Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 958 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 958 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
-Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria difensiva del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, in sede esecutiva, le opposizioni proposte da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza in data 12 giugno 2023 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato le istanze di revoca della confisca dei beni nell’ambito del processo a carico di suo marito, NOME COGNOME, già amministratore della RAGIONE_SOCIALE, condannato, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, per numerose violazioni tributarie, fallimentari e altro con sentenza in data 29 aprile 2014 del Tribunale di Piacenza.
NOME COGNOME premette in fatto di agire in qualità di terza, sia come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE sia in proprio avendo acquisito la quota totalitaria della società, iure successionis, dalla zia NOME COGNOME, la cui posizione di
Sent.n.sez.1638/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 28634/2025
indagata nell’ambito del procedimento a carico del COGNOME Ł stata archiviata.
Presenta un unico ricorso affidato a due motivi, il primo relativo a lei personalmente e il secondo relativo alla società.
Con il primo lamenta il vizio di motivazione della confisca della quota totalitaria della RAGIONE_SOCIALE perchØ sostiene che la zia ha realmente ed effettivamente acquistato la stessa dalla RAGIONE_SOCIALE verso il corrispettivo di euro 1.500.000 e nega che il marito si sia ingerito nella gestione sociale dopo la cessione. Eccepisce, in particolare, la contraddittorietà e l’illogicità intrinseca della motivazione e il travisamento della prova con riferimento ai seguenti atti: la mancata sottoscrizione della transazione tra NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE in data 3 luglio 2019; la sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 aprile 2014, nella parte relativa alle intercettazioni comprovanti l’appropriazione indebita; il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 119/2020 SIEP, relativo ai periodi di custodia cautelare del COGNOME. Contesta che l’assenza di sottoscrizione della transazione da parte di NOME COGNOME fosse indicativa della fittizietà dell’operazione, trattandosi di copia nella disponibilità della società che non necessitava di essere sottoscritta; precisa che le conversazioni intercettate in ambientale tra il COGNOME e l’amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE erano avvenute quando la quota era sotto sequestro; ricorda che la lunga detenzione del COGNOME gli aveva inibito qualsiasi attività; osserva, infine, che l’operazione di conferimento degli immobili della società nel costituendo GEIE era stata inutilmente tentata dal precedente amministratore prima che NOME COGNOME assumesse la carica di amministratore unico della società dopo il dissequestro e la restituzione RAGIONE_SOCIALE quote da parte del Tribunale di Piacenza.
Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca diretta degli immobili della RAGIONE_SOCIALE, come profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ascrivibile al COGNOME come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, una volta esclusa la fittizietà della cessione della quota totalitaria della RAGIONE_SOCIALE
Nella memoria la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già svolti in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME1.I ricorsi sono manifestamente infondati perchØ generici, rivalutativi e disancorati dalle analitiche e precise motivazioni di rigetto esposte nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Piacenza ha condannato NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per reati tributari, fallimentari e altro, e ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha identificato il profitto da confiscare nei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale, e precisamente nella proprietà della RAGIONE_SOCIALE, oggetto della cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME, e nei beni immobili di questa.
Con ordinanza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le istanze di revoca della confisca presentate da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le opposizioni. Nel rispondere alle censure, ha evidenziato i limiti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Piacenza che in data 14 luglio 2014 aveva dissequestrato la quota
restituendola all’avente diritto in assenza dei presupposti del sequestro per equivalente, sia perchØ la posizione di NOME COGNOME era stata archiviata, sia perchØ vi era il riscontro documentale del pagamento del prezzo. Ha osservato, infatti, che la cognizione del Tribunale del riesame era stata parziale perchØ la decisione era stata presa dopo la deliberazione della sentenza di condanna ma prima del deposito dei motivi relativi alla confisca diretta, e non per equivalente, dei beni distratti. Ha poi ricordato che era stato accertato in modo irrevocabile che il pagamento del corrispettivo della cessione era stato reale ed effettivo, ma era stato eterodiretto da NOME COGNOME (evidentemente non in buona fede), delegata a operare sui conti della zia NOME, ottantunenne all’epoca dell’operazione fraudolenta e con lei convivente, già affetta da decadimento cognitivo (era poi deceduta il 9 agosto 2021), la quale aveva ammesso di aver acquistato la società per aiutare la nipote e il marito. Infatti, con sentenza del 27 giugno 2011 la Commissione tributaria aveva accertato un debito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per circa 27 milioni di euro. Successivamente a tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE aveva compiuto i seguenti atti distrattivi della società: a) in data 13 luglio 2011 aveva ceduto la quota della RAGIONE_SOCIALE alla zia della moglie, ma aveva continuato a gestire la società con l’ausilio di un suo ex dipendente, NOME COGNOME, nominato amministratore di diritto, mentre la COGNOME era rappresentata in assemblea dal commercialista di fiducia della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME; b) in data 17 agosto 2011 aveva affittato gli unici due rami d’azienda operativi della RAGIONE_SOCIALE nella neo costituita RAGIONE_SOCIALE di proprietà di due suoi dipendenti; c) in data 20 ottobre 2011 aveva conferito gli immobili siti in Castel San Giovanni in un G.E.I.E. appositamente costituito a Londra tra la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE, e la società di diritto inglese RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dal cugino della moglie.
Nel ricorso per cassazione e nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, NOME COGNOME ha insistito sull’illegittimità della confisca, reiterando i medesimi argomenti già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, e cioŁ la congruità del prezzo pagato per la cessione, l’impossibilità per il COGNOME di ingerirsi nella gestione societaria a causa dei periodi di detenzione, la decisione della COGNOME di non conferire gli immobili nel RAGIONE_SOCIALE dopo il dissequestro della quota, le conversazioni intercettate in ambientale tra il COGNOME e il COGNOME sulla distrazione dei fondi della società quando la quota era ancora sequestrata. Non ha confutato però le numerose ulteriori e decisive circostanze valorizzate dall’ordinanza a dimostrazione della frode, e cioŁ che il COGNOME aveva ceduto la RAGIONE_SOCIALE, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, dopo la condanna tributaria; che la cessione era stata effettuata in favore della zia che versava in una condizione di totale fragilità per l’età avanzata, per la convivenza con la nipote e per il decadimento cognitivo che la rendeva incapace di gestire le proprie sostanze patrimoniali e di amministrare una società; che il pagamento del prezzo era avvenuto con denaro la cui provenienza non era stata interamente ricostruita e, in parte, in seguito a una svantaggiosa operazione di disinvestimento di titoli dell’anziana, la quale aveva ammesso di aver voluto sostenere economicamente i familiari.
Le considerazioni svolte dalla difesa in merito alla scissione tra la proprietà e l’amministrazione, funzionali a sostenere la legittimità RAGIONE_SOCIALE nomine del COGNOME e del COGNOME, presuppongono una dinamica societaria fisiologica, che la Corte di appello ha dimostrato essere incompatibile con l’accertata amministrazione di fatto del COGNOME, con motivazione logica ed esauriente. I periodi di detenzione del COGNOME, il tentativo desistito di conferire gli immobili nel GRAGIONE_SOCIALEERAGIONE_SOCIALE.E., l’accordo distrattivo di fondi della società con il COGNOME, tutte circostanze che nella prospettiva difensiva valgono a escludere l’ingerenza del COGNOME,
sono, a ben vedere, irrilevanti e comunque inidonee a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che, ancora una volta, non illogicamente, ha interpretato la mancata sottoscrizione della transazione da parte della COGNOME come sintomatica della sua estraneità alla società. La ricorrente ha dichiarato che non era necessario conservare agli atti della società una copia del documento sottoscritto da tutti i paciscenti, ma ha omesso di produrre l’originale per confutare la deduzione logica della Corte di appello.
COGNOMEIn definitiva, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che la cessione della RAGIONE_SOCIALE non sia stata fraudolenta, Ł manifestamente infondato.
Tale epilogo consente di ritenere assorbito il secondo motivo. La Corte di appello ha chiarito che la società Ł stata confiscata in via diretta in quanto bene fuoriuscito dalla RAGIONE_SOCIALE in frode della pretesa erariale. La tesi difensiva secondo cui la RAGIONE_SOCIALE e i beni immobili in essa ricompresi non potevano essere oggetto di confisca diretta perchØ il debito fiscale era della RAGIONE_SOCIALE Ł destituita di fondamento perchØ la RAGIONE_SOCIALE era un bene della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e siccome Ł stato ceduto fraudolentemente costituisce il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nella sua interezza.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME