Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica della difesa, AVV_NOTAIO, fatta pervenire a mezzo p.e.c del 9 ottobre 2023 e i motivi aggiunti con i quali ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e dei motivi da ultimo formulati.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il provvedimento con il quale la medesima Corte territoriale aveva respinto l’istanza di restituzione e dissequestro della somma di euro 15,400,00 depositata sul libretto di deposito giudiziario n. 561551, importo del quale veniva disposta la confisca e il versamento al FUG.
Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato devolvendo, attraverso due motivi di ricorso, vizi di violazione di legge e di motivazione.
2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen. e vizio di motivazione, contrasto con i principi giurisprudenziali di cui alla Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, nonché fissati dalle pronunce delle Sezioni Unite, ricorrenti COGNOME e COGNOME e della pronuncia della CEDU n. 1828 del 28/6/2018.
La difesa illustra, ampiamente, i principi affermati dalle sentenze a Sezioni Unite di questa Corte, ricorrenti COGNOME e COGNOME, secondo le quali la confisca obbligatoria delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista dal comma primo dell’art 240 cod. pen., non può essere disposta in caso di estinzione del reato perché in questa ipotesi difetta il presupposto della condanna dell’imputato.
Ciò in quanto l’avverbio sempre utilizzato dalla norma è finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa ma non a prevedere la confisca in assenza di una pronuncia di condanna.
Quest’ultima, per il ricorrente, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite offerta, rappresenta presupposto indiscutibile per l’applicazione della confisca facoltativa nonché di quella obbligatoria prevista dal n. 1 del secondo comma dell’art. 240 cod. pen.
Si sostiene, quindi, che l’estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono prodotto, profitto a prescindere dalla connotazione obbligatoria o facoltativa della confisca, tanto in base alla necessità di interpretare tassativamente il concetto di condanna quale presupposto dell’ablazione, secondo le indicazioni della Corte Edú del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive analogiche di norme interne in danno dell’imputato.
Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare tali principi disponendo la restituzione della somma di danaro, posto che l’ultimo comma della norma che l’ordinanza
gravata richiama prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria ma sempre in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Nella specie, invece, essendo intervenuta sentenza di condanna in primo grado e successivamente, in grado di appello, sentenza di proscioglimento per prescrizione, per la difesa non sarebbe consentito mantenere la confisca facoltativa diretta dei beni economici dell’imputato, disposta all’esito del primo giudizio, ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen.
Si richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 85 del 2008 secondo la quale le sentenze di proscioglimento fanno parte di una categoria che ricomprende anche quella dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte di appello avrebbe disapplicato i risultati cui perviene la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente COGNOME secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dispone la confisca, ai sensi dell’articolo 322-ter cod. pen.,.er del prezzo o del profitto del reato, ma a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento, relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene, rimanga inalterato, nel merito, nei successivi gradi di giudizio.
Si sostiene, inoltre, che la conclusione cui giunge il giudice dell’esecuzione confliggerebbe con la decisione, adottata in tema di confisca relativamente a reati urbanistici, dalla Corte Edu, Varvara c. Italia, nonché dalla Corte Cost. n. 49 del 2015, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’articolo 44 comma 2, del dpr n. 380 del 2001 in caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche ove la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi.
Alla luce di tale indirizzo, secondo il ricorrente, la lettura della sentenz Sezioni Unite, COGNOME è nel senso che la prescrizione non è concettualmente incompatibile con un accertamento di responsabilità idoneo a legittimare l’applicazione di una misura ablatoria che deve essere qualificata come pena secondo la giurisprudenza europea.
Dunque, l’opzione del giudice deve orientarsi per quella soluzione che, nel rispettare i principi convenzionali, si colloca, in linea rispetto a una misura che venga qualificata come pena e, quindi, che consenta di considerare la confisca del prezzo del reato alla stregua di una sanzione penale.
Quindi, dovendosi escludere che la confisca del prezzo del reato si atteggi9′ alla stregua di una pena, la stessa non presuppone un giudicato di condanna quale unica fonte idonea a fungere da titolo esecutivo dal momento che ciò che risulta imposto, in ragione delle linee guida tracciate dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu, è che la responsabilità sia stata accertata con sentenza di condanna anche se il processo è stato definito con declaratoria di estinzione per prescrizione.
In primo luogo, si sostiene che il capo di imputazione non stabiliva che l’oggetto della condotta di usura si caratterizzasse per la dazione della somma oggetto di confisca.
In secondo luogo, si rileva che la giurisprudenza di legittimità (sent. n. 7860 del 20 gennaio 2015) ha sancito che l’estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, per la necessità di interpretare tassativamente il concetto di condanna quale presupposto dell’ablazione in quanto inibito questo ragionamento dalla pronuncia della Corte Edu, del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia.
Inoltre, il ricorrente sottolinea che le stesse Sezioni unite, ric. COGNOME hanno ritenuto di proporre una lettura del presupposto della condanna inteso in senso sostanziale assegnando al giudice il potere di accertamento, da condurre in concreto, comunque richiamando i principi che la Corte Edu e la Corte costituzionale avevano elaborato con riferimento alle ipotesi della confisca per il reato di lottizzazione abusiva di cui all’articolo 44 comma 2 del citato D.p.r.
Si ritiene tuttavia che l’apertura delle Sezioni Unite COGNOME all’interpretazione non formalistica del presupposto della condanna relativamente alla confisca obbligatoria del prezzo del reato e del prezzo o profitto di determinate ipotesi di reato indicata nell’articolo 322-ter cod. pen., non si attaglierebbe al caso di specie trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale facoltativa del profitto del reato disciplinata dall’articolo 240 comma primo cod. pen.
Si tratta in questo caso di beni che non sono dotati di una intrinseca pericolosità già ritenuta dal legislatore. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla previsione del novellato art, 578-bis cod proc. pen. che prevede per il giudice dell’appello e per la Corte di cassazione l’obbligo, a proposito degli effetti civili in caso di declaratoria di estinzione del reato, di decidere sull’impugnazione solo ai fini della confisca per l’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Tanto limitatamente alle ipotesi non di confisca facoltativa ma di confisca obbligatoria prevista dall’articolo 240-bis, comma primo, cod. pen.
Si conclude nel senso che non è possibile, in caso di declaratoria di prescrizione del reato, per il giudice dell’impugnazione dichiarare la confisca facoltativa del profitto del reato in quanto solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge alla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato segue la confisca, non rientrando tale ipotesi in quelle normativamente previste di equiparazione della pronuncia di proscioglimento all’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Si richiamano, rispetto alla riportata interpretazione, la decisione delle Sezioni Unite, ric. Massaria.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la lecita provenienza delle somme oggetto di confisca, alla luce della produzione documentale della difesa (documentazione dei redditi dall’anno 2001 al 2013 attestante un reddito pari a circa 100mila euro all’anno).
Si rimarca, a tal fine, che la fattispecie oggetto di contestazione risale all’anno 2003 e che le norme in tema di riciclaggio richiamate non sono applicabili al caso in esame perché introdotte nel 2005.
Infine, la motivazione non supererebbe gli esiti della documentazione allegata che legittima, a parere del ricorrente, la provenienza del danaro.
2.3.La difesa ha fatto pervenire motivi aggiunti con i quali si è rimarcato, quanto al primo motivo principale, il richiamo alle Sezioni Unite COGNOME e De COGNOME, cX-la Sez. 1, n. 7860 del 2015 e dylla CEDU Varvara c. Italia sottolineando, tra l’altro la carenza di confronto, da parte del Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritte, alle doglianze riportate sul punto nel ricorso.
Con il secondo motivo aggiunto si denuncia violazione del divieto di applicazione analogica delle norme sulla confisca obbligatoria.
