Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del il Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposizione della confisca
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha riformato la sentenza emessa il 15/04/2019 dal Tribunale di Mantova – con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, per il reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis, d.lgs. 30/04/1992, n.285 – dichiarando non doversi procedere in ordine al reato stesso in quanto estinto per intervenuta prescrizione, disponendo contestualmente la confisca della vettura Nissan tg. TARGA_VEICOLO.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e dalla quale era emerso che l’imputato, alla guida della propria vettura, era uscito dalla sede stradale e che – all’esito degli esami alcolimetrici – era risultato avere un tasso di 1,77 O.
La Corte ha quindi ritenuto inammissibile, per assoluto difetto del requisito della specificità, il motivo di appello inerente alla responsabilità dell’imputato; mentre ha ritenuto assorbite le censure inerenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. e quella riguardante il trattamento sanzionatorio per effetto dell’accertata maturazione del termine massimo di prescrizione; ha quindi dichiarato la nullità dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale con la quale il Tribunale aveva disposto la confisca del mezzo coinvolto nel sinistro non essendo la relativa questione stata sottoposta al previo contraddittorio tra le parti ma ha poi adottato ex novo il relativo provvedimento ablativo, vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un .unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), c), d) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla confisca della predetta vettura.
Ha dedotto che doveva ritenersi illegittima la statuizione, adottata sulla base del presupposto della definitività dell’accertamento della responsabilità penale al momento della maturazione del termine di prescrizione, atteso che nell’atto di appello il ricorrente aveva espressamente contestato il predetto punto di diritto; con la conseguenza che non avrebbe potuto essere adottato il relativo provvedimento ablatorio; ha altresì dedotto che il provvedimento era comunque stato adottato in assenza di previo contraddittorio tra le parti;
deducendo inoltre l’illegittimità del provvedimento in conseguenza del fatto che il mezzo non era di esclusiva proprietà dell’imputato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposizione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha posto alla base del provvedimento di confisca adottato ex novo dopo la dichiarazione di nullità dell’ordinanza di correzione di errore materiale emessa da parte del giudice di primo grado e che aveva emesso la sanzione accessoria prevista dall’art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992 – la deduzione in base alla quale il punto relativo alla declaratoria di responsabilità penale non aveva formato oggetto di impugnazione in grado di appello.
Va quindi rilevato che questa Sezione ha affermato che la prescrizione del reato non impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, COGNOME, Rv. 256416); chiarendosi, in coerenza con il citato disposto normativo, che presupposto applicativo della confisca del veicolo è l’irrevocabilità del punto della pronuncia concernente l’accertamento del reato, essendo in tal caso obbligatorio disporre la confisca del veicolo ancorché in fase d’impugnazione si sia dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
Va, in proposito, ricordato, sotto un più generale profilo sistematico, che la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di rilevare, anche alla luce della normativa CEDU (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi, Rv. 245348), che in tema di confisca essenzialmente rileva l’accertamento del fatto costituente reato; la confisca stessa, in alcuni casi, potendo essere disposta senza che il soggetto proprietario della res sia necessariamente condannato.
Da tale principio può trarsi il corollario per cui, solo nel caso in cui l’impugnazione abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non consente, in difetto di una pronuncia irrevocabile di accertamento del fattoreato, di disporre la confisca del veicolo (Sez. 4, Sentenza n. 6740 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 262250; Sez. 4, n. 6154 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272181).
Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la prescrizione massima è maturata il 27/09/2020, in pendenza della trattazione del giudizio di appello, nell’ambito del quale l’odierno ricorrente aveva espressamente contestato il punto della decisione di primo grado relativo all’accertamento della propria responsabilità; a nulla rilevando che il correlativo motivo sia stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale atteso che – sulla base di un’interpretazione sistematica dell’art.591, comma 2 e dell’art.648 cod.proc.pen. – la definitività della decisione con il conseguente passaggio in giudicato si colloca temporalmente al momento della pronuncia di inammissibilità e della sua successiva definitività (Sez. 6, n. 37738 del 02/10/2002, Lombardo, Rv. 222850).
Ne consegue che non sussistevano i presupposti, in presenza della pronuncia dichiarativa della prescrizione, per l’emissione della suddetta sanzione amministrativa accessoria.
Per l’effetto – con assorbimento dell’esame degli ulteriori profili di ricorso – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla statuizione inerente alla confisca, la quale deve quindi essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’autoveicolo targato TARGA_VEICOLO, statuizione che elimina.
Così deciso il 23 novembre 2023
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Il Con-igliere estensore
Il Presidente