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Confisca per prescrizione: quando è legittima?

La Cassazione, con la sentenza n. 41826/2024, conferma la legittimità della confisca per prescrizione del profitto del reato di truffa, qualificandola come confisca ‘diretta’ e non ‘per equivalente’. Anche se il reato è estinto, la misura può essere disposta se c’è stata una condanna in primo grado e l’accertamento dei fatti non è stato modificato.

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Pubblicato il 10 gennaio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Confisca per Prescrizione: La Cassazione Chiarisce i Limiti tra ‘Diretta’ e ‘per Equivalente’

La dichiarazione di estinzione di un reato per intervenuta prescrizione non sempre salva il patrimonio illecitamente accumulato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 41826 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di confisca per prescrizione, chiarendo quando lo Stato può legittimamente acquisire i proventi di un’attività criminosa anche se i termini per punire il colpevole sono scaduti. Il caso in esame, relativo a un reato di truffa, offre l’occasione per approfondire la cruciale distinzione tra confisca ‘diretta’ e ‘per equivalente’.

I Fatti del Processo

La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale per il reato di truffa. L’imputata e il Pubblico Ministero proponevano appello. La Corte d’appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava i reati estinti per intervenuta prescrizione. Tuttavia, accogliendo l’appello del Procuratore generale, disponeva la confisca di una somma di denaro pari a 4.584,00 euro, considerata profitto del reato di truffa ai sensi dell’art. 640, secondo comma, del codice penale.

Contro questa decisione, l’imputata presentava ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse commesso un errore di diritto. La difesa argomentava che, in assenza di una condanna definitiva, il profitto del reato non potesse essere confiscato, a differenza del ‘prezzo’ del reato (sempre confiscabile). Si lamentava, inoltre, che la confisca fosse stata applicata erroneamente a somme di denaro appartenenti a terzi.

La decisione della Corte di Cassazione sulla confisca per prescrizione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici hanno confermato la piena legittimità della decisione della Corte d’appello, basando il loro ragionamento su principi consolidati e autorevoli precedenti delle Sezioni Unite.

Il punto centrale della sentenza è la natura della confisca disposta. La Cassazione ha chiarito che la confisca di una somma di denaro, quando questa rappresenta il profitto o il prezzo di un reato, deve essere sempre qualificata come ‘confisca diretta’ e non ‘per equivalente’. Questa distinzione è fondamentale per comprendere l’applicabilità della misura anche in caso di estinzione del reato.

Le motivazioni

La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza ‘Lucci’ n. 31617/2015), secondo cui il giudice può disporre la confisca per prescrizione del prezzo o del profitto del reato a una condizione precisa: che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (anche non definitiva) e che l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell’imputato non venga messo in discussione nei gradi successivi.

Un’altra importante pronuncia delle Sezioni Unite (n. 42415/2021) ha specificato che, data la natura fungibile del denaro, la confisca di una somma che costituisce il profitto del reato è sempre ‘diretta’. Non è necessario, quindi, provare che le specifiche banconote sequestrate siano materialmente le stesse ottenute dal reato. È sufficiente che la somma sia rinvenuta nel patrimonio del reo.

Questa qualificazione ha una conseguenza decisiva: la confisca diretta, essendo una misura di sicurezza, può essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, a differenza della confisca ‘per equivalente’. Quest’ultima, avendo natura di sanzione sostanziale, soggiace al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e non può essere disposta sulla base dell’art. 578-bis c.p.p. se il reato è prescritto.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente identificato la confisca della somma di denaro come ‘diretta’, applicando quindi legittimamente la misura nonostante la dichiarazione di prescrizione, in piena conformità con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite.

Le conclusioni

La sentenza n. 41826/2024 rafforza un principio cardine del nostro ordinamento: la prescrizione estingue il reato, ma non necessariamente i suoi effetti patrimoniali illeciti. La decisione chiarisce che la confisca per prescrizione è uno strumento efficace per impedire che il reo, pur non subendo una sanzione penale detentiva, possa trattenere i vantaggi economici derivanti dalla sua condotta illegale. La chiave di volta risiede nella distinzione tra confisca diretta e per equivalente: la prima, applicabile al denaro come bene fungibile, sopravvive alla prescrizione qualora vi sia stato un accertamento di responsabilità nei precedenti gradi di giudizio.

È possibile disporre la confisca del profitto di un reato quando questo è dichiarato estinto per prescrizione?
Sì, è possibile a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (anche non definitiva) e che l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell’imputato rimanga inalterato. La confisca deve essere di tipo ‘diretto’.

Qual è la differenza tra confisca ‘diretta’ e confisca ‘per equivalente’ in caso di prescrizione?
La confisca ‘diretta’ del profitto del reato è qualificabile come misura di sicurezza e può essere applicata anche in caso di prescrizione. La confisca ‘per equivalente’, invece, ha natura di sanzione sostanziale e non può essere applicata se il reato è estinto per prescrizione, in base al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.

La confisca di una somma di denaro è considerata diretta o per equivalente?
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la confisca di una somma di denaro che costituisce profitto o prezzo del reato è sempre qualificata come ‘diretta’, data la natura fungibile del bene. Non è necessario dimostrare che le banconote sequestrate siano le stesse provenienti dal crimine.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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