Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25880 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06-06-2023 del G.U.P. del Tribunale di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6 giugno 2023 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il G.U.P. del Tribunale di Pistoia applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione ai delitti di cui agli art. 477-482 cod. pen. (capo 1, commesso in luogo sconosciuto in data anteriore e prossima al 10 febbraio 2022) e 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2, fatti commessi in Buggiano, in più occasioni tra il gennaio 2015 e il 10 febbraio 2022).
Con la medesima pronuncia, veniva altresì disposta la confisca diretta del profitto del reato, ovvero del denaro nella disponibilità dell’imputato fino alla somma di 87.100 euro o, in alternativa, il sequestro per equivalente di beni mobili, mobili registrati o immobili fino alla concorrenza della medesima somma.
Avverso la sentenza del Tribunale toscano, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa eccepisce il vizio della motivazione relativamente all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, mancando qualunque specificazione circa il tipo di confisca oggetto della decisione in relazione ai diversi capi di imputazione, mentre sarebbe stato necessario un apporto motivazionale specifico sul punto, stante l’estraneità della confisca alla pattuizione sulla pena intervenuta fra le parti.
Con il secondo motivo, è stata dedotta l’inosservanza degli articoli 240 cod. pen., 312 cod. proc. pen. e 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all’individuazione dell’entità della somma per la quale è stata disposta la confisca per equivalente, somma, da un lato, chiaramente sovrastimata in quanto individuata in base ad un calcolo matematico fondato sulle dichiarazioni, non verificate dal G.U.P., di acquirenti sentiti a sommarie informazioni, nell’ambito di non sempre corrette ipotesi investigative, dall’altro, notevolmente sproporzionata rispetto al denaro verosimilmente derivante dall’attività illecita di spaccio rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, non essendosi considerato che COGNOME è impegnato nella regolare attività lavorativa di installazione di luminarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, e premesso altresì che l’impugnazione è ammissibile in punto di rito, perché riferita a una misura, la confisca, estranea all’accordo (cfr. SS.UU. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, RV. 279348), deve tuttavia rilevarsi che, nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Premesso che l’imputazione cui si riferisce la confisca concerne il reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come cessione continuata di cocaina a una pluralità di acquirenti, deve rilevarsi che la statuizione relativa alla confisca del denaro è immune da censure.
E invero il G.U.P. ha così statuito: “si dispone la confisca di quanto già oggetto di sequestro preventivo, per i motivi e con gli argomenti ivi indicati e da intendersi qui richiamati, ai sensi degli artt. 240 c.p., 73, comma 7 bis d,P.R. 309/90”.
Tale tecnica motivazionale non può essere ritenuta irrituale, avendo questa Corte più volte chiarito, come ricordato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, che la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, d gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252).
Ora, nel caso di specie, la sentenza impugnata fa riferimento a un atto del procedimento penale noto al ricorrente e alla difesa, ossia al decreto di sequestro preventivo del 5 settembre 2022, contenente idonea motivazione al riguardo.
2.1. Con tale provvedimento, infatti, il giudice della cautela, nel disporre il sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti del ricorrente “ai sens degli art. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990”, ha quantificato il profitto conseguito da COGNOME, in relazione al capo 2, in 87.100 euro, valorizzando a tal fine sia verbali di sequestro dello stupefacente (pari a 866 grammi di cocaina) che le dichiarazioni degli assuntori della droga circa l’entità e la frequenza degli acquisti dello stupefacente, richiamando sul punto i condivisi criteri di computo della Polizia giudiziaria, indicati a pag. 7 della informativa, anch’essa nota all’indagato.
2.2. Ora, a fronte di un’esposizione complessivamente esauriente delle ragioni del sequestro e di metodo di calcolo del profitto affidato a profili valutati non illogici, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive che, peraltro in termini non sufficientemente specifici, sollecitano different apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, e ciò tanto più ove si consideri che i dati fattuali sottesi all’adozione della misur ablatoria non hanno trovato adeguata smentita nell’odierna impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/01/2024