo 24) fino alla concorrenza del valore di euro 1.999.635,54.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione o erronea applicazione dell’art. 648-quater cod. pen. sotto il profilo dell’illegalità della confisca. Rileva che il giudice Ł incorso in errore nel determinare le somme sottoponibili a confisca, avendo ritenuto suscettibile di ablazione, in quanto prodotto del riciclaggio, l’intero ammontare degli importi illeciti ricavati in virtø della commissione di altri reati da differenti società e trasferiti successivamente sul conto corrente de La Piramide, ente riconducibile all’odierno ricorrente; che, invero, la giurisprudenza di legittimità circoscrive il profitto del reato di riciclaggio all’utile effettivamente conseguito dal riciclatore, non potendo quest’ultimo rispondere di tutta la somma riciclata, in quanto si finirebbe con il sanzionarlo per un profitto di cui non ha mai goduto.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l’omessa motivazione della sentenza in punto di confisca, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Dopo aver premesso che, qualora la sentenza disponga una misura di sicurezza estranea all’accordo tra le parti, la relativa statuizione Ł impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, secondo il principio di
diritto affermato da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348 – 01, osserva che il giudice ha completamente omesso di dar conto delle ragioni che lo hanno portato a confiscare l’intera somma di euro 1.999.635,54 solo all’odierno ricorrente, che concorre nel reato con l’altra amministratrice di fatto della società, NOME COGNOME; che tale statuizione si pone in contrasto con quanto risulta dalla informazione provvisoria della recente sentenza delle Sezioni Unite del 26/09/2024, ric. COGNOME, secondo la quale in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca Ł disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito e, qualora non sia possibile individuare la quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali; che, nel caso di specie, il giudice ha omesso di individuare il profitto lucrato dal COGNOME e, in subordine, di applicare il criterio sussidiario di ripartizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, respinto.
1.1. Il primo motivo Ł destituito di fondamento.
Ed invero, il Giudice per le indagini preliminari non ha confiscato il profitto del riciclaggio ma espressamente il prodotto dello stesso, vale a dire tutta la somma che l’odierno ricorrente ha riciclato tramite la società RAGIONE_SOCIALE a lui facente capo.
In proposito, il Collegio intende dare continuità a quell’orientamento secondo il quale, in tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., Ł suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 – 01; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 – 01); con l’ulteriore precisazione che devono qualificarsi come prodotto del reato di riciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 02).
Tale conclusione Ł in linea con la giurisprudenza comunitaria e con la genesi dell’art. 648quater cod. pen., che affonda le radici nella normativa convenzionale e eurounitaria, la quale individua nelle misure ablatorie e di definitiva sottrazione dei proventi delle forme piø gravi di criminalità uno strumento imprescindibile per prevenire dette manifestazioni delittuose. In particolare, il «quadro delle norme sovranazionali indica in modo espresso la necessità che la sottrazione alla criminalità dei risultati dell’attività delittuosa, specie ove attuata mediante strumenti di ‘ripulitura’, sia resa effettiva attraverso l’adozione delle misure di ablazione patrimoniale che devono avere ad oggetto non solo i vantaggi economici derivati, in via diretta o mediata, dai reati posti a monte rispetto all’attività di riciclaggio lato sensu, ma anche tutto ciò che formi oggetto della fasi successive di reinvestimento o trasformazione dei proventi della pregressa attività delittuosa. In ragione di questa specifica direttiva legislativa sovranazionale, l’oggetto della confisca prevista in relazione ai delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio dall’art. 648 quater cod. pen. deve essere interpretato come riferito ad un concetto piø ampio rispetto a quello tradizionalmente ricevuto nella nostra tradizione giuridica, per assicurarne le finalità» (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.). Orbene, lo «strumento interpretativo per assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei va
individuato nel comprendere il risultato dell’attività riciclatoria alla luce della nozione di ‘prodotto’ dei reati previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1. cod. pen.», nei termini sopra specificati (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.).
Nel caso di specie, la somma di euro 1.999.635,54 rappresenta il prodotto del reato di cui al capo 24), per cui Ł stato legittimamente confiscato.
1.2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Deve, invero, osservarsi che lo stesso difensore a pag. 2 del ricorso ha evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen. solo nei confronti del COGNOME, ritenendo che l’odierno ricorrente fosse l’unico soggetto dotato di poteri decisionali all’interno della società RAGIONE_SOCIALE, respingendo la richiesta nei confronti dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo qualificato come mero prestanome. Dunque, del tutto inconferente nel caso di specie Ł il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, esclude ogni forma di solidarietà passiva, qualora piø persone concorrano nel reato, mancandone il presupposto.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME