Confisca per Prescrizione: La Cassazione Chiarisce i Limiti tra ‘Diretta’ e ‘per Equivalente’
La dichiarazione di estinzione di un reato per intervenuta prescrizione non sempre salva il patrimonio illecitamente accumulato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 41826 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di confisca per prescrizione, chiarendo quando lo Stato può legittimamente acquisire i proventi di un’attività criminosa anche se i termini per punire il colpevole sono scaduti. Il caso in esame, relativo a un reato di truffa, offre l’occasione per approfondire la cruciale distinzione tra confisca ‘diretta’ e ‘per equivalente’.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale per il reato di truffa. L’imputata e il Pubblico Ministero proponevano appello. La Corte d’appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava i reati estinti per intervenuta prescrizione. Tuttavia, accogliendo l’appello del Procuratore generale, disponeva la confisca di una somma di denaro pari a 4.584,00 euro, considerata profitto del reato di truffa ai sensi dell’art. 640, secondo comma, del codice penale.
Contro questa decisione, l’imputata presentava ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse commesso un errore di diritto. La difesa argomentava che, in assenza di una condanna definitiva, il profitto del reato non potesse essere confiscato, a differenza del ‘prezzo’ del reato (sempre confiscabile). Si lamentava, inoltre, che la confisca fosse stata applicata erroneamente a somme di denaro appartenenti a terzi.
La decisione della Corte di Cassazione sulla confisca per prescrizione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici hanno confermato la piena legittimità della decisione della Corte d’appello, basando il loro ragionamento su principi consolidati e autorevoli precedenti delle Sezioni Unite.
Il punto centrale della sentenza è la natura della confisca disposta. La Cassazione ha chiarito che la confisca di una somma di denaro, quando questa rappresenta il profitto o il prezzo di un reato, deve essere sempre qualificata come ‘confisca diretta’ e non ‘per equivalente’. Questa distinzione è fondamentale per comprendere l’applicabilità della misura anche in caso di estinzione del reato.
Le motivazioni
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza ‘Lucci’ n. 31617/2015), secondo cui il giudice può disporre la confisca per prescrizione del prezzo o del profitto del reato a una condizione precisa: che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (anche non definitiva) e che l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell’imputato non venga messo in discussione nei gradi successivi.
Un’altra importante pronuncia delle Sezioni Unite (n. 42415/2021) ha specificato che, data la natura fungibile del denaro, la confisca di una somma che costituisce il profitto del reato è sempre ‘diretta’. Non è necessario, quindi, provare che le specifiche banconote sequestrate siano materialmente le stesse ottenute dal reato. È sufficiente che la somma sia rinvenuta nel patrimonio del reo.
Questa qualificazione ha una conseguenza decisiva: la confisca diretta, essendo una misura di sicurezza, può essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, a differenza della confisca ‘per equivalente’. Quest’ultima, avendo natura di sanzione sostanziale, soggiace al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e non può essere disposta sulla base dell’art. 578-bis c.p.p. se il reato è prescritto.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente identificato la confisca della somma di denaro come ‘diretta’, applicando quindi legittimamente la misura nonostante la dichiarazione di prescrizione, in piena conformità con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
Le conclusioni
La sentenza n. 41826/2024 rafforza un principio cardine del nostro ordinamento: la prescrizione estingue il reato, ma non necessariamente i suoi effetti patrimoniali illeciti. La decisione chiarisce che la confisca per prescrizione è uno strumento efficace per impedire che il reo, pur non subendo una sanzione penale detentiva, possa trattenere i vantaggi economici derivanti dalla sua condotta illegale. La chiave di volta risiede nella distinzione tra confisca diretta e per equivalente: la prima, applicabile al denaro come bene fungibile, sopravvive alla prescrizione qualora vi sia stato un accertamento di responsabilità nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile disporre la confisca del profitto di un reato quando questo è dichiarato estinto per prescrizione?
Sì, è possibile a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (anche non definitiva) e che l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell’imputato rimanga inalterato. La confisca deve essere di tipo ‘diretto’.
Qual è la differenza tra confisca ‘diretta’ e confisca ‘per equivalente’ in caso di prescrizione?
La confisca ‘diretta’ del profitto del reato è qualificabile come misura di sicurezza e può essere applicata anche in caso di prescrizione. La confisca ‘per equivalente’, invece, ha natura di sanzione sostanziale e non può essere applicata se il reato è estinto per prescrizione, in base al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.
La confisca di una somma di denaro è considerata diretta o per equivalente?
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la confisca di una somma di denaro che costituisce profitto o prezzo del reato è sempre qualificata come ‘diretta’, data la natura fungibile del bene. Non è necessario dimostrare che le banconote sequestrate siano le stesse provenienti dal crimine.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 26/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento si è svolto(on contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chies n I rieffokI 6e,(10.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Reggio Calabria che in rifor della sentenza del Tribunale di Palmi del 27/5/2019, appellata dall’imputata e dal Pubbl Ministero, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e,in accoglimento dell’ap Procuratore generale, ha disposto la confisca di euro 4.584,00 considerato profitto del reato d all’art. 640, co. 2, cod. pen.
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Deduce la ricorrente i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione avendo la Cort appello disposto la confisca del denaro invocando i principi della sentenza COGNOME e confondendo prezzo del reato, sempre confiscabile, con il profitto del reato, non confiscabile in asse condanna.
La Corte di appello in luogo di disporre la restituzione delle somme di denaro avrebbe applicato confisca con cauzione erroneamente ritenendola profitto del reato e sottoposto a confisca anche denaro appartenente a terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.
Non è più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del re intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322- ter cod. pen., la confisca “diretta” del prez profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e ch l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito successivi gradi di giudizio ( Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434).
La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimon dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale moneta conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione del natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037).
Sul punto Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 ha distinto l’ipotesi della confisca equivalente dalla confisca diretta e precisato che solo “In tema di confisca “per equivalente”, applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell’istituto, il principio di irretro norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l’applicabilità della previsione dell’a bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizio m. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura “per equivalente” della confisca deve esse accertata rigorosamente, posto che la confisca “diretta” è qualificabile come misura di sicurezz può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha sottolineato come la confisca avesse natura diret pertanto, alla luce delle Sez. Unite COGNOME la misura poteva essere applicata anche in caso prescrizione.
Con il motivo n. 3 la ricorrente lamenta l’apprensione di quote appartenenti a NOME estraneo al reato di truffa: il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il secondo motivo, concernente la questione delle individuazione specifica della somma da confiscare, è inammissibile perché la questione attiene alla fase esecutiva e non è quin suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione. .5ert GLYPH CAr , t11/4 n in 14 CL- t A’C.S.A~ wg-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/9/2024