In ogni caso, in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, il ricorrente reitera le proprie doglianze, con richiamo ampio ad ulteriori riferimenti normativi e giurisprudenziali sulla questione prospettata con il ricorso principale.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire motivi aggiunti con p.e.c. del 9 ottobre 2023 e replica alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.In via preliminare va esposto che i motivi aggiunti trasmessi a mezzo p.e.c. del 9 ottobre 2023 sono tardivi perché non pervenuti nel rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. di quindici giorni interi e li precedenti all’udienza, quindi andranno esaminati soltanto quale memoria di replica alla requisitoria della parte pubblica, ex art. 121 cod. proc. pen. nell parte in cui ribadiscono ed esplicitano il nucleo centrale delle deduzioni già prospettate con i tempestivi motivi principali.
Invero, i termini per il deposito delle memorie difensive anche di replica, previsti dall’art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio in caso di inosservanza, non consentono alla Corte di cassazione di prendere in esame il
loro contenuto (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri’, Rv. 259618).
Si tratta di termini interi e liberi sanciti da una norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 1, n. 16212 – 20 del 16/01/2020, non massimata; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935).
1.2.11 primo motivo è infondato.
Va premesso, secondo l’approdo interpretativo cui è giunta questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438) che la prescrizione non è concettualmente incompatibile con un accertamento di responsabilità idoneo a legittimare l’applicazione di una misura ablatoria che, alla stregua della giurisprudenza europea, deve essere qualificata come pena, e se, ancora, l’inapplicabilità della misura renderebbe il sistema “scoperto” sul versante della tutela di diritti anch’essi di rango costituzionale (cfr. Corte Cost. 49 del 2015), l’opzione interpretativa del giudice deve orientarsi per quella soluzione che, nel rispetto dei principi convenzionali, come “interpretati” dalla Corte di Strasburgo, si collochi in una linea che risulti integralmente satisfattiv anche dei valori costituzionali che risultassero, altrimenti, compromessi.
Dunque, se ciò è vero in presenza di una misura che venga qualificata come pena, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo (come è avvenuto per la confisca urbanistica, nel caso della pronuncia Varvara c. Italia), a fortiori simili approdi non potranno non essere valorizzati nell’ipotesi in cui la misura in questione non attinga siffatte connotazioni sanzionatorie.
Assume, dunque, portata dirimente verificare se, alla stregua dei parametri tracciati dalla giurisprudenza di Strasburgo, la confisca del prezzo del reato sia o meno da qualificare come sanzione penale.
Parametri, alla luce dei quali la natura penale di una violazione di legge, come chiarito in numerose sentenze della CEDU, non dipende solo dalla qualificazione formale che ne fornisce l’ordinamento interno, ma anche, nel caso in cui tale qualificazione manchi, da una serie di indicatori di tipo sostanziale, quali l’estensione generale dell’ambito applicativo della violazione stessa, gli scopi, di tipo punitivo e deterrente, e non meramente riparatorio o preventivo, per i quali la sanzione è prevista, la natura e la gravità delle conseguenze derivanti dalla specifica violazione contestata.
Su queste premesse le Sezioni Unite, ricorrente COGNOME giungono alla conclusione che la confisca del prezzo del reato non presenti connotazioni di tipo punitivo, dal momento che il patrimonio dell’imputato non viene intaccato in misura eccedente il pretium sceleris, direttamente desunto dal fatto illecito,
rispetto al quale l’interessato non avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione, essendo frutto di un negozio contrario a norme imperative.
Al provvedimento di ablazione fa, dunque, difetto una finalità tipicamente repressiva, dal momento che l’acquisizione all’erario finisce per riguardare una res che l’ordinamento ritiene – secondo un apprezzamento legalmente tipizzato – non possa essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto, per un verso, rappresentando la retribuzione per l’illecito, non è mai legalmente entrata a far parte del patrimonio dell’imputato; mentre, per altro verso, proprio per la specifica illiceità della causa negoziale da cui essa origina, assume i connotati della pericolosità intrinseca, non diversa dalle cose di cui è, in ogni caso, imposta la confisca, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.
