Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25777 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il 05/01/1978
COGNOME NOME nato a Portici il 03/01/1947
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il 07/03/1975
COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il 28/06/1977
COGNOME NOME nata a Portici il 08/02/1972
avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di COGNOME e il rigetto degli altri ricorsi; uditi i difensori, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/10/2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 26/05/2020, che aveva condannato – tra gli altri – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro ascritti, i) dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui al capo E), riqualificato l’acquisto “infra-gruppo” di 14 kg. di oro puro nell’ipotesi di
all’art. 648 cod. pen. ed in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 4 le 2000, perché estinti per prescrizione, li) revocava la confisca limitatamente a tale quantitativo di oro e iii) rideterminava la pena in relazione al reato di cui all’art. 648-bis di cui al capo E), iiii) confermando nel resto la sentenza impugnata.
Gli imputati, a mezzo dei difensori, hanno interposto un comune ricor per cassazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME concorrenti nel riciclaggio di cui al E) e residenti in luogo diverso rispetto agli odierni ricorrenti, avevano opta il rito abbreviato, essendo stata riqualificata la loro condotta nel ricettazione, su richiesta dello stesso Pubblico Ministero; che la Corte di a ha, invece, richiamato il principio della perpetuatio jurisdictionis per respingere l’istanza difensiva, ritenendo ininfluenti sulla competenza per terri successivi eventi istruttori o decisori; che, in tal modo, ha omesso di confro con la circostanza che la sola lettura del capo di imputazione avrebbe consen di comprendere che i due coimputati, risultando essere meri acquirenti di met preziosi, avrebbero dovuto rispondere di ricettazione e non di riciclaggio; dunque, non vi erano ostacoli per l’applicazione del criterio residuale all’art. 9 cod. proc. pen. per determinare il giudice territorialmente compet conoscere della vicenda per cui si procede.
2.2. Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis nonché omessa motivazione. Osservano che la Corte di merito ha dato per certa la provenienza illecita del metallo prezioso trattato, omettendo di indica elementi di prova che potessero consentire di individuare, quantomeno nella s tipologia, il reato presupposto del riciclaggio e che la trasformazione del m prezioso – operazione di per sé del tutto legittima – fosse destin occultarne la provenienza illecita; che, invero, al più, nel caso di spec ravvisarsi una vendita “in nero” – tenuto conto della irregolarità dei docu contabili idonei a giustificare fisicamente il trasferimento del bene – finali eludere il versamento delle imposte dovute, violazione per cui è prev unicamente una sanzione amministrativa; che, del resto, già la sentenza primo grado dà atto dell’assenza di prova sia del reato presupposto, che di q contestato, laddove si limita a far riferimento ad elementi fortemente indi della provenienza delittuosa del metallo acquistato dagli imputati, che invece sintomatici di una vendita “in nero”; che il teste di polizia giud escusso in dibattimento ha specificato che non sono stati effettuati accerta in ordine ai canali di provenienza del metallo prezioso successivame commercializzato dagli odierni ricorrenti; che i giudici di appello sono incorsi anche in un travisamento per omessa valutazione di un elemento di prov decisivo, con riferimento alla valutazione della capienza di oro suffici giustificare la cessione in favore del COGNOME, avendo ritenuto che la giudiziaria avesse attestato che la RAGIONE_SOCIALE aveva solo formalmente oro in giacenza; che, invece, dal verbale del 07/08/2012 risulta la predetta società risultava avere contabilmente la disponibilità in car quantitativo di oro puro oggetto della cessione in favore della socie
RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE
2.3. Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, l b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. travisamento per omessa motivazione. Rappresentano che entrambi i giudici d merito hanno omesso di indicare gli elementi di prova che consentono affermare che il metallo, oggetto delle singole transazioni, fosse preventivamente manipolato e trasformato, al fine di occultarne la presu (perché non provata) illecita provenienza; che, in particolare, con riferi all’elemento soggettivo non hanno indicato gli elementi da cui desumere c non solo l’oro ed il metallo in sequestro fossero di provenienza illecita, m ricorrenti ne fossero consapevoli, tanto da ostacolarne l’accertamento attra la successiva manipolazione e trasformazione; che, analogamente, quant all’elemento oggettivo del reato, non hanno indicato gli elementi di prova consentano di affermare che il metallo prezioso fosse stato preventivame manipolato e trasformato.
