Confisca per riciclaggio: la Cassazione delinea i confini tra prodotto e profitto del reato
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25777/2025, offre importanti chiarimenti in materia di confisca per riciclaggio, affrontando un complesso caso legato alla trasformazione e commercializzazione illecita di metalli preziosi. La pronuncia si sofferma su aspetti procedurali, come la competenza territoriale, e sostanziali, definendo con precisione l’oggetto della confisca prevista dall’art. 648-quater del codice penale.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un’indagine su un gruppo di persone accusate di aver posto in essere un articolato sistema di riciclaggio. L’attività consisteva nell’acquistare oro da canali illeciti non tracciati, per poi trasformarlo (attraverso fusione e affinazione) e reintrodurlo nel mercato legale sotto forma di lamine e lingotti, avvalendosi di documentazione fittizia per mascherarne l’origine delittuosa.
Condannati in primo e secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui l’incompetenza territoriale del Tribunale, l’insussistenza del reato di riciclaggio per mancanza del reato presupposto e, soprattutto, l’illegittimità della confisca dell’intero quantitativo di metallo sequestrato.
La questione della competenza territoriale
La difesa sosteneva che il processo si sarebbe dovuto tenere presso un altro tribunale, luogo in cui si sarebbe consumato il primo atto della catena criminale. La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha respinto questa doglianza. Ha chiarito che, in casi di reati complessi e frammentati sul territorio nazionale come il riciclaggio, la competenza si radica secondo le regole generali e non può essere messa in discussione da eventi successivi, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis. L’incertezza sul luogo del primo atto consumativo, inoltre, giustificava l’applicazione dei criteri suppletivi previsti dal codice di procedura penale.
La distinzione tra vendita ‘in nero’ e riciclaggio
Un altro punto cruciale del ricorso riguardava la natura stessa del reato. Secondo gli imputati, le operazioni contestate non integravano il riciclaggio, ma al massimo una vendita ‘in nero’ finalizzata all’evasione fiscale. La Corte ha rigettato tale tesi, evidenziando come le attività poste in essere andassero ben oltre la semplice irregolarità fiscale. La trasformazione fisica del metallo, la creazione di una giacenza contabile fittizia e l’uso di documentazione falsa erano tutte operazioni finalizzate a un unico scopo: ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oro, elemento che costituisce il cuore del reato di riciclaggio.
L’interpretazione estensiva della confisca per riciclaggio
La parte più innovativa della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 648-quater c.p. La difesa lamentava che la confisca fosse stata erroneamente disposta sull’intero metallo prezioso, anziché limitarsi al solo ‘profitto’ conseguito.
La Cassazione ha invece stabilito che, in tema di confisca per riciclaggio, l’ablazione deve riguardare non solo il profitto, ma anche il ‘prodotto’ del reato. In questo contesto, il ‘prodotto’ è rappresentato proprio dai beni che hanno subito il processo di ‘ripulitura’. Pertanto, l’intero quantitativo di oro trasformato e immesso nel mercato è stato correttamente considerato oggetto di confisca diretta, in quanto costituisce il risultato materiale dell’attività riciclatoria.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la normativa europea e la ratio della legge, che mirano a sottrarre alla criminalità ogni risultato derivante da attività illecite. L’interpretazione estensiva della nozione di ‘prodotto’ del reato è funzionale a rendere la misura ablativa uno strumento efficace per prevenire e reprimere manifestazioni delittuose gravi. Confiscare solo il guadagno netto e non il bene ‘ripulito’ vanificherebbe lo scopo della norma. Per la maggior parte degli imputati, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti generici e ripetitivi delle argomentazioni già respinte in appello. Tuttavia, per un’imputata, la Corte ha annullato la sentenza con rinvio, ravvisando un difetto di motivazione circa il suo effettivo contributo causale alla realizzazione del reato.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di riciclaggio. Ribadisce che le operazioni volte a mascherare l’origine illecita di un bene integrano pienamente questo grave reato, distinguendolo nettamente dalle mere violazioni fiscali. Soprattutto, fornisce un’interpretazione chiara e netta sulla portata della confisca per riciclaggio, affermando che essa può e deve colpire l’intero bene che è stato oggetto dell’attività di ‘ripulitura’, in linea con le direttive sovranazionali volte a contrastare efficacemente la criminalità economica.
Cosa si intende per ‘prodotto’ del reato ai fini della confisca per riciclaggio?
Secondo la sentenza, il ‘prodotto’ del reato di riciclaggio non è solo il profitto (l’utile economico), ma include l’intero bene o valore che è stato oggetto dell’attività di trasformazione e ‘ripulitura’. Nel caso di specie, l’intero quantitativo di oro lavorato è stato considerato il prodotto del reato e quindi confiscabile.
Una vendita ‘in nero’ può essere considerata riciclaggio?
No, se si limita a una mera violazione fiscale. Tuttavia, la sentenza chiarisce che quando alla vendita si accompagnano operazioni complesse (come la trasformazione fisica del bene e la creazione di documentazione fittizia) finalizzate a ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa, si configura il più grave reato di riciclaggio.
Come viene determinata la competenza territoriale se un reato è commesso in più luoghi?
La Corte ha ribadito che la competenza si determina sulla base delle regole stabilite dal codice di procedura penale al momento dell’esercizio dell’azione penale. Secondo il principio di perpetuatio jurisdictionis, eventi successivi (come la separazione delle posizioni processuali) non possono modificarla. In caso di incertezza sul luogo del primo atto, si applicano i criteri suppletivi previsti dalla legge.