Dovendosi, dunque, escludere che la confisca del prezzo del reato si atteggi alla stregua di una pena, per questa non può essere presupposto il giudicato formale di condanna, quale unica fonte idonea a fungere da titolo esecutivo, dal momento che ciò che risulta “convenzionalmente imposto”, alla luce delle pronunce della Corte Edu citate dalla difesa, e “costituzionalmente compatibile”, in ragione delle linee-guida tracciate dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 49 del 2015, è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna, anche se il processo è stato poi definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
L’accertamento della responsabilità deve, pertanto, confluire in una pronuncia che, non solo sostanzialmente, ma anche formalmente, la dichiari, con la conseguenza che l’esistenza del reato, la circostanza che l’autore dello stesso abbia percepito una somma e che questa abbia rappresentato il prezzo del reato stesso, devono aver formato oggetto di una condanna, i cui termini essenziali non abbiano, nel corso del giudizio, subito mutazioni quanto alla sussistenza di un accertamento al di là dì ogni ragionevole dubbio.
L’intervento della prescrizione, pertanto, per poter “reggere”, comunque, la pronunciata confisca, deve rivelarsi quale formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità, finendo in tal modo per “confermare” la preesistente (e necessaria) pronuncia di condanna.
Il testo dell’art. 240 cod. pen. d’altra parte, osservano le Sezioni Unite, non preclude, ai fini della confisca del prezzo del reato, un’evocazione del concetto di condanna in senso sostanziale (secondo quanto postulato dalla Corte Edu), ove ad essa consegua la declaratoria di prescrizione, dal momento che è proprio la natura di tale causa estintiva a postulare la non dissoluzione degli accertamenti sin allora compiuti e sulla cui base la sentenza di condanna è stata pronunciata.
La logica che coinvolge e giustifica l’obbligatoria confisca del prezzo del reato in base alla generale previsione dettata dall’art. 240, secondo comma, cod.
pen., non risulta diversa da quella che ha indotto il legislatore ad introdurre previsioni speciali di confisca obbligatoria anche del profitto del reato, sul riliev che Vevocabilità del prezzo, inteso come retribuzione promessa o corrisposta per la commissione del reato, rappresentasse una evenienza riconducibile soltanto ad alcune fattispecie, ma non pertinente – secondo l’id quod plerumque accidit – rispetto ad altre, ove, appunto, viene più frequentemente in discorso il profilo del lucro desunto dal reato, inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato e, quindi, legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l’illecito penale.
Da qui, l’attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato, all’interno di un nucleo comune della finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e da relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessari optare per una simile scelta.
Il principio di diritto che emerge dalle decisioni delle Sezioni Unite, ricorrenti COGNOME e COGNOME, ripetutamente richiamate dalla difesa, anche nella memoria di replica da ultimo depositata, va, poi, sintetizzato nel senso che la dichiarazione di estinzione del reato non consente di disporre la confisca diretta in tutti i casi in cui l’adozione del provvedimento ablativo è condizionata, da una norma di legge, alla pronuncia di un giudicato formale di condanna, ad eccezione dei casi in cui il Legislatore preveda che alla confisca dei beni economici dell’autore di un fatto costituente reato, la cui responsabilità formi comunque oggetto di un esaustivo accertamento giudiziale, si debba (in caso di confisca obbligatoria) o si possa (in caso di confisca facoltativa) procedere in assenza di una sentenza di condanna (definitiva).