2.4. Con il quarto motivo si dolgono della violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. riferimento alla omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze difens Evidenziano che la difesa aveva specificamente contestato l’interpretazione alle conversazioni intercettate e la valutazione parziale delle dichiarazi coimputato NOME COGNOME avendo considerato solo l’ammissione di responsabilità, trascurando quella parte in cui aveva offerto spiegazioni id legittimare le condotte ascritte agli odierni ricorrenti, in relazione alle difficoltà di fornire nella immediatezza informazioni precise sulla proveni dell’oro sequestrato; che la Corte territoriale si limitava ad as l’infondatezza dei rilievi difensivi alla luce delle risultanze del verbal dalla Guardia di Finanza il 18/09/2012, relativo alla giacenza solo for dell’oro nei depositi della RAGIONE_SOCIALE, di fatto ignorando sia le articolate doglianze difensive, che l’intero contenuto di detto verbale, d evince che le irregolarità riscontrate erano relative ai documenti di traspor cui al più avrebbero potuto integrare illeciti fiscali; che, anche con rif alla denunciata distinzione irrituale in quattro categorie delle ipotesi di ri di cui al capo E), operata dal Tribunale, che si era tradotta in una qualificazione giuridica di alcune delle condotte contestate, pur a front solo reato addebitato, la Corte territoriale non si è confrontata con le do difensive, limitandosi a condividere le argomentazioni del primo giudice.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. p riferimento alla posizione di NOME COGNOME Rileva la difesa che quest’ultim
compare nelle intercettazioni agli atti, per cui non è dato sapere quale cont causale abbia fornito alla realizzazione del reato di riciclaggio; che, dun sentenza è silente sul punto.
2.6. Con il sesto motivo eccepiscono la violazione dell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 -quater cod. pen. Osservano che la Corte territoriale ha errato nel disporre la confisca con riferimento a metallo oggetto del riciclaggio, invece che limitarla alla sola parte costit prodotto o il profitto del reato, errore reiterato nel disporre, nel caso di rinvenimento di tali beni, la confisca per equivalente; che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la confisca di valore, avendo sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitt reato, travalicando in caso contrario il confine della pena illegale; che, una cosa è il prodotto, il profitto o il prezzo del reato ed altra cosa riciclato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, non è consen perché reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di appello affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, correttamente escluso che, nel caso di specie, dalla lettura del c imputazione – che è l’unico parametro cui far riferimento per la determinaz della competenza territoriale – si potesse affermare con certezza che il segmento della condotta del riciclaggio contestato sub E) fosse stato posto in essere in Marcianise, come ritiene la difesa, tenuto conto che tale circostan stata fermamente contestata dal Pubblico Ministero e che non vi erano elemen ulteriori di valutazione; che tanto trova conferma nel dato per cui il ricicl discorso risulta contestato come consumato attraverso numerosi e progressi segmenti di condotta, posti in essere da plurimi soggetti, concorrenti ai dell’art. 110 cod. pen., che hanno apportato il loro contributo in tempi e diversi del territorio nazionale, nonché attraverso plurime operazioni, che coinvolto diverse persone in qualità di acquirenti e venditori del metallo pre in un arco temporale di circa otto mesi; che nemmeno potesse trova applicazione il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 2, cod. pro invocato dalla difesa, in quanto risultavano coimputati, quali concorrent reato di cui al capo E), NOME COGNOME e NOME COGNOME, residenti in un circondario diverso rispetto a quello degli odierni ricorrenti; che la compe
determinata a seguito dell’esercizio dell’azione penale, non potesse e condizionata dalla successiva separazione delle posizioni processuali coimputati, definite con rito alterativo, che aveva portato alla condann Migliori e del COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., nono richiesta di condanna per il COGNOME fosse stata per il delitto di ricic differenza di quanto ha affermato la difesa). Dunque, i giudici di merito h fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Cor legittimità, secondo il quale le valutazioni in punto di competenza per terr vanno effettuate allo stato degli atti, tenuto conto della collocazione delle questioni nell’ambito della fase degli atti preliminari al dibattimento (ai s combinato disposto di cui agli artt. 21, comma 2 e 491, comma 1, cod. pro pen.), che preclude qualsiasi previa istruzione o allegazione di prove a sos della proposta eccezione (Sez. 2, n. 22053 del 18/04/2023, Romano, i motivazione; Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 – 01).
Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sent impugnata, che non presenta i vizi dedotti, il motivo si limita a rei sterilmente le stesse doglianze già avanzate con l’appello, misurandosi sol apparenza la decisione della Corte territoriale.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esamina ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/202 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
1.2. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso – ch essere tutti relativi alla configurabilità del reato di riciclaggio, posso trattati congiuntamente – reiterano le medesime doglianze proposte con l’att appello, in relazione alla ritenuta insussistenza del reato presupposto e, d del riciclaggio, rispetto al quale sarebbero altresì carenti entrambi gli e costitutivi del reato, quello oggettivo e quello soggettivo. Si osserva in pr che entrambi i giudici di merito hanno dato ampiamente conto dell’ille provenienza del metallo, poi trasformato dalla RAGIONE_SOCIALE, anche con l’aiuto di NOME COGNOME e ceduto alla RAGIONE_SOCIALE di Civitella Val di Chiana, amministrata dal COGNOME, evidenziando che il metallo prezioso stato acquistato attraverso canali illeciti non tracciati, specialmente per i del banco “compro oro” sito in Napoli al INDIRIZZO e facente capo alla Italiana
RAGIONE_SOCIALE che di tanto si aveva una prima evidenza già a partire da 05/05/2012, quando veniva intercettata una conversazione tra NOME COGNOME ed il COGNOME, in cui il primo avvisava il secondo che, dopo aver fuso 10 k rottame di oro, glielo avrebbe consegnato per l’affinazione: tale circost stata confermata anche dal COGNOME nel corso del giudizio di primo grado; ulteriori quantitativi non tracciati di oro da trasformare, nella misura di di 5 kg., entravano nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE in data 08/05/2012 e 20/06/2012; che le fatture prodotte dalla difesa nel tentati giustificare la legittima provenienza di tali quantitativi di oro erano inco rispetto alle operazioni di trasformazione risultanti dalle convers intercettate; che dal sopralluogo effettuato in data 18/09/2012 presso la RAGIONE_SOCIALE emergeva che prima del 07/08/2012, data della cessione degli oltre 14 kg. di oro al COGNOME, la società cedente dal punto documentale aveva oro in giacenza sufficiente per la cessione effettuata; tuttavia, tale giacenza doveva ritenersi del tutto fittizia, in quanto era i della febbrile attività di falsificazione della documentazione di traspo metallo prezioso verso la RAGIONE_SOCIALE. di 4.5 kg. di oro puro proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE e di 7,647 kg. di oro puro provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, apparentemente avvenuto in data 06/08/2012, cioè appena il giorno prima della cessione al COGNOME (di si attività la sentenza impugnata tratta diffusamente alle pagine da 65 ricostruendone minuziosamente tutti i vari passaggi); che, dunque, i ricorre cui si discute avevano fatto figurare in giacenza nei depositi della RAGIONE_SOCIALE oro di provenienza lecita che nella realtà non c’era.
Dato conto della provenienza illecita del metallo prezioso, la C territoriale ne ha poi ricostruito le attività di trasformazione, concretizza fusione dell’oro e nel successivo affinamento e, infine, nella cessione d puro in tal modo ottenuto sotto forma di lamine e lingotti, privi pe prescritto marchio di identificazione. Del resto, risulta dagli atti che la RAGIONE_SOCIALE non possiede lo status di assegnatario del marchio, necessario per porre in essere l’attività di commercio all’ingrosso di preziosi allo stato di materia . prima (banco metalli), per cui non poteva né acquistare, né cedere la materia prima sequestrata il 07/08/2012.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata motivazione in ordin rilievi difensivi, con particolare riferimento all’esame delle dichiaraz COGNOME ed all’interpretazione delle conversazioni intercettate, si osserva tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indic emergenze processuali determinanti per la formazione del propr convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico
condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una sp deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivaz complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplic confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficient ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale dedu senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/ dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). Nel caso di specie, la ricostruzione vicenda che qui occupa, operata dai giudici di merito, risulta completa, lasci agevolmente comprendere le ragioni per cui gli elementi evidenziati dalla dif siano stati ritenuti nninusvalenti rispetto al resto delle emergenze processu particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la fittizietà della docume attestante la formale giacenza dell’oro nel deposito della società vendit l’assoluta inconferenza dell’altra documentazione contabile prodotta, nonch circostanza che l’irregolarità dei documenti di trasporto era funzionale a l’apparente giacenza di metallo prezioso preesistente alla cessione al Vale camuffandone la provenienza illecita. Quanto, poi, alla contestata divisio quattro categorie delle ipotesi di riciclaggio sub E), i giudici di merito hanno considerato i diversi quantitativi di oro oggetto delle singole transazion elemento distintivo su cui hanno fondato le loro determinazioni.