Si deve sottolineare, in primo luogo, che tali pronunce fanno riferimento all’adozione, in primo grado, del provvedimento di confisca, diversamente dalla pronuncia, ricorrente COGNOME nella quale si prende in considerazione la fattispecie in cui la confisca sia confermata da parte del giudice di secondo grado, in presenza di condanna nel primo giudizio, con sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
In secondo luogo, il Collegio osserva che, a fronte dell’indirizzo delle pronunce COGNOME e COGNOME, le Sezioni Unite COGNOME, pur non distaccandosi da un’interpretazione dell’art. 240 cod. pen. fedele al testo di legge, rispetto ai princìpi affermati nelle sentenze ric. COGNOME e COGNOME, hanno aperto a lettura del presupposto della “condanna” – ove previsto dalla norma – in senso non più soltanto formale, ma sostanziale. Da intendersi, cioè, in termini di potere di accertamento, rivendicato in capo al giudice anche a prescindere da una formale
attribuzione da parte del legislatore nella materia de qua, e compatibile col sistema processuale e sostanziale vigente.
Un accertamento condotto in concreto dal giudice del merito che, a tal fine, attiva dapprima i poteri che gli hanno consentito di giungere ad un’affermazione piena di responsabilità con la sentenza di condanna di primo grado e, poi, quegli stessi accertamenti consolida in occasione della pronuncia di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Tanto, proponendo una lettura tendenzialmente unificante della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria – sia del profitto negli speciali casi previsti dal legislatore, che del prezzo del reato – in ragione della comune finalità, traendo spunti dalla giurisprudenza della CEDU e della Corte costituzionale per sostenere, quale principio elevabile a minimo comun denominatore, quello secondo cui il presupposto della confisca rappresentato dalla necessità di una condanna, è fungibile con quello rappresentato dall’accertamento di responsabilità, anche in presenza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
A tale approdo le Sezioni Unite giungono, peraltro, utilizzando i principi interpretativi che la giurisprudenza CEDU (con la decisione Varvara c. Italia cit.) e la Corte costituzionale (sentenza n. 49 del 2015 cit.) avevano plasmato (in punto di interpretazione del presupposto della “condanna” come requisito di accertamento sostanziale di responsabilità) con riferimento alla ipotesi della confisca, per lottizzazione abusiva di cui al citato art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.
Orbene applicando strettamente l’interpretazione che discende dalle indicate sentenze della Corte nella sua più autorevole composizione, si deve però rilevare, come ha fatto il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, che per la condanna in primo grado, relativa al reato per il quale si è proceduto nei confronti del ricorrente (usura), consegue come obbligatoria la confisca delle somme che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.
È stato affermato da questa Corte, infatti, che in tema di misure di sicurezza, la confisca prevista dall’art. 644, sesto comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, costituisce un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria che estende la propria operatività, oltre che al prezzo del reato, anche al profitto, nonché alle sentenze di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (in ragione di ciò non viene meno la sua natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che essa è assoggettata alla disciplina prevista, in via generale, per tale istituto e, pertanto, a differenza di quant statuito per le pene, non è applicabile il principio di irretroattività della legge cui all’art. 2 cod. pen.: Sez. 2, n. 20176 del 01/04/2003, COGNOME, Rv. 224653 – 01; Sez. 2, n. 18157 del 05/04/2002, Rv. Stangolini, 221619).
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644, sesto comma, cod. pen., identificandosi nell’effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 272883; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, Unicredit sRAGIONE_SOCIALEp.a., Rv. 265033; Sez. 6, n. 45090 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 260665; Sez. 2, n. 39789 del 04/07/2022, COGNOME, non mass.) e ha natura di confisca obbligatoria.
1.3.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile.
Invero, la natura diretta della confisca delle somme di denaro non comporta che sia onere del giudice verificare la specifica provenienza delle somme dal commesso reato, stante la natura fungibile del denaro.
Ciò che, dunque, deve essere accertato non è la materiale disponibilità del denaro in capo al condannato, ma il fatto che il denaro sia causalmente “riferibile” (cioè riconducibile) allo stesso condannato, provenga da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. cit.).
La diversa prospettazione proposta dal ricorrente, peraltro, fonda sul dedotto omesso esame di documentazione contabile, soltanto genericamente indicata con il ricorso principale e, comunque, non compiutamente illustrata sotto l’aspetto della sua decisiva rilevanza, per il caso in esame, rivelandosi la censura, sotto tale profilo genericamente proposta.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presicente