A fronte dei dati evidenziati, risultano pienamente configurati gli elem oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio contestato: quanto al p l’attività di trasformazione posta in essere, sviluppatasi in più fasi consentito di trasformare rottami d’oro in lingotti e lamine d’oro puro, cost all’evidenza una operazione atta ad ostacolare l’identificazione della proven delittuosa del metallo prezioso; quanto al secondo, emerge dagli atti la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita della materia tra come si desume dal contenuto inequivoco dei dialoghi intercettati e la volont trasformarla per occultarne la provenienza.
Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, tutti i motivi re pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con l’appello, sen argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del perc argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui, sotto quest aspetto, sono anche aspecifici, atteso che solo in apparenza si confrontano c sentenza di secondo grado, ignorandone taluni snodi decisivi.
1.3. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, i giudici di merito hanno confiscato il prodotto del riciclaggio a dire tutto il metallo prezioso che gli odierni ricorrenti hanno trasf occultandone la provenienza illecita. Dunque, trattasi di confisca diretta
per equivalente.
In proposito, il Collegio intende dare continuità a quell’orientam secondo il quale, in tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto d prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla crimina risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi d via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quan forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione de anzidetti proventi (Sez. 2, n. 4753 del 29/01/2025, COGNOME NOME motivazione; Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 – 01; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 – 01); con l’ulteriore precisazi che devono qualificarsi come prodotto del reato di riciclaggio non solo i oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quan presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipola anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materi risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 181 28/02/2024, B., Rv. 286323 – 02).
Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza comunitaria e con la gen dell’art. 648-quater cod. pen., che affonda le radici nella normativ convenzionale e eurounitaria, la quale individua nelle misure ablatorie definitiva sottrazione dei proventi delle forme più gravi di criminali strumento imprescindibile per prevenire dette manifestazioni delittuose particolare, il «quadro delle norme sovranazionali indica in modo espress necessità che la sottrazione alla criminalità dei risultati dell’attività specie ove attuata mediante strumenti di “ripulitura”, sia resa ef attraverso l’adozione delle misure di ablazione patrimoniale che devono avere oggetto non solo i vantaggi economici derivati, in via diretta o mediata, da posti a monte rispetto all’attività di riciclaggio lato sensu, ma anche tutto ciò che formi oggetto della fasi successive di reinvestimento o trasformazione proventi della pregressa attività delittuosa. In ragione di questa sp direttiva legislativa sovranazionale, l’oggetto della confisca prevista in r ai delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio dall’art. 648 quater cod. pen. deve essere interpretato come riferito ad un concetto più ampio rispetto a q tradizionalmente ricevuto nella nostra tradizione giuridica, per assicura finalità» (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.). Orbene, lo «strumento interpretati assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei va indiv nel comprendere il risultato dell’attività riciclatoria alla luce della n “prodotto” dei reati previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.l. cod. pen.», nei
termini sopra specificati (Sez. 2, n. 18184/2024 cit.).
Nel caso di specie, il metallo prezioso sottoposto a vincolo reale rappres il prodotto del reato di cui al capo E), per cui è stato legittimamente confi
2. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti che seguono.
2.1. Il primo motivo non è consentito per le ragioni espresse al punto del “Considerato in diritto”, cui integralmente si rinvia.
2.2. Coglie nel segno il quinto motivo. Ed invero, a fronte delle pun doglianze difensive in relazione al contributo causale fornito dalla ricorren
realizzazione del riciclaggio in contestazione, la Corte territoriale si è li affermare che NOME COGNOME ha rivestito nella presente vicenda un ru
marginale, non avendo alcun potere decisionale, senza indicare le specifi condotte criminose di cui si sarebbe resa protagonista, al di là del ruolo f
di amministratore unico della
RAGIONE_SOCIALE
Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza in parte qua,
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
2.3. La decisività del quinto motivo rende assorbiti i restanti da lei pro
All’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna dei predetti al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di COGNOME NOMECOGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel Firenze.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025.